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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 103 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle principali disposizioni agevolative e operative del CTS. Il comma 1 quantifica gli oneri complessivi connessi agli articoli che introducono benefici fiscali per gli enti del Terzo Settore — tra cui gli artt. 77-86 sul regime fiscale, l'art. 96 sui centri di servizio per il volontariato e l'art. 101 sulle disposizioni transitorie — pari a 40 milioni di euro per il 2017, 163 milioni per il 2018 e 166,1 milioni annui a decorrere dal 2019. La copertura è assicurata attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 187, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), che aveva stanziato 190 milioni annui per la riforma del Terzo Settore. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione. Il comma 3 stabilisce il principio di invarianza finanziaria per tutte le ulteriori disposizioni del decreto: le amministrazioni interessate devono far fronte agli adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 103 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Disposizioni finanziarie

In vigore dal 03/08/2017

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a 166,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Note all'art. 103: – Si riporta l' art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)): «Art.

1. –

187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».

Commento

L'articolo 103 svolge una funzione essenziale nell'architettura del CTS: assicura la compatibilità finanziaria della riforma con i vincoli di bilancio pubblico, garantendo che l'introduzione di un sistema articolato di agevolazioni fiscali per gli ETS non generi scoperture a carico dell'erario. La disposizione si inserisce nel solco dei principi costituzionali di copertura finanziaria delle leggi di spesa (art. 81 Cost.) e del coordinamento della finanza pubblica.

Gli oneri quantificati al comma 1 riguardano in particolare le agevolazioni fiscali del titolo X — detrazioni e deduzioni sulle erogazioni liberali, regime forfettario delle ODV e APS, esenzioni per le attività di interesse generale — nonché i costi di funzionamento dei CSV (centri di servizio per il volontariato) e le misure transitorie. L'incremento progressivo degli oneri (da 40 milioni nel 2017 a 163 milioni nel 2018 fino a 166,1 milioni a regime) riflette la gradualità dell'entrata in vigore del nuovo sistema fiscale, legata all'operatività del RUNTS. La copertura tramite riduzione dello stanziamento della legge 190/2014 è coerente con la natura della riforma: le risorse erano già state accantonate proprio per finanziare la modernizzazione del Terzo Settore. Il principio di invarianza finanziaria sancito dal comma 3 — applicabile a tutte le disposizioni non incluse nel comma 1 — è una clausola di salvaguardia standard che impone alle pubbliche amministrazioni di assorbire i nuovi adempimenti senza richiedere risorse aggiuntive.

Sul piano pratico, l'art. 103 incide indirettamente sulla tempistica di attuazione di alcune norme del CTS: la gradualità degli stanziamenti ha condizionato il ritmo di attivazione del RUNTS e dei relativi servizi, contribuendo a spiegare i ritardi registrati nell'operatività del sistema rispetto alle previsioni originarie del 2017.

Casi pratici

Caso 1: CSV e finanziamento pubblico

Caso 2: Ente pubblico e adempimenti CTS a costo zero

Domande frequenti

Quali disposizioni del CTS generano oneri coperti dall'art. 103?

Il comma 1 individua gli artt. 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96 e 101 del CTS, che riguardano principalmente le agevolazioni fiscali per gli ETS, il regime forfettario di ODV e APS, le disposizioni sui centri di servizio per il volontariato e le misure transitorie. Gli oneri stimati sono 40 milioni nel 2017, 163 milioni nel 2018 e 166,1 milioni annui dal 2019.

Come è finanziata la riforma del Terzo Settore?

La copertura è assicurata attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 187, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), che aveva già stanziato 190 milioni annui per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e del servizio civile universale.

Cosa significa il principio di invarianza finanziaria del comma 3?

Le disposizioni del CTS non comprese nel comma 1 non devono generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni devono attuare le relative norme utilizzando esclusivamente le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza poter richiedere stanziamenti aggiuntivi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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