← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il controllo preventivo è esercitato da ogni responsabile di servizio con parere di regolarità tecnica.
  • Il responsabile del servizio finanziario rilascia il parere di regolarità contabile sugli atti con riflessi finanziari.
  • Il controllo successivo è effettuato sotto la direzione del segretario, a campione e con criteri prefissati.
  • I risultati sono trasmessi a sindaco, giunta, revisori e organi politici di indirizzo.
  • Il sistema mira a contenere le patologie sin dalla formazione dell'atto.

Testo dell'articoloVigente

Art. 147 Bis TUEL — Articolo 147-bis

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Commento

L'articolo 147-bis declina in modo specifico il controllo di regolarità amministrativa e contabile, distinguendo la fase preventiva e quella successiva e individuando con precisione i soggetti competenti.

Il parere di regolarità tecnica

Nella fase preventiva, ogni responsabile di servizio rilascia, per ciascun atto di propria competenza, il parere di regolarità tecnica. Si tratta di un giudizio professionale sulla conformità dell'atto alle norme, alle prassi e ai canoni di buona amministrazione. Il parere è formalmente espresso e diventa parte integrante del provvedimento, costituendo presidio di responsabilità del funzionario che lo sottoscrive, in piena sinergia con i principi della Legge 241/1990 sulla motivazione e sull'individuazione del responsabile del procedimento.

Il parere di regolarità contabile

Sugli atti con riflessi finanziari diretti o indiretti, il responsabile del servizio finanziario rilascia il parere di regolarità contabile. Questo parere accerta la copertura finanziaria, la corretta imputazione, la coerenza con gli stanziamenti e con gli equilibri di bilancio. Senza tale parere positivo, l'atto non può produrre effetti finanziari validi, in linea generale, e il responsabile finanziario assume un ruolo di garante tecnico degli equilibri di cassa e di competenza.

Il controllo successivo a campione

La fase successiva è esercitata sotto la direzione del segretario, secondo principi generali di revisione aziendale, con metodologie predeterminate e cadenze regolari. Gli atti vengono selezionati a campione, secondo criteri di rischio o casuali, e sottoposti a verifica documentale. L'esito alimenta una relazione periodica, trasmessa al sindaco, alla giunta, ai revisori e agli organi di indirizzo politico.

La trasparenza dei flussi informativi

Il sistema funziona se gli esiti del controllo successivo circolano effettivamente tra gli organi competenti. La trasmissione al revisore alimenta il giudizio professionale sull'attendibilità complessiva della gestione; la trasmissione al consiglio consente l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo. Indicazioni applicative emergono in linea generale da pronunce della Corte dei conti, dalle linee guida di ANCI e dal raccordo con il piano triennale di prevenzione della corruzione gestito secondo le indicazioni di ANAC.

Effetti sulla qualità dell'azione amministrativa

Il modello disegnato dall'articolo 147-bis ha trasformato il controllo da adempimento formale a strumento di miglioramento. Gli esiti del controllo successivo, in linea generale, alimentano la formazione del personale, l'aggiornamento di modulistica e schemi-tipo, l'individuazione di aree a rischio. È in questa prospettiva che il controllo si raccorda con il sistema di prevenzione della corruzione e con il ciclo della performance, in coerenza con le indicazioni di Funzione Pubblica.

Domande frequenti

Chi rilascia il parere di regolarità tecnica?

Il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal responsabile del servizio competente per l'atto, ed è parte integrante del provvedimento. Costituisce presidio di responsabilità professionale del funzionario sottoscrittore.

Quando interviene il parere di regolarità contabile?

Il parere di regolarità contabile interviene su tutti gli atti che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ed è rilasciato dal responsabile del servizio finanziario.

Cosa accade dopo il controllo successivo?

Gli esiti del controllo successivo confluiscono in una relazione periodica trasmessa al sindaco, alla giunta, all'organo di revisione e al consiglio, alimentando azioni correttive e di miglioramento organizzativo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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