Testo dell'articoloVigente
Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Delitti di criminalità organizzata)
In vigore dal 04/07/2001
((
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale , ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all' articolo 416 del codice penale , ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407 , comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale , si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ))
Commento
L'articolo 24-ter del D.Lgs. 231/2001 risponde all'esigenza di estendere la responsabilità degli enti alle ipotesi in cui l'organizzazione collettiva diventi strumento o beneficiaria di forme di criminalità organizzata. Introdotto con la L. 94/2009, il disposto si articola su due livelli di gravità: il primo (comma 1) riguarda le forme più gravi di associazionismo criminale, tra cui la mafia e il traffico di stupefacenti organizzato; il secondo (comma 2) copre l'associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p., escluso il sesto comma) e i delitti associativi previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.
L'intensità sanzionatoria è calibrata sulla gravità delle fattispecie: la fascia 400-1.000 quote per i reati di primo livello (le più alte dell'intero catalogo 231) segnala che il legislatore considera l'infiltrazione mafiosa nella struttura dell'ente come uno dei rischi più gravi per il tessuto economico-legale. La sanzione interdittiva minima di un anno è obbligatoria per tutti i casi di condanna, senza spazio per valutazioni discrezionali. Il comma 4 introduce la misura massima del sistema: l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, applicabile quando l'ente è stabilmente e prevalentemente strumentale alla criminalità organizzata. In tale ipotesi, non si tratta di un ente che ha commesso un illecito nello svolgimento di attività lecite, ma di un ente costituito o utilizzato come braccio operativo dell'organizzazione criminale. Sul piano della compliance 231, il rischio di infiltrazione mafiosa impone al MOG presidi specifici: due diligence rafforzata su soci, fornitori, subappaltatori e agenti commerciali; controlli sull'origine delle risorse finanziarie; procedure di segnalazione interna (whistleblowing) ex D.Lgs. 24/2023 che coprano anche la segnalazione di pressioni illecite o richieste di favori da parte di soggetti criminali. Il D.Lgs. 231/2001 non ha alcuna connessione con il D.Lgs. 231/2007.
Per strutturare un MOG efficace contro il rischio di infiltrazione criminale organizzata, è indispensabile il supporto di un professionista legale qualificato con specializzazione in diritto penale dell'economia.
Domande frequenti
Quali reati di criminalità organizzata sono inclusi nell'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001?
Il comma 1 include: associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere aggravata (art. 416, sesto comma), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e traffico organizzato di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990). Il comma 2 aggiunge l'associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.) e fattispecie dell'art. 407 c.p.p.
Quando si applica l'interdizione definitiva dell'attività prevista dal comma 4?
Quando l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati di criminalità organizzata di cui ai commi 1 e 2. Non basta la commissione di un singolo reato: occorre che la struttura dell'ente sia strutturalmente e prevalentemente orientata alla criminalità.
Come deve presidiare il MOG il rischio di infiltrazione mafiosa?
Il MOG deve prevedere: due diligence rafforzata su soci, fornitori, subappaltatori e agenti; controlli sull'origine delle risorse finanziarie; protocolli per la gestione di pressioni o richieste illecite; canali di whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 per la segnalazione di tentativi di infiltrazione; formazione specifica del personale sui segnali di allarme della criminalità organizzata.
Vedi anche