← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Spetta una indennità di funzione a sindaci, presidenti, assessori e altri organi esecutivi.
  • L'importo è determinato con decreto ministeriale in base alla popolazione dell'ente.
  • L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti non in aspettativa.
  • I consiglieri hanno diritto a gettoni di presenza per le sedute.
  • Esistono limiti complessivi annuali agli emolumenti percepibili.

Testo dell'articoloVigente

Art. 82 TUEL — Articolo 82

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia , i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente.In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente.

3. Ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 .

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 .

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. 8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’ articolo 17, Comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente; c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell’indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana; d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 . f) previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

8-bis. La misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sì può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell’adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell’ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l’anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. 109

Commento

L'articolo 82 disciplina il sistema delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali. Si tratta di una materia complessa, oggetto di numerose modifiche normative volte a contemperare il riconoscimento economico del mandato con le esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Indennità di funzione

L'indennità di funzione spetta a sindaci, presidenti di provincia e di città metropolitana, presidenti di comunità montana, presidenti di consigli comunali e provinciali, assessori. Gli importi sono fissati da decreto ministeriale e variano in base alla popolazione dell'ente: più grande l'ente, maggiore l'indennità.

Dimezzamento per lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti che non richiedono l'aspettativa, l'indennità è dimezzata. La logica è evitare il cumulo fra retribuzione del lavoro privato e indennità piena del mandato. Chi sceglie l'aspettativa non retribuita riceve invece l'indennità intera, perché perde il reddito da lavoro.

Gettoni di presenza per consiglieri

I consiglieri comunali e provinciali non ricevono indennità fissa ma gettoni di presenza per la partecipazione a sedute del consiglio e delle commissioni. L'ammontare del gettone è parametrato all'indennità del sindaco o del presidente.

Tetti complessivi

Nessun consigliere può percepire in un mese più di un quarto dell'indennità massima del rispettivo sindaco o presidente. La regola evita che la moltiplicazione dei gettoni in commissioni e organismi consenta cumuli eccessivi. È un presidio della proporzionalità.

Indennità di fine mandato

Al termine del mandato spetta agli amministratori un'indennità di fine mandato, parametrata alla durata effettiva del servizio. La misura è stata oggetto di significativi tagli nel tempo. L'erogazione è subordinata al rispetto delle regole di trasparenza patrimoniale.

Trasparenza

Tutti gli emolumenti percepiti dagli amministratori sono pubblicati sui siti istituzionali ai sensi della normativa anticorruzione. La trasparenza è elemento di legittimazione del sistema e di controllo democratico dell'uso delle risorse pubbliche.

Domande frequenti

Perché l'indennità è dimezzata per i dipendenti?

Per evitare il cumulo con la retribuzione del lavoro privato. Chi non chiede l'aspettativa mantiene il proprio reddito da lavoro e percepisce solo metà dell'indennità del mandato.

Posso rinunciare all'indennità?

Sì, la rinuncia è atto formale comunicato all'ente. Alcuni amministratori scelgono di rinunciare in tutto o in parte per ragioni etiche o politiche. La rinuncia non incide su tutele previdenziali collegate.

I gettoni si possono cumulare?

Solo entro il tetto del quarto dell'indennità massima del sindaco al mese. Oltre tale limite, il gettone aggiuntivo non è dovuto, anche se le sedute si svolgono regolarmente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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