← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ente locale versa gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per gli amministratori in aspettativa non retribuita.
  • La copertura si applica a sindaci, presidenti, assessori e presidenti di consiglio.
  • Per gli amministratori non dipendenti è prevista una cifra forfettaria annuale.
  • Una specifica tutela assicurativa copre infortuni sul lavoro.
  • Le tutele sono presidio essenziale della sostenibilità del mandato.

Testo dell'articoloVigente

Art. 86 TUEL — Articolo 86

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 81.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.

3. L’amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l’indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell’indennità di carica annua da parte dell’ente e per l’eventuale residuo da parte dell’amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre 1994, n. 724 .

5. Gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’ articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;

b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c) assenza di dolo o colpa grave

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l’eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265 , ed entro tre anni se successiva.

Commento

L'articolo 86 disciplina gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per gli amministratori locali. La norma tutela chi sceglie di sospendere la propria attività lavorativa per dedicarsi al mandato, garantendo la continuità della contribuzione previdenziale e delle coperture assistenziali.

Categorie coperte

Sono coperti: sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, assessori provinciali e dei comuni oltre 10.000 abitanti, presidenti di consigli dei comuni oltre 50.000 abitanti. Il perimetro è ampio ma graduato in funzione della dimensione dell'ente.

Aspettativa non retribuita

Il presupposto è la collocazione in aspettativa non retribuita dal datore di lavoro. Il dipendente che sceglie l'aspettativa perde la retribuzione ordinaria; l'ente locale subentra versando gli oneri previdenziali agli istituti competenti, mantenendo la continuità contributiva.

Amministratori non dipendenti

Per gli amministratori che non sono lavoratori dipendenti (liberi professionisti, lavoratori autonomi, pensionati attivi), il comma 2 prevede il pagamento di una cifra forfettaria annuale, parametrata dal decreto ministeriale. La logica è equilibrare il trattamento fra categorie diverse di lavoratori.

Coperture assicurative

La normativa prevede coperture per infortuni connessi all'esercizio del mandato. La tutela copre infortuni durante le sedute, i viaggi istituzionali e altre attività riferibili al ruolo. Le polizze sono stipulate dall'ente con compagnie assicurative selezionate.

Decreto ministeriale

Le misure operative sono dettagliate da decreto interministeriale (Interno, Lavoro, Tesoro). I parametri sono soggetti a periodici aggiornamenti, in coerenza con l'evoluzione del sistema previdenziale e delle esigenze di finanza pubblica.

Significato sistemico

L'art. 86 è elemento essenziale del sistema delle garanzie del mandato: senza la continuità contributiva, molti lavoratori dipendenti rinuncerebbero alla candidatura. La tutela previdenziale è dunque presidio dell'effettiva accessibilità delle cariche elettive.

Domande frequenti

Devo chiedere l'aspettativa per ottenere la copertura?

Sì, per i lavoratori dipendenti. L'aspettativa non retribuita è il presupposto per il subentro dell'ente nel versamento degli oneri previdenziali. Senza aspettativa, gli oneri restano a carico del datore di lavoro.

Come funziona per i liberi professionisti?

L'ente versa una cifra forfettaria annuale a copertura degli oneri previdenziali, parametrata dal decreto ministeriale. La logica è bilanciare il trattamento fra dipendenti e autonomi.

Sono coperti gli infortuni durante una seduta?

Sì. La copertura assicurativa stipulata dall'ente protegge da infortuni connessi all'esercizio del mandato, comprese le sedute degli organi e i viaggi istituzionali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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