Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 84 TUEL – Articolo 84

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute . . . nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

In sintesi

  • Spettano rimborsi spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni degli organi.
  • Si applicano alle distanze tra residenza e sede dell'ente.
  • I rimborsi sono parametrati alle tariffe ministeriali.
  • La documentazione delle spese è necessaria per il rimborso.
  • Il regime si distingue dalle missioni ordinarie disciplinate dall'art. 80.
Indice dei contenuti

L'articolo 84 disciplina il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori per la partecipazione alle sedute degli organi dell'ente. La norma copre una situazione specifica: il viaggio fra la residenza dell'amministratore e la sede dell'ente, distinto dalle missioni istituzionali fuori dal territorio.

Ambito di applicazione

Il rimborso copre i viaggi necessari per partecipare alle sedute del consiglio, della giunta, delle commissioni e di altri organismi previsti dal mandato. La logica è non scoraggiare la partecipazione di amministratori residenti lontano dalla sede dell'ente, in particolare nelle realtà di area vasta.

Tariffe e parametri

I rimborsi sono parametrati alle tariffe ministeriali per missioni dei dipendenti pubblici. Per l'uso dell'auto privata vale il rimborso chilometrico calcolato secondo le tabelle ACI. Pedaggi autostradali e parcheggi sono rimborsabili a piè di lista, con documentazione idonea.

Documentazione

L'amministratore deve presentare richiesta di rimborso accompagnata da documentazione: biglietti, ricevute, dichiarazione di percorrenza per l'auto privata. La rendicontazione segue procedure standardizzate. La mancanza di documentazione idonea preclude il rimborso.

Distinzione dalle missioni

Le spese di viaggio ex art. 84 riguardano gli spostamenti routinari per le sedute, mentre le missioni ex art. 80 attengono a spostamenti specifici per attività istituzionali fuori dal territorio. I due regimi convivono e si applicano in funzione della natura dell'occasione.

Controlli e responsabilità

I rimborsi sono soggetti a controllo dell'ufficio finanziario e del collegio dei revisori. Eventuali rimborsi indebiti possono essere recuperati e dar luogo a responsabilità amministrativa. La trasparenza nella rendicontazione è presidio fondamentale.

Casi pratici

Caso 1: consigliere provinciale che viaggia 80 km

Tizio, consigliere provinciale residente in un comune distante 80 km dalla sede provinciale, presenta rendicontazione mensile dei viaggi sostenuti per le sedute. Il rimborso chilometrico, calcolato secondo le tabelle ACI, è erogato dopo verifica della documentazione.

Caso 2: rimborso contestato

Caia, assessore, presenta richiesta di rimborso per un viaggio non adeguatamente documentato. L'ufficio finanziario respinge la richiesta. Caia integra la documentazione e ottiene il rimborso solo per le voci correttamente supportate.

Domande frequenti

Si rimborsa anche l'uso dell'auto privata?

Sì, con tariffa chilometrica parametrata alle tabelle ACI. La richiesta deve indicare percorso e motivo. Pedaggi e parcheggi sono rimborsabili a piè di lista.

I rimborsi sono cumulabili con i gettoni di presenza?

Sì. Il gettone di presenza retribuisce la partecipazione alla seduta, il rimborso copre le spese di viaggio. I due strumenti sono complementari e separati.

Posso chiedere il rimborso anche se vivo nella stessa città?

Generalmente no per il viaggio ordinario casa-sede dell'ente. Eventuali rimborsi sono limitati a spostamenti significativi e documentati. Le regole specifiche sono dettagliate dai regolamenti interni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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