In sintesi
- Le norme su trattamento e permessi si applicano anche alla partecipazione ad associazioni di enti locali.
- L'estensione riguarda ANCI, UPI e altre associazioni nazionali e regionali.
- Le spese sono a carico del bilancio dell'ente.
- La partecipazione deve essere riferibile al ruolo istituzionale.
- La regola tutela la cooperazione interistituzionale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 85 TUEL — Articolo 85
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e al permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
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Commento
L'articolo 85 estende le tutele e i permessi previsti per l'esercizio del mandato anche alla partecipazione degli amministratori alle associazioni di enti locali (ANCI, UPI, ALI, associazioni regionali). La norma riconosce il valore della cooperazione interistituzionale come parte integrante del ruolo politico.
Associazioni interessate
Sono comprese le associazioni nazionali (ANCI per i comuni, UPI per le province), quelle regionali e le organizzazioni internazionali di enti locali (per esempio reti europee di cooperazione territoriale). La partecipazione a queste strutture è considerata parte qualificante del mandato.
Estensione delle tutele
Le norme su permessi retribuiti (art. 79), rimborsi spese (artt. 80 e 84), oneri previdenziali e assicurativi (art. 86) si applicano anche alle attività svolte in seno alle associazioni. La logica è non penalizzare l'amministratore che si impegna nella rappresentanza collettiva del proprio livello istituzionale.
Spese a carico dell'ente
Le spese per la partecipazione degli amministratori alle riunioni delle associazioni sono a carico del bilancio dell'ente di appartenenza. Ciò include quote associative, contributi specifici, missioni dei rappresentanti. La rendicontazione segue le regole ordinarie sui rimborsi.
Inerenza al ruolo
La partecipazione deve essere riferibile al ruolo istituzionale dell'amministratore. Attività puramente politiche di partito o private restano fuori dal perimetro coperto dall'art. 85, anche se svolte nell'ambito di organismi associativi.
Ruolo delle associazioni
ANCI, UPI e altre associazioni svolgono funzioni di rappresentanza politica, supporto tecnico, formazione, mediazione interistituzionale. Il loro ruolo è riconosciuto a livello nazionale e regionale, anche nei tavoli di concertazione con il Governo e con le regioni.
Domande frequenti
Posso chiedere permessi per partecipare a un convegno ANCI?
Sì, se la partecipazione è riferibile al ruolo istituzionale. Si applicano i permessi previsti dall'art. 79, con rendicontazione e rimborsi secondo le regole ordinarie.
Le quote associative sono a carico del comune?
Sì, in generale. L'iscrizione ad ANCI o UPI è considerata spesa istituzionale, prevista nel bilancio dell'ente e gestita dagli uffici amministrativi.
Le attività di partito sono coperte?
No. L'art. 85 riguarda solo la partecipazione ad associazioni di enti locali, non ad attività di partito. Eventuali permessi per attività politiche di partito seguono regole separate, generalmente non a carico dell'ente.
Vedi anche