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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 24-ter del D.Lgs. 231/2001 include nel catalogo dei reati presupposto i delitti di criminalità organizzata, tra cui associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e traffico organizzato di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990). La fascia sanzionatoria è tra le più elevate dell'intero decreto: da 400 a 1.000 quote per i reati del comma 1 e da 300 a 800 quote per l'associazione per delinquere semplice (comma 2). Le sanzioni interdittive sono obbligatorie per una durata minima di un anno per tutti i casi di condanna. La disposizione più severa è quella del comma 4: quando l'ente è stabilmente utilizzato al solo scopo di agevolare i reati di criminalità organizzata, si applica la interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività — la sanzione massima nell'intero sistema 231. Il MOG deve presidiare specificamente il rischio di infiltrazione mafiosa, con protocolli di due diligence su soci, fornitori, agenti e partner, oltre che canali di segnalazione ex D.Lgs. 24/2023.

Testo dell'articoloVigente

Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Delitti di criminalità organizzata)

In vigore dal 04/07/2001

((

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale , ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all' articolo 416 del codice penale , ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407 , comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale , si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ))

Commento

L'articolo 24-ter del D.Lgs. 231/2001 risponde all'esigenza di estendere la responsabilità degli enti alle ipotesi in cui l'organizzazione collettiva diventi strumento o beneficiaria di forme di criminalità organizzata. Introdotto con la L. 94/2009, il disposto si articola su due livelli di gravità: il primo (comma 1) riguarda le forme più gravi di associazionismo criminale, tra cui la mafia e il traffico di stupefacenti organizzato; il secondo (comma 2) copre l'associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p., escluso il sesto comma) e i delitti associativi previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.

L'intensità sanzionatoria è calibrata sulla gravità delle fattispecie: la fascia 400-1.000 quote per i reati di primo livello (le più alte dell'intero catalogo 231) segnala che il legislatore considera l'infiltrazione mafiosa nella struttura dell'ente come uno dei rischi più gravi per il tessuto economico-legale. La sanzione interdittiva minima di un anno è obbligatoria per tutti i casi di condanna, senza spazio per valutazioni discrezionali. Il comma 4 introduce la misura massima del sistema: l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, applicabile quando l'ente è stabilmente e prevalentemente strumentale alla criminalità organizzata. In tale ipotesi, non si tratta di un ente che ha commesso un illecito nello svolgimento di attività lecite, ma di un ente costituito o utilizzato come braccio operativo dell'organizzazione criminale. Sul piano della compliance 231, il rischio di infiltrazione mafiosa impone al MOG presidi specifici: due diligence rafforzata su soci, fornitori, subappaltatori e agenti commerciali; controlli sull'origine delle risorse finanziarie; procedure di segnalazione interna (whistleblowing) ex D.Lgs. 24/2023 che coprano anche la segnalazione di pressioni illecite o richieste di favori da parte di soggetti criminali. Il D.Lgs. 231/2001 non ha alcuna connessione con il D.Lgs. 231/2007.

Per strutturare un MOG efficace contro il rischio di infiltrazione criminale organizzata, è indispensabile il supporto di un professionista legale qualificato con specializzazione in diritto penale dell'economia.

Domande frequenti

Quali reati di criminalità organizzata sono inclusi nell'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001?

Il comma 1 include: associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere aggravata (art. 416, sesto comma), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e traffico organizzato di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990). Il comma 2 aggiunge l'associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.) e fattispecie dell'art. 407 c.p.p.

Quando si applica l'interdizione definitiva dell'attività prevista dal comma 4?

Quando l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati di criminalità organizzata di cui ai commi 1 e 2. Non basta la commissione di un singolo reato: occorre che la struttura dell'ente sia strutturalmente e prevalentemente orientata alla criminalità.

Come deve presidiare il MOG il rischio di infiltrazione mafiosa?

Il MOG deve prevedere: due diligence rafforzata su soci, fornitori, subappaltatori e agenti; controlli sull'origine delle risorse finanziarie; protocolli per la gestione di pressioni o richieste illecite; canali di whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 per la segnalazione di tentativi di infiltrazione; formazione specifica del personale sui segnali di allarme della criminalità organizzata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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