Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 47 D.Lgs. 150/2022 – Diritto all’informazione

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

1. La persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell’autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all’inizio dell’esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.

2. L’informazione di cui al comma 1 è altresì fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall’autorità di pubblica sicurezza, nonché da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti.

3. I soggetti di cui all’articolo 45 hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite all’esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all’amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all’ articolo 121 del codice penale , nonché ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa, ove nominati.

5. Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all’età e alle capacità degli stessi. Note all’art. 47: – Si riporta il testo dell’ articolo 121 del codice penale : “Art. 121 (Diritto di querela esercitato da un curatore speciale). – Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v’è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l’esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.”.

In sintesi

  • L'autorita giudiziaria informa senza ritardo vittima e autore della facolta di accedere ai programmi.
  • L'informativa e fornita in ogni stato e grado del procedimento e all'inizio dell'esecuzione.
  • Sono coinvolti anche istituti del Ministero, servizi sociali e pubblica sicurezza.
  • I mediatori forniscono informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi.
  • Vengono informate le persone delle garanzie e dei doveri previsti dal decreto.
Indice dei contenuti

L'articolo 47 della Cartabia disciplina il diritto all'informazione sui programmi di giustizia riparativa. Senza informazione non c'e accesso: l'efficacia stessa della Parte IV dipende dalla qualita e dalla tempestivita degli avvisi che il sistema rivolge a vittima e autore.

Obbligo dell'autorita giudiziaria

Il comma 1 stabilisce che la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato siano informate senza ritardo dall'autorita giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza. L'informazione riguarda la facolta di accedere ai programmi e i servizi disponibili sul territorio.

Pluralita di soggetti informanti

Il comma 2 amplia la platea: l'informazione e fornita anche da istituti e servizi del Ministero della giustizia, servizi sociali del territorio, servizi di assistenza alle vittime, autorita di pubblica sicurezza e altri operatori in contatto con i soggetti. Si crea cosi una rete diffusa: chiunque venga in contatto istituzionale con la vittima o con l'autore ha l'onere informativo.

Informazione tecnica dei mediatori

Il comma 3 affida ai mediatori il compito di fornire ai soggetti dell'articolo 45 un'informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi disponibili, sulle modalita di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi. I partecipanti vengono inoltre informati sulle garanzie e sui doveri previsti dal decreto. E un livello informativo piu specialistico che si aggiunge all'informazione di sistema.

Effettivita dell'informazione

Il comma 4 chiude con una clausola di effettivita: le informazioni devono essere fornite in modo adeguato alla persona, tenendo conto delle eventuali condizioni di vulnerabilita. Si raccorda con il diritto delle vittime (Direttiva 2012/29/UE) che impone modalita comunicative comprensibili e accessibili.

Implicazioni pratiche

Per la difesa, l'omessa informazione dell'assistito puo costituire elemento di doglianza in sede di impugnazione o di reclamo. Per le procure e le cancellerie, e necessario approntare moduli informativi standard ma personalizzabili. Per i Centri, l'attivita informativa diventa il primo punto di contatto e influenza la riuscita del programma.

Coordinamento con avvisi specifici

Il diritto all'informazione e attuato in pratica anche tramite gli avvisi specifici previsti dalle modifiche al codice di procedura penale: avviso sul decreto penale, avviso nell'ordine di esecuzione (articolo 656 riformato), avviso sulla messa alla prova. L'articolo 47 e la cornice generale di un sistema di avvisi distribuiti.

Profili pratici e moduli informativi

Le procure e i tribunali devono dotarsi di moduli informativi standardizzati, redatti in linguaggio comprensibile e accessibili anche a persone con vulnerabilita. La modulistica diventa cosi uno strumento di accesso effettivo ai diritti, in linea con la cultura della trasparenza promossa dalla riforma.

Casi pratici

Caso 1: avviso giudiziale nel decreto penale

Tizio riceve un decreto penale di condanna che, in coerenza con la riforma, contiene anche l'avviso sulla facolta di accedere ai programmi di giustizia riparativa e indica il Centro territoriale di riferimento.

Caso 2: informativa dei servizi sociali

Caio, vittima di un reato, viene preso in carico dai servizi sociali per le misure di tutela. I servizi forniscono anche l'informativa sui programmi riparativi, indicando i contatti del Centro territoriale.

Domande frequenti

Chi deve informare sulla giustizia riparativa?

In primo luogo l'autorita giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento e all'inizio dell'esecuzione. Inoltre istituti del Ministero, servizi sociali, servizi di assistenza alle vittime, autorita di pubblica sicurezza e altri operatori in contatto con i soggetti.

Cosa devono comunicare i mediatori?

Devono fornire informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi disponibili, sulle modalita di accesso e svolgimento, sui potenziali esiti e sugli accordi, oltre alle garanzie e ai doveri previsti dal decreto.

L'informazione deve essere personalizzata?

Si. Va fornita in modo adeguato alla persona, tenendo conto delle eventuali condizioni di vulnerabilita, in linea con i diritti delle vittime sanciti a livello europeo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.