← Torna a Trasparenza PA (D.Lgs. 33/2013)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ciascuna PA pubblica e aggiorna annualmente l'elenco degli enti pubblici e degli enti di diritto privato vigilati, finanziati o controllati.
  • Pubblica l'elenco delle società di cui detiene quote di partecipazione, anche minoritaria, con indicazione delle funzioni.
  • Va inserita una rappresentazione grafica dei rapporti tra amministrazione ed enti collegati.
  • Per ciascun ente vanno pubblicati ragione sociale, partecipazione, durata, oneri, organi e trattamenti economici.
  • In caso di mancata pubblicazione, è vietata l'erogazione di somme ai soggetti interessati salve obbligazioni contrattuali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 D.Lgs. 33/2013 — Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall’amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; b) l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; c) l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti di cui al precedente comma; d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell’ articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 .

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1 … .

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l’erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a ) a c) .

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea, e loro controllate.

Commento

L'articolo 22 è una delle disposizioni cardine del decreto trasparenza, perché tocca il tema dell'amministrazione indiretta: enti strumentali, società partecipate, enti di diritto privato in controllo pubblico, fondazioni vigilate. È un mondo che si è stratificato negli ultimi decenni e che assorbe risorse pubbliche significative, spesso al di fuori del perimetro classico dell'amministrazione. La norma vuole portare a sintesi questa galassia, restituendone una rappresentazione completa.

Le tre categorie del comma 1

Il comma 1 individua tre elenchi distinti che ogni amministrazione deve pubblicare e aggiornare annualmente. La prima lettera riguarda gli enti pubblici comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione, nonché quelli per i quali essa abbia il potere di nomina degli amministratori. La seconda lettera riguarda le società partecipate, anche con quote minoritarie. La terza concerne gli enti di diritto privato in controllo pubblico, categoria che la norma definisce in modo sostanziale e non solo formale: rientrano gli enti soggetti a controllo da parte di PA o costituiti o vigilati da queste con poteri di nomina dei vertici, anche senza partecipazione azionaria.

La rappresentazione grafica

La lettera d) impone una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra l'amministrazione e gli enti collegati. È un onere di intelligibilità: la sola elencazione, infatti, non rende la complessità delle reti partecipative. Una mappa grafica consente al cittadino di cogliere a colpo d'occhio le diramazioni dell'amministrazione e le eventuali catene di controllo indirette.

I provvedimenti societari

La lettera d-bis), introdotta dal decreto legislativo 175/2016 — Testo unico delle società partecipate — estende la pubblicazione ai provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni, gestione, alienazione, quotazione e razionalizzazione periodica. Si tratta dei provvedimenti generali con cui ciascuna amministrazione attua la disciplina di riassetto del proprio portafoglio partecipativo.

I dati di dettaglio del comma 2

Per ciascuno degli enti dei tre elenchi vanno pubblicati: ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, onere a carico del bilancio, numero dei rappresentanti negli organi di governo, trattamento economico spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi. È una scheda di sintesi che consente al lettore di valutare contestualmente sostenibilità economica, governance e performance dell'ente collegato.

Il divieto di erogazione del comma 4

Il comma 4 introduce la sanzione più incisiva di tutta la disciplina: in caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, è vietata l'erogazione di qualunque somma a favore degli enti interessati. La regola conosce un'eccezione fondamentale per i pagamenti dovuti a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte, al fine di evitare ricadute paradossali sui creditori. Si tratta di una norma di compliance robusta, perché lega direttamente trasparenza e flusso finanziario.

L'esclusione delle società quotate

Il comma 6 esclude dall'applicazione le società partecipate quotate sui mercati regolamentati italiani o UE e le loro controllate. La ratio è la stessa già vista nell'articolo 15-bis: per queste società operano gli obblighi informativi del diritto dei mercati finanziari, che si ritengono assorbenti rispetto a quelli del decreto trasparenza.

Domande frequenti

Quali enti vanno mappati nell'articolo 22?

Enti pubblici vigilati o finanziati, società partecipate anche minoritarie ed enti di diritto privato in controllo pubblico, come definiti dal comma 1.

Cos'è la rappresentazione grafica richiesta?

Una o più mappe che evidenzino visivamente i rapporti tra l'amministrazione e gli enti collegati, oltre alla loro elencazione testuale.

Quali sono le conseguenze del mancato aggiornamento?

È vietata l'erogazione di somme agli enti interessati, salvo i pagamenti dovuti per prestazioni contrattuali già rese a favore dell'amministrazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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