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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 29 TUIVA disciplinava l'elenco clienti e fornitori: testo originario in vigore dal 1° gennaio 1973, abrogato dal 10 giugno 1994 dal D.L. 357/1994 art. 6 (riforma tributaria) che ha eliminato l'obbligo come parte di un più ampio piano di semplificazione degli adempimenti IVA.
  • Disciplina previgente: compilazione annuale, entro il termine della dichiarazione, di un elenco dettagliato dei clienti (con cui erano state emesse fatture nell'anno precedente) indicando ditta, partita IVA, domicilio/residenza, e ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi (imponibili e non imponibili/esenti).
  • Riproposizione successiva (storia legislativa): l'obbligo è stato reintrodotto in forme diverse e poi nuovamente abrogato più volte: "spesometro" (D.L. 78/2010, comunicazione operazioni rilevanti IVA), "comunicazione clienti-fornitori" (D.Lgs. 127/2015), nuovi obblighi telematici via SDI dal 2019.
  • Disciplina attuale: con la fatturazione elettronica obbligatoria via SDI (dal 1° gennaio 2019), tutte le operazioni B2B e B2C sono automaticamente nei sistemi dell'Agenzia delle Entrate, eliminando la necessità di un "elenco" separato. La precompilazione delle dichiarazioni IVA realizza di fatto la stessa funzione del vecchio elenco clienti/fornitori.
  • L'art. 29 TUIVA è formalmente soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026, ma di fatto è abrogato dal 10 giugno 1994 da oltre 30 anni: la sua rilevanza è esclusivamente storica per ricostruire l'evoluzione del sistema di trasparenza IVA italiano.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 29 T.U.IVA – Elenchi dei clienti e dei fornitori.

In vigore dal 30/12/1993 al 10/06/1994 con effetto dal 01/01/1981

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1993 n. 557 Articolo 3

Soppresso dal 10/06/1994 da: Decreto-legge del 10/06/1994 n. 357 Articolo 6

Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79. Per gli effetti vedasi art. 3 DL 557/93 e successive modificazioni.”Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve essere compilato, in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministro
delle Finanze, l’elenco dei clienti dal quale devono risultare la ditta,
denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o
la residenza, la sede, nonche’ l’ubicazione della stabile organizzazione
nello Stato per i non residenti, dei contribuenti nei cui confronti sono
state emesse fatture registrate per l’anno precedente. Nell’elenco devono
essere indicati per ciascun cliente, distintamente in base all’anno
risultante dalla data delle anzidette fatture, l’ammontare complessivo delle
imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture
relative alle operazioni imponibili nonche’ l’ammontare dei corrispettivi
risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di
cui al sesto comma dell’art. 21. Ai fini della compilazione dell’elenco i
soggetti che acquistano beni o servizi nell’esercizio di imprese, di arti o
professioni devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato
ad emettere la fattura.
Ai fini del precedente comma si tiene conto delle fatture emesse per le
operazioni di cui all’art. 22 e registrate ai sensi dell’art. 24, tranne
quelle indicate ai nn. 2) e 5) dell’art. 22. Non si tiene invece conto: 1)
delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni
di cui alle lettere a) e b) dell’art. 8, dell’art. 9 e dell’art. 38-quater
nonche’ delle fatture relative a cessioni intracomunitarie; 2) delle fatture
annotate ai sensi del quarto comma dell’art. 23 e di quelle di importo non
superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell’art. 24; 3) delle
fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo.
Entro il termine di cui al primo comma deve essere inoltre compilato, in
conformita’ al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze,
l’elenco dei fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle
risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la
denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o
la residenza, la sede, nonche’ l’ubicazione della stabile organizzazione
nello Stato per i non residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o
prestato servizi. Per ciascuno di essi devono essere specificati,
distintamente in base all’anno risultante dalla data delle fatture: il
numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell’anno precedente,
comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al
sesto comma dell’art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto
comma dell’art. 25; l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili e
l’ammontare complessivo delle imposte addebitate; l’ammontare imponibile
degli acquisti effettuati senza applicazione dell’imposta e, distintamente,
quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell’art. 8. L’elenco
deve inoltre recare l’indicazione del numero complessivo delle bollette
doganali registrate nell’anno precedente, del valore complessivo imponibile
dei beni importati e delle relative imposte.
Le imprese indicate nel secondo comma dell’art. 22, che emettano le fatture
in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con
decreto del Ministro delle Finanze, dalla compilazione dell’elenco dei
clienti.
I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all’imposta a
norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell’art. 2, delle lettere
a), e) e g) del quarto comma dell’art. 3, e dell’ultimo comma dell’art. 4
devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel
modello di cui al primo comma dell’art. 28.
Con apposito decreto emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione della dichiarazione annuale il Ministro delle Finanze
puo’ disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti,
che gli elenchi di cui al primo e al terzo comma siano presentati, entro il
il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell’imposta sul valore
aggiunto; con lo stesso decreto puo’ essere disposta anche la presentazione di
uno o piu’ degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21
ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.
In tal caso i contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di
centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici in luogo
dell’allegazione degli elenchi, devono produrre, secondo modalita’ e
termini stabiliti nel decreto stesso, i supporti magnetici contenenti i dati
che avrebbero essere indicati negli elenchi.”

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In sintesi

  • L'art. 29 TUIVA disciplinava l'elenco clienti e fornitori: testo originario in vigore dal 1° gennaio 1973, abrogato dal 10 giugno 1994 dal D.L. 357/1994 art. 6 (riforma tributaria) che ha eliminato l'obbligo come parte di un più ampio piano di semplificazione degli adempimenti IVA.
  • Disciplina previgente: compilazione annuale, entro il termine della dichiarazione, di un elenco dettagliato dei clienti (con cui erano state emesse fatture nell'anno precedente) indicando ditta, partita IVA, domicilio/residenza, e ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi (imponibili e non imponibili/esenti).
  • Riproposizione successiva (storia legislativa): l'obbligo è stato reintrodotto in forme diverse e poi nuovamente abrogato più volte: "spesometro" (D.L. 78/2010, comunicazione operazioni rilevanti IVA), "comunicazione clienti-fornitori" (D.Lgs. 127/2015), nuovi obblighi telematici via SDI dal 2019.
  • Disciplina attuale: con la fatturazione elettronica obbligatoria via SDI (dal 1° gennaio 2019), tutte le operazioni B2B e B2C sono automaticamente nei sistemi dell'Agenzia delle Entrate, eliminando la necessità di un "elenco" separato. La precompilazione delle dichiarazioni IVA realizza di fatto la stessa funzione del vecchio elenco clienti/fornitori.
  • L'art. 29 TUIVA è formalmente soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026, ma di fatto è abrogato dal 10 giugno 1994 da oltre 30 anni: la sua rilevanza è esclusivamente storica per ricostruire l'evoluzione del sistema di trasparenza IVA italiano.
Indice dei contenuti

L'evoluzione della trasparenza IVA: dall'art. 29 a SDI

L'art. 29 TUIVA è uno degli articoli più storici del Testo Unico IVA: era in vigore dal 1° gennaio 1973 (data di introduzione dell'IVA in Italia) e disciplinava l'obbligo di compilazione e presentazione di un elenco dettagliato dei clienti e dei fornitori del soggetto passivo. La sua funzione era di trasparenza: l'amministrazione finanziaria aveva visibilità del network commerciale di ciascun contribuente, con dati che permettevano controlli incrociati per intercettare operazioni inesistenti, sotto-fatturazioni, evasioni IVA. La sua vita normativa è terminata il 10 giugno 1994 con il D.L. 357/1994 art. 6 (riforma tributaria del governo Ciampi) che ha abolito l'obbligo come parte di un più ampio piano di semplificazione degli adempimenti IVA italiani.

L'abrogazione del 1994 non è stata definitiva: l'esigenza di trasparenza commerciale è rimasta, e il legislatore ha riproposto in vari momenti obblighi simili sotto forme nuove ("spesometro", "comunicazione clienti-fornitori", "esterometro", "comunicazione transfrontaliera"). L'evoluzione finale è stata l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria via SDI dal 1° gennaio 2019, che realizza la stessa funzione di trasparenza in modo automatico e continuo, eliminando l'esigenza di adempimenti aggiuntivi separati.

La disciplina previgente dell'art. 29

Il testo originario dell'art. 29 prevedeva la compilazione annuale, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA (allora 1° febbraio - 15 marzo, ex art. 28), di due elenchi distinti. Elenco clienti: per ciascun cliente nei cui confronti erano state emesse fatture nell'anno precedente, doveva essere indicato: ditta/denominazione/ragione sociale, numero di partita IVA, domicilio o residenza, sede dell'attività, ubicazione della stabile organizzazione (per non residenti). Per ciascun cliente, dovevano essere indicati distintamente: l'ammontare complessivo delle imposte addebitate, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni imponibili, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni non imponibili o esenti (art. 21 c. 6).

Elenco fornitori: simmetrico all'elenco clienti, ma per i fornitori. I dati richiesti includevano: identificazione del fornitore (denominazione, partita IVA, residenza), ammontare complessivo delle imposte detraibili, ammontare dei corrispettivi delle operazioni passive imponibili, ammontare delle operazioni passive non imponibili o esenti. La compilazione doveva essere supportata dai dati comunicati dai fornitori al soggetto passivo che acquistava beni/servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni (collaborazione obbligatoria fornitore-cliente).

Le riproposizioni successive: spesometro, comunicazione clienti-fornitori, esterometro

Dopo l'abrogazione del 1994, il legislatore ha tentato più volte di reintrodurre obblighi simili. Spesometro (D.L. 78/2010): comunicazione telematica annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a determinate soglie (€3.600 inizialmente, poi €3.000 con IVA, €1.000 senza IVA per consumatori finali). Lo spesometro ha avuto vita lunga (2010-2018) ed è stato abrogato con l'introduzione della fatturazione elettronica.

Comunicazione clienti-fornitori (D.Lgs. 127/2015): obbligo di comunicazione telematica trimestrale di tutte le operazioni IVA, attive e passive (con qualche eccezione). Vita breve (2017-2018), sostituita dalla fatturazione elettronica. Esterometro (dal 2019): obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti UE ed extra-UE non documentate da fattura elettronica via SDI. L'esterometro è stato gradualmente svuotato: dal 1° luglio 2022 sostituito dall'obbligo di trasmissione delle fatture elettroniche transfrontaliere via SDI con tipi documento specifici (TD17, TD18, TD19), realizzando l'unificazione completa dei flussi informativi.

La fatturazione elettronica obbligatoria: la soluzione finale

Dal 1° gennaio 2019, l'Italia è stato il primo Paese UE a introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria per la generalità dei soggetti passivi IVA (con esenzioni progressivamente ridotte: forfettari sotto soglie specifiche dapprima esenti, poi obbligati dal 1° gennaio 2024 sopra €25.000 fatturato, dal 1° gennaio 2025 tutti). Il sistema SDI (Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate) gestisce: invio delle fatture dal cedente al cessionario, validazione e controllo, archiviazione automatica nei sistemi dell'Agenzia.

Effetti operativi: tutte le operazioni IVA B2B e B2C tra soggetti residenti sono automaticamente nei sistemi dell'Agenzia delle Entrate, in tempo reale. I dati dei "clienti e fornitori" del singolo contribuente sono ricostruibili istantaneamente dall'Agenzia incrociando i dati SDI. La precompilazione delle dichiarazioni IVA (dal 2022) e dei registri IVA (dal 2024) realizza di fatto l'obiettivo dell'art. 29 originario: l'amministrazione ha piena visibilità del network commerciale, senza obblighi aggiuntivi per il contribuente.

SDI Corrispettivi e RT: completamento del quadro

Il quadro di trasparenza IVA italiano è completato da SDI Corrispettivi: dal 1° gennaio 2020, i commercianti al minuto inviano automaticamente all'Agenzia i corrispettivi giornalieri tramite RT (Registratori Telematici). Il sistema integrato SDI Fatture + SDI Corrispettivi + LIPE (Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA) realizza una trasparenza totale: l'Agenzia ha visibilità in tempo quasi-reale di tutte le operazioni IVA del Paese, di tutte le liquidazioni periodiche, di tutti i clienti e fornitori di ciascun contribuente.

Effetti sul VAT gap (gettito IVA non riscosso vs teorico): il VAT gap italiano è progressivamente ridotto dall'introduzione della fatturazione elettronica e degli RT. Stime MEF e UE indicano una riduzione del 15-25% del VAT gap dal 2019 ad oggi, con miglioramento atteso ulteriormente con la precompilazione automatica e l'uso di intelligenza artificiale per il controllo. Il sistema italiano di trasparenza IVA è oggi considerato un benchmark in UE e oggetto di attenzione da altri Stati membri per replicarlo.

Profili applicativi residuali

Sebbene l'art. 29 sia abrogato da oltre 30 anni, la sua presenza formale nel testo del TUIVA può creare ambiguità interpretativa per chi consulta il testo unico senza considerare le modifiche successive. La giurisprudenza tributaria e l'amministrazione finanziaria fanno costante riferimento alla disciplina vigente (fatturazione elettronica via SDI, RT, LIPE, precompilazione), non all'art. 29. La definitiva eliminazione formale dell'art. 29 dal corpus normativo del TUIVA con il nuovo TU IVA del 2026-2027 risolverà l'ambiguità testuale.

Per ricostruire la storia normativa della trasparenza IVA italiana, l'art. 29 ha valore didattico significativo: documenta l'origine dell'obbligo (1973), l'abrogazione del 1994 motivata da semplificazione degli adempimenti, le riproposizioni successive (spesometro 2010, comunicazione 2015, esterometro 2019) e l'unificazione finale via SDI (2019-oggi).

Il significato sistematico: dall'obbligo cartaceo all'integrazione totale

L'evoluzione dall'art. 29 al sistema SDI integrato è esemplare della trasformazione del rapporto tra fisco e contribuente in Italia. 1973-1994 (regime art. 29): il contribuente compilava annualmente un elenco cartaceo dei propri clienti e fornitori, lo presentava all'amministrazione, che lo conservava per controlli a posteriori. Il sistema era manuale, lento, ad alto onere amministrativo per imprese e professionisti.

1994-2018 (transizione): abrogazione e poi ri-introduzione di obblighi simili sotto forme diverse (spesometro, comunicazione clienti-fornitori), con tendenza alla telematica e alla periodicità infra-annuale. Il sistema rimaneva tuttavia frammentato e parzialmente manuale. 2019-oggi (SDI integrato): tutte le operazioni IVA sono automaticamente nei sistemi dell'Agenzia delle Entrate, in tempo quasi-reale. La trasparenza è totale e continua, l'amministrazione finanziaria ha visibilità immediata di tutto il sistema commerciale italiano.

Il salto tecnologico ha realizzato un cambio di paradigma: dalla "dichiarazione del contribuente" (con possibili omissioni e errori) alla "verifica del contribuente" sui dati già nei sistemi dell'amministrazione (con maggiore correttezza e minori oneri). L'art. 29 originario era espressione del primo paradigma; oggi il sistema italiano è all'avanguardia europea del secondo.

La transizione al nuovo TU IVA dal 2027

L'art. 29 è formalmente soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), ma di fatto è abrogato dal 10 giugno 1994 da oltre 30 anni e non ha più applicazione operativa. Il nuovo TU IVA non riprenderà l'articolo: la disciplina della trasparenza IVA resta nell'insieme di norme sulla fatturazione elettronica (DPR 633/1972 art. 21, DM 17 giugno 2014, provvedimenti Agenzia delle Entrate), sui RT (D.Lgs. 127/2015), sulla LIPE (D.L. 193/2016).

L'evoluzione futura del sistema italiano di trasparenza IVA è prevedibilmente verso ulteriore automazione e integrazione: estensione della fatturazione elettronica a tutte le micro-imprese (in corso), integrazione UE con sistemi di altri Stati membri (in particolare per le operazioni transfrontaliere intracomunitarie), uso di intelligenza artificiale per il controllo automatico delle anomalie, possibile estensione del sistema italiano ad altri Paesi UE (interesse di Francia, Polonia, Spagna). Gli operatori dovranno mantenere alta l'attenzione su queste evoluzioni tecnologiche e normative.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare

n. 53 del 3 ottobre 2007

Illustra il ripristino dell'obbligo di trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori, individuando soggetti obbligati, contenuto e modalita' di invio. Costituisce il riferimento operativo storico per l'attuazione dell'art. 29 nella sua versione successiva al D.L. 223/2006.

Domande frequenti

L'art. 29 TUIVA è ancora in vigore?

No, è abrogato dal 10 giugno 1994 dal D.L. 357/1994 art. 6 (riforma tributaria Ciampi) che ha eliminato l'obbligo dell'elenco clienti e fornitori come parte di un piano di semplificazione degli adempimenti IVA. Sebbene il testo dell'art. 29 sia formalmente ancora presente nel TUIVA per ragioni di continuità testuale, non ha più applicazione operativa da oltre 30 anni. La definitiva eliminazione formale dal corpus normativo avverrà dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA). Per gli operatori, il riferimento operativo per la trasparenza IVA è la disciplina della fatturazione elettronica via SDI (dal 2019), dei RT (dal 2020), della LIPE (dal 2017) e della precompilazione (dal 2022).

Cos'era l'elenco clienti e fornitori previsto dall'art. 29?

Era un obbligo dichiarativo annuale (1973-1994) di presentare all'amministrazione finanziaria due elenchi separati: clienti (con cui erano state emesse fatture nell'anno precedente) e fornitori. Per ciascuno: identificazione (denominazione, partita IVA, residenza), ammontare complessivo delle imposte addebitate/detraibili, ammontare dei corrispettivi delle operazioni imponibili e non imponibili/esenti. Lo scopo era trasparenza: l'amministrazione aveva visibilità del network commerciale di ciascun contribuente per controlli incrociati antifrode IVA. L'obbligo è stato abrogato nel 1994 per semplificazione, ma l'esigenza di trasparenza è rimasta e si è manifestata nelle riproposizioni successive (spesometro 2010, comunicazione clienti-fornitori 2015) fino all'attuale fatturazione elettronica via SDI.

Cos'era lo spesometro e quando è stato abrogato?

Lo spesometro (introdotto dal D.L. 78/2010 art. 21) era una comunicazione telematica annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a determinate soglie: inizialmente €3.600 IVA inclusa per operazioni B2B e B2C (poi €3.000 con IVA, €1.000 senza IVA per consumatori finali). I contribuenti dovevano comunicare all'Agenzia delle Entrate l'elenco di queste operazioni, con dati di clienti, fornitori, importi e aliquote. Vita: 2010-2018, abrogato con l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria via SDI dal 1° gennaio 2019, che realizza in tempo reale la stessa funzione di trasparenza senza obblighi aggiuntivi separati. Lo spesometro è stato il principale strumento di trasparenza IVA italiana per quasi un decennio.

Come funziona oggi il controllo delle operazioni IVA tra clienti e fornitori?

Tramite il sistema integrato SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate. Dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica è obbligatoria per la maggior parte dei soggetti passivi IVA (con esenzioni progressivamente ridotte). Tutte le fatture B2B e B2C tra soggetti residenti passano automaticamente per SDI, che valida, controlla e archivia i dati nei sistemi dell'Agenzia. I commercianti al minuto inviano i corrispettivi giornalieri via RT (dal 2020). Le operazioni transfrontaliere (UE ed extra-UE) sono trasmesse via SDI con tipi documento specifici (TD17, TD18, TD19, dal 2022). Il risultato: trasparenza totale e continua, l'Agenzia ha visibilità in tempo quasi-reale di tutte le operazioni IVA del Paese, con possibilità di controlli automatici incrociati e dichiarazione precompilata.

Cos'è la dichiarazione IVA precompilata e cosa ha a che fare con l'art. 29?

Dal 2022 (per periodi d'imposta dal 2021), l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione una dichiarazione IVA precompilata basata sui dati SDI (fatturazione elettronica) e SDI Corrispettivi (RT). Il contribuente riceve la dichiarazione precompilata con tutti i dati delle operazioni attive e passive, di fatto l'equivalente moderno e automatizzato dell'elenco clienti/fornitori dell'art. 29 originario. Mentre l'art. 29 imponeva al contribuente di compilare e presentare l'elenco, oggi è l'Agenzia che precompila la dichiarazione e il contribuente si limita a confermarla o integrarla. È il salto di paradigma da "dichiarazione del contribuente" a "verifica del contribuente" sui dati già dell'amministrazione, con drastica riduzione di errori e oneri.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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