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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Anticipazione del termine per la costituzione di parte civile rispetto al regime previgente.
  • Specificazione dei contenuti della domanda agli effetti civili.
  • Inserimento del diritto della persona offesa a essere informata sui programmi di giustizia riparativa.
  • Possibilita per il difensore con procura speciale di delegare il sostituto al deposito dell'atto.
  • Razionalizzazione del coordinamento con la nuova disciplina della giustizia riparativa.

Testo dell'articoloVigente

Art. 5 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 60, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall’articolo 628-bis»; b) all’articolo 78: 1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «che giustificano la domanda», sono inserite le seguenti: «agli effetti civili»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione.»; c) all’articolo 79: 1) al comma 1, le parole: «e, successivamente,» sono sostituite dalle seguenti: «, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare,» e, dopo le parole: «articolo 484», sono aggiunte le seguenti: «o dall’articolo 554-bis, comma 2»; 2) al comma 2, le parole: «Il termine previsto dal comma 1 è stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti»; 3) al comma 3, le parole: «Se la costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, se la stessa»; d) all’articolo 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.»; e) all’articolo 90-bis, comma 1: 1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) all’obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l’avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»; a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all’atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente; a-quater) all’obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione; a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest’ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;»; 2) alla lettera n) le parole: «, o attraverso la mediazione» sono soppresse; 3) dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;»; 4) alla lettera p), dopo le parole: «alle vittime di reato» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»; 5) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti: «p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela.»; f) dopo l’articolo 90-bis, è inserito il seguente: «Art. 90-bis.1 (Informazioni alla vittima di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 ). –

1. La vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 , sin dal primo contatto con l’autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.». Note all’art. 5: – Si riporta il testo degli articoli 60 , 78 , 79 , 90 e 90-bis del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 60 (Assunzione della qualità di imputato). –

1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall’articolo 628-bis.” “Art. 78 (Formalità della costituzione di parte civile). –

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura; d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili; e) la sottoscrizione del difensore.

1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione.

2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall’articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.” “Art. 79 (Termine per la costituzione di parte civile). –

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 o dall’articolo 554-bis, comma

2. 2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.

3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previstodall’articolo 468comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.” “Art. 90 (Diritti e facoltà della persona offesa dal reato). –

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale .

2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.” “Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa). –

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito: a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; a-bis) all’obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l’avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all’atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente; a-quater) all’obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione; a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest’ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente; b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter; c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato; e) alle modalità di esercizio del diritto all’interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento; f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore; g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato; h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento; l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale; m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all’ articolo 152 del codice penale , ove possibile; n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela; o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l’imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato; p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela.”.

Commento

L'articolo 5 del decreto interviene sul Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale, dedicato alle parti del processo penale e in particolare alla parte civile e alla persona offesa. Le modifiche rispondono a tre esigenze: anticipare e razionalizzare la costituzione di parte civile, valorizzare il ruolo della persona offesa anche come potenziale partecipante alla giustizia riparativa, snellire le formalita amministrative attraverso il ricorso alle procure speciali.

La costituzione di parte civile (art. 78 CPP)

La modifica all'art. 78, comma 1, lett. d), specifica che i "motivi che giustificano la domanda" devono essere illustrati "agli effetti civili". E' una precisazione tecnica importante: la parte civile non agisce per la condanna penale (compito del pubblico ministero), ma per il ristoro civilistico del danno. La specificazione richiede al difensore di articolare la pretesa risarcitoria con maggior precisione, indicando titolo, natura e quantum.

La procura speciale e la sostituzione (art. 78, comma 1-bis, CPP)

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 78 CPP introduce una significativa flessibilita organizzativa: il difensore che ha ricevuto procura speciale per costituirsi parte civile puo, con atto scritto, conferire al proprio sostituto il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione, salvo che la procura escluda espressamente questa possibilita. La norma semplifica la pratica forense e rende il sistema piu efficiente, particolarmente nei procedimenti con un alto numero di parti civili.

L'anticipazione del termine (art. 79 CPP)

L'art. 79 CPP viene riscritto per ridefinire i termini di costituzione di parte civile. Il termine principale e' anticipato: la costituzione e' consentita "prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti" e, in mancanza di udienza preliminare, fino al momento previsto dall'art. 484 o dall'art. 554-bis, comma 2, CPP. La scelta del legislatore e' di consentire al giudice di disporre con chiarezza, gia in apertura del processo, del quadro delle parti. Si riduce cosi il margine di costituzioni tardive che disorientano la trattazione.

L'informazione sulla giustizia riparativa (art. 90 CPP)

L'inserimento del comma 1-bis nell'art. 90 CPP introduce un nuovo diritto della persona offesa: essere informata, sin dal primo contatto con l'autorita procedente, sulla possibilita di accedere a un programma di giustizia riparativa. E' una norma di matrice europea (direttiva 2012/29/UE) che attua il principio della vittima centrale nel processo. L'autorita procedente (polizia giudiziaria, pubblico ministero, giudice) ha l'obbligo di fornire l'informazione in modo chiaro, accessibile e completo.

Il coordinamento con il decreto sulla giustizia riparativa

L'informazione sulla giustizia riparativa non e' un atto isolato: si raccorda con la disciplina dei Centri (artt. 63 e ss. del decreto) e con i criteri di accesso al programma (art. 44 e ss.). La persona offesa che accetta di partecipare al programma viene presa in carico da un Centro distrettuale e accompagnata da un mediatore esperto, in condizioni di volontarieta, gratuita e riservatezza.

Implicazioni pratiche

Per gli avvocati di parte civile, le modifiche richiedono una preparazione anticipata della costituzione: la pretesa risarcitoria deve essere strutturata gia prima della prima udienza. Per le persone offese, l'informazione sulla giustizia riparativa apre una nuova opzione strategica: si puo scegliere la via processuale tradizionale o quella riparativa, o anche entrambe in parallelo. Per le Procure, l'obbligo informativo richiede protocolli operativi standardizzati.

Domande frequenti

Si puo ancora costituirsi parte civile in udienza preliminare?

Si', l'udienza preliminare resta una delle finestre principali per la costituzione di parte civile, salvi i termini interni dell'udienza fissati dal giudice. Cio che cambia e' la disciplina nei processi senza udienza preliminare, dove il termine e' anticipato al momento dell'art. 484 CPP.

L'informazione sulla giustizia riparativa e' obbligatoria?

Si', tipicamente l'autorita procedente deve fornire l'informazione alla persona offesa sin dal primo contatto. Il mancato adempimento puo costituire una violazione dei diritti della vittima sanzionata sul piano dei rimedi interni.

Il sostituto del difensore puo agire da solo nella costituzione di parte civile?

Solo se munito di delega scritta del difensore titolare della procura speciale, e se la procura non esclude espressamente questa possibilita. Senza delega, l'atto resta improcedibile.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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