- Estende a un anno (prima sei mesi) il termine per l'emissione del decreto penale di condanna.
- Riscrive il meccanismo di conversione fra pena detentiva e pena pecuniaria con valore giornaliero tra 5 e 250 euro.
- Introduce la possibilita per l'imputato di chiedere la sostituzione con il lavoro di pubblica utilita senza opposizione.
- Prevede la riduzione di un quinto della pena pecuniaria in caso di pagamento entro quindici giorni.
- Coordina il decreto penale con il sistema delle pene sostitutive disegnato dalla riforma.
Testo dell'articoloVigente
Art. 28 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 459: 1) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»; 2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’ articolo 133-ter del codice penale . Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’ articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente.»; 3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’ articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.»; b) all’articolo 460: 1) al comma 1: a) alla lettera d), dopo le parole: «il dispositivo» sono aggiunte le seguenti: «, con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter)»; b) alla lettera h), dopo le parole: «lo assiste», il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»; c) dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti: «h-bis) l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; h-ter) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione.»; 2) al comma 5: a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione.»; b) la parola: «Anche» è sostituita dalle seguenti: «Il decreto, anche»; c) dopo le parole: «Il reato è estinto se», sono inserite le seguenti: «il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,»; d) dopo le parole: «il decreto concerne una contravvenzione,», le parole: «l’imputato» sono soppresse; c) all’articolo 461, comma 1, le parole: «mediante dichiarazione ricevuta» sono sostituite dalle seguenti: «con le forme previste dall’articolo 582»; d) all’articolo 462, comma 1, le parole: «dell’articolo 175» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 175 e 175-bis». Note all’art. 28: – Si riporta il testo degli articoli 459 , 460 , 461 e 462 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 459 (Casi di procedimento per decreto). –
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto la pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.
1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’ articolo 133-ter del codice penale . Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’ articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente.
1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’ articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.
2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale. “Art. 460 (Requisiti del decreto di condanna). –
1. Il decreto di condanna contiene: a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; b) l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate; c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale; d) il dispositivo, con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter); e) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l’imputato può chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444; f) l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo; g) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore; h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste; h-bis) l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; h-ter) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l’entità dell’eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca nei casi previsti dall’ articolo 240, secondo comma, del codice penale , o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale , dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d’ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.
5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. “Art. 461 (Opposizione). –
1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall’articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.
3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo
444. 4. L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione.
6. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione. “Art. 462 (Restituzione nel termine per proporre opposizione). –
1. L’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175 e 175 bis.”.
Commento
L'articolo 28 della riforma Cartabia interviene sul Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale, riscrivendo profondamente il procedimento per decreto penale di condanna. La norma allinea questo rito speciale al nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal decreto legislativo 150/2022, in particolare al riformulato articolo 53 della legge 689/1981 sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi.
Ampliamento del termine per l'emissione del decreto
Il primo intervento riguarda l'articolo 459 del codice di procedura penale: il termine entro cui il pubblico ministero puo chiedere l'emissione del decreto penale di condanna passa da sei mesi a un anno dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato. Si tratta di un correttivo che tiene conto dei tempi reali delle procure e della crescente complessita delle valutazioni richieste, soprattutto in vista delle nuove possibilita sostitutive che la riforma offre.
Conversione tra pena detentiva e pena pecuniaria
Il comma 1-bis viene integralmente sostituito. Quando il decreto penale irroga una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, il giudice determina un valore giornaliero compreso tra 5 e 250 euro, parametrato alle condizioni economiche, patrimoniali e familiari dell'imputato, e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il rinvio all'articolo 133-ter del codice penale rende possibile la rateizzazione e collega la disciplina al nuovo sistema delle pene sostitutive.
Lavoro di pubblica utilita come alternativa
La novita piu rilevante e l'apertura al lavoro di pubblica utilita ex articolo 56-bis della legge 689/1981. L'imputato puo presentare al pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, il programma di trattamento elaborato dall'UEPE con la dichiarazione di disponibilita dell'ente. In alternativa, il nuovo comma 1-ter consente di formulare la richiesta entro quindici giorni dalla notifica del decreto, senza la necessita di proporre opposizione: una scorciatoia procedurale che evita il dibattimento e premia chi accetta un percorso di reinserimento.
Riduzione di un quinto e nuovi obblighi informativi
L'articolo 460 viene aggiornato per imporre l'indicazione specifica, nel dispositivo, della riduzione di un quinto della pena pecuniaria se pagata entro il termine. Vengono inoltre rafforzati gli avvisi all'imputato sulla possibilita di accedere al lavoro di pubblica utilita e ai programmi di giustizia riparativa: il decreto diventa cosi un punto di snodo informativo per l'esercizio consapevole dei diritti difensivi.
Implicazioni pratiche per la difesa
Per il difensore si apre una finestra strategica importante. Decidere se accettare il decreto, opporsi o richiedere direttamente il lavoro di pubblica utilita diventa una scelta che deve essere ponderata sui tempi (quindici giorni stretti), sulle condizioni economiche dell'assistito e sulla disponibilita di enti convenzionati sul territorio. Per il pubblico ministero, la riforma comporta un onere istruttorio nuovo: valutare ex ante la sostituibilita con la pena pecuniaria parametrata al reddito.
Sinergia con il resto della riforma
Le modifiche dialogano direttamente con la nuova disciplina delle pene sostitutive (articoli 20-bis e seguenti del codice penale) e con l'avviso obbligatorio sui programmi di giustizia riparativa introdotto dall'articolo 38 dello stesso decreto. Il decreto penale, da strumento puramente deflattivo, diventa veicolo del nuovo paradigma sanzionatorio orientato al reinserimento.
Domande frequenti
Cosa cambia per il decreto penale di condanna con la riforma Cartabia?
Il termine per l'emissione passa da sei mesi a un anno, viene riscritto il meccanismo di conversione tra pena detentiva e pecuniaria e si apre la possibilita di chiedere direttamente il lavoro di pubblica utilita senza opposizione.
Come si calcola la pena pecuniaria sostitutiva?
Il giudice individua un valore giornaliero fra 5 e 250 euro, basato sulle condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato e del nucleo familiare, e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva da sostituire.
E ancora possibile fare opposizione al decreto penale?
Si, l'opposizione tradizionale rimane. In alternativa, entro quindici giorni dalla notifica, l'imputato puo chiedere direttamente la sostituzione con il lavoro di pubblica utilita, senza dover instaurare il giudizio.
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