In sintesi
- Norma transitoria sull'iscrizione nel casellario delle vecchie sanzioni sostitutive.
- Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive previgenti e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 1, lett. g), del d.P.R. 313/2002 nella formulazione previgente.
- Funge da specchio dell'art. 82, che modifica la lett. g) e introduce la lett. g-bis).
- Garantisce coerenza tra vecchio e nuovo regime del casellario.
Testo dell'articoloVigente
Art. 97 Bis D.Lgs. 150/2022 — (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto
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Commento
L'art. 97 bis è la disposizione transitoria "di chiusura" del meccanismo del casellario giudiziale. Insieme all'art. 82 (che riforma l'art. 3 del d.P.R. 313/2002) compone un sistema coerente di iscrizione delle pene sostitutive.
Il contesto: due epoche del casellario
La riforma Cartabia ha rinominato e ristrutturato il sistema delle pene sostitutive. L'art. 82 ha conseguentemente aggiornato l'art. 3 del T.U. casellario, con la nuova lettera g) e la nuova lettera g-bis). Tuttavia, restava da chiarire come fossero trattati nel casellario i provvedimenti emessi prima dell'entrata in vigore: condannati con le vecchie semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria sostitutiva nella formulazione antecedente.
La soluzione: applicazione della vecchia lett. g)
L'art. 97 bis stabilisce che ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive (nella vecchia formulazione) e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 1, lett. g), del d.P.R. 313/2002 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto. È una soluzione di principio: il provvedimento, già qualificato secondo la vecchia disciplina, conserva la propria qualifica anche ai fini dell'iscrizione e dei suoi effetti.
L'effetto pratico
Sul piano operativo, gli uffici del casellario continueranno a iscrivere i provvedimenti pregressi sotto la vecchia lett. g), mentre quelli successivi al 30 dicembre 2022 ricadranno nel nuovo sistema. Si crea così una stratificazione coerente del registro: vecchie sanzioni sotto vecchia regola, nuove sanzioni sotto nuova regola.
Significato sistematico
L'art. 97 bis è il complemento necessario dell'art. 82: senza una norma transitoria espressa si sarebbe creata ambiguità sulla collocazione delle iscrizioni preesistenti. Il sistema dell'iscrizione resta unitario, ma con regole di confine chiare.
Domande frequenti
Le vecchie sanzioni sostitutive vengono iscritte secondo la nuova lett. g)?
No: per esse continua ad applicarsi la lett. g) nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto, in forza dell'art. 97 bis.
Come si distingue una vecchia da una nuova sanzione sostitutiva nel casellario?
In base al momento di adozione del provvedimento di condanna o di conversione: se anteriore al 30 dicembre 2022, vale la disciplina previgente; se successivo, opera il nuovo art. 3, comma 1, lett. g) e g-bis), del T.U. casellario.
L'art. 97 bis si applica anche ai provvedimenti di conversione?
Sì: la norma menziona espressamente i provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e i relativi provvedimenti di conversione, mantenendo unitario il trattamento.
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