Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Delitti di criminalità organizzata)

In vigore dal 04/07/2001

((

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale , ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all' articolo 416 del codice penale , ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407 , comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale , si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ))

In sintesi

L'articolo 24-ter del D.Lgs. 231/2001 include nel catalogo dei reati presupposto i delitti di criminalità organizzata, tra cui associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e traffico organizzato di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990). La fascia sanzionatoria è tra le più elevate dell'intero decreto: da 400 a 1.000 quote per i reati del comma 1 e da 300 a 800 quote per l'associazione per delinquere semplice (comma 2). Le sanzioni interdittive sono obbligatorie per una durata minima di un anno per tutti i casi di condanna. La disposizione più severa è quella del comma 4: quando l'ente è stabilmente utilizzato al solo scopo di agevolare i reati di criminalità organizzata, si applica la interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività - la sanzione massima nell'intero sistema 231. Il MOG deve presidiare specificamente il rischio di infiltrazione mafiosa, con protocolli di due diligence su soci, fornitori, agenti e partner, oltre che canali di segnalazione ex D.Lgs. 24/2023.

L'articolo 24-ter del D.Lgs. 231/2001 risponde all'esigenza di estendere la responsabilità degli enti alle ipotesi in cui l'organizzazione collettiva diventi strumento o beneficiaria di forme di criminalità organizzata. Introdotto con la L. 94/2009, il disposto si articola su due livelli di gravità: il primo (comma 1) riguarda le forme più gravi di associazionismo criminale, tra cui la mafia e il traffico di stupefacenti organizzato; il secondo (comma 2) copre l'associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p., escluso il sesto comma) e i delitti associativi previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.

L'intensità sanzionatoria è calibrata sulla gravità delle fattispecie: la fascia 400-1.000 quote per i reati di primo livello (le più alte dell'intero catalogo 231) segnala che il legislatore considera l'infiltrazione mafiosa nella struttura dell'ente come uno dei rischi più gravi per il tessuto economico-legale. La sanzione interdittiva minima di un anno è obbligatoria per tutti i casi di condanna, senza spazio per valutazioni discrezionali. Il comma 4 introduce la misura massima del sistema: l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, applicabile quando l'ente è stabilmente e prevalentemente strumentale alla criminalità organizzata. In tale ipotesi, non si tratta di un ente che ha commesso un illecito nello svolgimento di attività lecite, ma di un ente costituito o utilizzato come braccio operativo dell'organizzazione criminale. Sul piano della compliance 231, il rischio di infiltrazione mafiosa impone al MOG presidi specifici: due diligence rafforzata su soci, fornitori, subappaltatori e agenti commerciali; controlli sull'origine delle risorse finanziarie; procedure di segnalazione interna (whistleblowing) ex D.Lgs. 24/2023 che coprano anche la segnalazione di pressioni illecite o richieste di favori da parte di soggetti criminali. Il D.Lgs. 231/2001 non ha alcuna connessione con il D.Lgs. 231/2007.

Per strutturare un MOG efficace contro il rischio di infiltrazione criminale organizzata, è indispensabile il supporto di un professionista legale qualificato con specializzazione in diritto penale dell'economia.

Domande frequenti

Quali reati di criminalità organizzata sono inclusi nell'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001?

Il comma 1 include: associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere aggravata (art. 416, sesto comma), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e traffico organizzato di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990). Il comma 2 aggiunge l'associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.) e fattispecie dell'art. 407 c.p.p.

Quando si applica l'interdizione definitiva dell'attività prevista dal comma 4?

Quando l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati di criminalità organizzata di cui ai commi 1 e 2. Non basta la commissione di un singolo reato: occorre che la struttura dell'ente sia strutturalmente e prevalentemente orientata alla criminalità.

Come deve presidiare il MOG il rischio di infiltrazione mafiosa?

Il MOG deve prevedere: due diligence rafforzata su soci, fornitori, subappaltatori e agenti; controlli sull'origine delle risorse finanziarie; protocolli per la gestione di pressioni o richieste illecite; canali di whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 per la segnalazione di tentativi di infiltrazione; formazione specifica del personale sui segnali di allarme della criminalità organizzata.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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