Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 103 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Disposizioni finanziarie

In vigore dal 03/08/2017

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a 166,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Note all'art. 103: – Si riporta l' art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)): «Art.

1. –

187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».

In sintesi

L'articolo 103 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle principali disposizioni agevolative e operative del CTS. Il comma 1 quantifica gli oneri complessivi connessi agli articoli che introducono benefici fiscali per gli enti del Terzo Settore - tra cui gli artt. 77-86 sul regime fiscale, l'art. 96 sui centri di servizio per il volontariato e l'art. 101 sulle disposizioni transitorie - pari a 40 milioni di euro per il 2017, 163 milioni per il 2018 e 166,1 milioni annui a decorrere dal 2019. La copertura è assicurata attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 187, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), che aveva stanziato 190 milioni annui per la riforma del Terzo Settore. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione. Il comma 3 stabilisce il principio di invarianza finanziaria per tutte le ulteriori disposizioni del decreto: le amministrazioni interessate devono far fronte agli adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 103 svolge una funzione essenziale nell'architettura del CTS: assicura la compatibilità finanziaria della riforma con i vincoli di bilancio pubblico, garantendo che l'introduzione di un sistema articolato di agevolazioni fiscali per gli ETS non generi scoperture a carico dell'erario. La disposizione si inserisce nel solco dei principi costituzionali di copertura finanziaria delle leggi di spesa (art. 81 Cost.) e del coordinamento della finanza pubblica.

Gli oneri quantificati al comma 1 riguardano in particolare le agevolazioni fiscali del titolo X - detrazioni e deduzioni sulle erogazioni liberali, regime forfettario delle ODV e APS, esenzioni per le attività di interesse generale - nonché i costi di funzionamento dei CSV (centri di servizio per il volontariato) e le misure transitorie. L'incremento progressivo degli oneri (da 40 milioni nel 2017 a 163 milioni nel 2018 fino a 166,1 milioni a regime) riflette la gradualità dell'entrata in vigore del nuovo sistema fiscale, legata all'operatività del RUNTS. La copertura tramite riduzione dello stanziamento della legge 190/2014 è coerente con la natura della riforma: le risorse erano già state accantonate proprio per finanziare la modernizzazione del Terzo Settore. Il principio di invarianza finanziaria sancito dal comma 3 - applicabile a tutte le disposizioni non incluse nel comma 1 - è una clausola di salvaguardia standard che impone alle pubbliche amministrazioni di assorbire i nuovi adempimenti senza richiedere risorse aggiuntive.

Sul piano pratico, l'art. 103 incide indirettamente sulla tempistica di attuazione di alcune norme del CTS: la gradualità degli stanziamenti ha condizionato il ritmo di attivazione del RUNTS e dei relativi servizi, contribuendo a spiegare i ritardi registrati nell'operatività del sistema rispetto alle previsioni originarie del 2017.

Casi pratici

Caso 1: CSV e finanziamento pubblico

Caso 2: Ente pubblico e adempimenti CTS a costo zero

Domande frequenti

Quali disposizioni del CTS generano oneri coperti dall'art. 103?

Il comma 1 individua gli artt. 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96 e 101 del CTS, che riguardano principalmente le agevolazioni fiscali per gli ETS, il regime forfettario di ODV e APS, le disposizioni sui centri di servizio per il volontariato e le misure transitorie. Gli oneri stimati sono 40 milioni nel 2017, 163 milioni nel 2018 e 166,1 milioni annui dal 2019.

Come è finanziata la riforma del Terzo Settore?

La copertura è assicurata attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 187, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), che aveva già stanziato 190 milioni annui per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e del servizio civile universale.

Cosa significa il principio di invarianza finanziaria del comma 3?

Le disposizioni del CTS non comprese nel comma 1 non devono generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni devono attuare le relative norme utilizzando esclusivamente le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza poter richiedere stanziamenti aggiuntivi.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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