- Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio.
- L'elezione segue la riforma della L. 56/2014.
- Il voto è ponderato in base alla popolazione dei comuni.
- È eleggibile uno dei sindaci della provincia.
- Il presidente dura in carica quattro anni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 75 TUEL — Articolo 75
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. L’elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all’articolo 74 e al presente articolo.
2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
3. L’attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del presidente della provincia.
4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
5. Non sono ammessi all’assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
6. Per l’assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,…. sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l’ordine dei quozienti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,… sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.
10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali.
12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
Commento
L'articolo 75 disciplina l'elezione del presidente della provincia, profondamente modificata dalla L. 56/2014. La carica è ora elettiva di secondo grado, riservata ai sindaci della provincia, e si inserisce in un quadro istituzionale in evoluzione.
Elezione di secondo grado
L'elezione è riservata a un collegio di sindaci e consiglieri comunali della provincia. Il voto è ponderato in base alla popolazione dei comuni di appartenenza degli elettori. Il presidente è eletto fra i sindaci in carica, escludendo dunque i consiglieri.
Voto ponderato
Il sistema di ponderazione assicura che la voce dei comuni più popolosi abbia un peso adeguato, ma senza schiacciare le realtà minori. La scala di pesi è graduata in modo da bilanciare le esigenze territoriali. Le modalità tecniche sono dettagliate dalla legge di riforma.
Eleggibilità
È eleggibile presidente uno dei sindaci della provincia. La doppia carica (sindaco e presidente) è dunque ammessa, in deroga ai principi generali di non cumulo. La logica è valorizzare il ruolo del sindaco come terminale del territorio, anche a livello di area vasta.
Durata della carica
Il presidente dura in carica quattro anni, durata distinta da quella del consiglio provinciale (due anni). Lo sfasamento temporale è coerente con la natura intermedia dell'ente e con la diversa fonte di legittimazione delle due cariche.
Funzioni
Il presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici. Il suo ruolo è coordinare le politiche di area vasta e raccordare il livello provinciale con quello comunale.
Cessazione
La cessazione del presidente segue regole specifiche, che possono comportare nuove elezioni o supplenze fino alla scadenza naturale. La fine della carica di sindaco del titolare comporta automaticamente la cessazione dalla presidenza, secondo il principio del legame fra le due cariche.
Domande frequenti
Chi può candidarsi a presidente provincia?
Esclusivamente uno dei sindaci dei comuni della provincia. La carica è riservata a sindaci in carica, in coerenza con il modello di elezione di secondo grado.
Cosa accade se decade come sindaco?
La cessazione della carica di sindaco comporta automaticamente la cessazione dalla presidenza provinciale. Si procede a nuove elezioni o a meccanismi di supplenza.
Il presidente percepisce un'indennità?
La riforma del 2014 ha ridotto significativamente le indennità degli organi provinciali. Le specifiche tariffe sono disciplinate dalla normativa attuativa e periodicamente aggiornate.
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