In sintesi
- Definisce il perimetro soggettivo del TUEL: Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane e isolane, Unioni di Comuni.
- Estende la disciplina ai consorzi cui partecipano enti locali, salvo eccezioni.
- Esclude in via generale i consorzi a rilevanza economica e imprenditoriale.
- Pone le basi per l'omogeneità delle regole organizzative locali.
- Si raccorda con l'art. 114 Cost. e con la riforma Delrio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 2 TUEL — Articolo 2
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.
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Commento
L'art. 2 individua la mappa degli enti locali ai fini del TUEL. Non si tratta di una mera elencazione: è una scelta sistematica che fissa il perimetro entro cui operano le regole comuni di organizzazione, di personale e di controllo. La norma è essenziale per stabilire quando si applicano le disposizioni del testo unico e quando, invece, occorre cercare la disciplina altrove (ad esempio per gli enti strumentali o per le società a partecipazione pubblica).
Gli enti elencati e la loro natura
Comuni, Province e Città metropolitane sono enti territoriali costituzionalmente garantiti dall'art. 114 Cost. Le Comunità montane e isolane, pur non avendo lo stesso rango, sono riconosciute come strumenti di esercizio associato in territori con caratteristiche geografiche peculiari. Le Unioni di Comuni rappresentano una forma associativa stabile, oggi centrale soprattutto per i Comuni di minori dimensioni.
L'estensione ai consorzi
Il comma 2 estende la disciplina ai consorzi cui partecipano enti locali, salvo quelli che svolgono attività di rilevanza economica e imprenditoriale. Questa differenziazione riflette la distinzione fra organismi che svolgono funzioni amministrative tipiche e soggetti che operano nel mercato secondo regole privatistiche, oggi disciplinati prevalentemente dal T.U. delle società a partecipazione pubblica.
Effetti pratici sull'attività amministrativa
La corretta identificazione degli enti che ricadono nel TUEL ha conseguenze rilevanti: dalle regole di nomina degli organi alla disciplina dei controlli, dalla contabilità all'accesso documentale. Anche la Corte dei conti, nelle sue funzioni di controllo, perimetra i propri interventi sulla base di un quadro soggettivo coerente con il TUEL.
Sinergia con il Ministero dell'Interno e con ANCI
Il Ministero dell'Interno cura un osservatorio costante sull'evoluzione del perimetro degli enti locali e fornisce indirizzi interpretativi in caso di novelle. ANCI svolge un ruolo di supporto operativo per gli amministratori, soprattutto nei comuni piccoli, dove la mancata applicazione di una norma può derivare semplicemente da incertezza sull'inquadramento dell'ente.
Aggiornamenti dopo la riforma Delrio
La L. 56/2014 ha riformato le Province e introdotto le Città metropolitane come ente di area vasta. La lettura dell'art. 2 deve oggi tenere conto di questa stratificazione, in cui convivono Province ridimensionate, Città metropolitane di nuova istituzione e forme associative rafforzate. Le pronunce della Corte costituzionale hanno confermato la legittimità del nuovo assetto, pur con accenti differenti rispetto al modello del 2000.
Domande frequenti
Quali enti rientrano nel TUEL?
Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane e isolane, Unioni di Comuni e, in via estesa, i consorzi che non svolgono attività imprenditoriale.
Le società a partecipazione pubblica sono enti locali ai fini del TUEL?
No. La loro disciplina si rinviene principalmente nel testo unico delle società pubbliche e nel codice civile.
Le Città metropolitane esistevano nel 2000?
Erano previste in via programmatica; la loro effettiva istituzione è avvenuta con la L. 56/2014, integrandosi nella cornice dell'art. 2.
Vedi anche