- L'impegno è la prima fase del procedimento di spesa.
- Determina somma da pagare, soggetto creditore, ragione e scadenza dell'obbligazione.
- Costituisce vincolo sullo stanziamento di bilancio.
- L'imputazione segue il principio della competenza finanziaria potenziata.
- È subordinato all'attestazione di copertura finanziaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 183 TUEL — Articolo 183
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151.
2. 2. Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all’impegno nell’esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato; c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l’importo dell’obbligazione sia definita contrattualmente. Se l’importo dell’obbligazione non è predefinito nel contratto, con l’approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione è disponibile.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell’esercizio non è stata assunta dall’ente l’obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all’articolo 186. Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’ articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall’allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo .
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all’impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 . Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
6. 6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo; b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’ art. 1677 del codice civile , delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.
7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.
9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. A tali atti, da definire “determinazioni” e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.
9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.
Commento
L'articolo 183 disciplina in dettaglio la fase dell'impegno, momento fondante del procedimento di spesa che produce effetti autorizzatori e contabili di particolare rilevanza.
Gli elementi essenziali dell'impegno
L'impegno si fonda su un'obbligazione giuridicamente perfezionata e individua: la somma da pagare (importo certo), il soggetto creditore, la ragione del debito (causa giuridica), la scadenza dell'obbligazione. Tutti gli elementi devono essere presenti: la mancanza di uno solo rende inefficace l'impegno, in piena sinergia con i principi di veridicità e attendibilità di cui all'articolo 162 e con la Legge 241/1990 sulla motivazione e individuazione del responsabile.
L'obbligazione giuridicamente perfezionata
Il presupposto dell'impegno è l'obbligazione giuridicamente perfezionata: contratto stipulato, provvedimento esecutivo, atto unilaterale produttivo di effetti. Non basta una mera intenzione di spesa o una proposta non ancora formalizzata: serve un vincolo giuridico già operante. Questo principio impedisce impegni anticipati che falserebbero la rappresentazione contabile.
L'imputazione contabile
L'impegno è imputato all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Questo principio, introdotto dalla contabilità armonizzata, rivoluziona la logica precedente: non si imputa al momento della nascita dell'obbligazione ma a quello della sua esigibilità. L'eventuale parte di obbligazione esigibile in esercizi successivi confluisce nel fondo pluriennale vincolato, garantendo continuità del finanziamento.
L'attestazione di copertura finanziaria
L'impegno è subordinato all'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario. Si tratta di un atto qualificato che verifica l'esistenza dello stanziamento, la sua sufficienza, la corretta imputazione contabile. Senza attestazione di copertura, l'impegno non può produrre effetti, e l'eventuale atto adottato è nullo. La sinergia con il parere di regolarità contabile di cui all'articolo 147-bis è essenziale.
Effetti sull'autorizzazione di bilancio
L'impegno produce il vincolo sullo stanziamento: la somma impegnata non è più disponibile per altre obbligazioni. Si tratta dell'attuazione concreta del principio autorizzatorio del bilancio: ogni impegno consuma quote dello stanziamento autorizzato dal consiglio. Il monitoraggio degli impegni assunti rispetto alle disponibilità residue è funzione essenziale del responsabile finanziario, in piena sinergia con il controllo sugli equilibri finanziari ex articolo 147-quinquies. Le pronunce della Corte dei conti, in linea generale, evidenziano la centralità di una rigorosa gestione degli impegni; le linee guida ANCI, gli orientamenti dell'Osservatorio sulla finanza locale, di Funzione Pubblica e di ANAC offrono indicazioni applicative.
Domande frequenti
Quali sono gli elementi essenziali dell'impegno?
L'impegno deve indicare la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito e la scadenza dell'obbligazione; tutti gli elementi devono essere presenti perché l'impegno sia efficace.
Quale obbligazione fonda l'impegno?
L'impegno presuppone un'obbligazione giuridicamente perfezionata: contratto stipulato, provvedimento esecutivo, atto unilaterale produttivo di effetti. Non è sufficiente una mera intenzione di spesa o una proposta non formalizzata.
Cos'è l'attestazione di copertura finanziaria?
È l'atto qualificato del responsabile del servizio finanziario che verifica l'esistenza, la sufficienza e la corretta imputazione dello stanziamento; senza questa attestazione, l'impegno non può produrre effetti e l'atto è nullo.
Vedi anche