← Torna a Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Norma transitoria sui termini per la costituzione di parte civile nei procedimenti pendenti.
  • Se prima dell'entrata in vigore del decreto sono già stati ultimati gli accertamenti sulla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applica l'art. 5, comma 1, lett. c).
  • Continuano ad applicarsi gli artt. 79 e 429, comma 4, c.p.p. nel testo previgente, limitatamente alla persona offesa.
  • Evita che la riforma travolga atti già compiuti, in nome del principio tempus regit actum.

Testo dell'articoloVigente

Art. 85 Bis D.Lgs. 150/2022 — (Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell’udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell’ articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto

Commento

L'art. 85 bis, introdotto in sede di conversione, è una norma di puro coordinamento intertemporale che salvaguarda la stabilità degli atti già compiuti rispetto alla nuova disciplina della costituzione di parte civile.

Il problema risolto dalla norma

La riforma Cartabia ha modificato il regime della costituzione di parte civile, anche per quanto attiene ai termini e all'udienza preliminare (con la modifica all'art. 79 c.p.p. e all'art. 429 c.p.p.). Senza una norma transitoria, si sarebbe creata incertezza sui procedimenti in cui la costituzione della parte civile era già stata vagliata in base al regime previgente.

Il criterio: ultimazione degli accertamenti

La soglia rilevante è l'ultimazione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare. Se al momento dell'entrata in vigore del decreto questi accertamenti erano già stati completati, le nuove regole non si applicano. Continuano invece a operare gli artt. 79 e 429, comma 4, c.p.p. nel testo previgente, limitatamente alla persona offesa.

Linea di confine temporale

La disciplina si conferma fedele al principio tempus regit actum: l'atto già perfezionato resta retto dalle regole vigenti al momento del suo compimento. La novella si applica, invece, ai procedimenti in cui la costituzione di parte civile non era ancora stata definita.

Effetto pratico

Per il difensore di parte civile costituita nella vigenza del vecchio regime, l'art. 85 bis assicura che i termini, le modalità di costituzione e gli effetti rimangano quelli originari. Per i nuovi procedimenti, invece, opera la disciplina riformata, con i termini più stringenti previsti dalla Cartabia.

Domande frequenti

Qual è il criterio per stabilire se si applica il vecchio o il nuovo regime?

L'ultimazione, alla data di entrata in vigore del decreto, degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in udienza preliminare. Se sono già stati ultimati, si applica il vecchio testo dell'art. 79 c.p.p. e dell'art. 429, comma 4, c.p.p.

La norma si applica anche alla difesa dell'imputato?

No. La salvezza opera limitatamente alla persona offesa, in coerenza con la ratio di non disperdere la costituzione di parte civile già perfezionata.

Cosa accade se gli accertamenti non erano ancora ultimati?

Si applica integralmente la nuova disciplina Cartabia sulla costituzione di parte civile, con i termini e le modalità modificate dall'art. 5 del decreto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.