Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 128 quinquies T.U.B. – Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attivita’ finanziaria.

In vigore dal 17/10/2012

Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 11

Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

“1. L’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e’ subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) requisiti di onorabilita’ e professionalita’, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilita’, anche a coloro che detengono il controllo;

d) lettera soppressa;

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall’articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

1-bis. L’efficacia dell’iscrizione e’ condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attivita’ derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.

2. La permanenza nell’elenco e’ subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis, all’esercizio effettivo dell’attivita’ e all’aggiornamento professionale.”

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In sintesi

  • L’art. 128-quinquies TUB disciplina i requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM, introdotti dal D.Lgs. 141/2010.
  • Per le persone fisiche sono richiesti: cittadinanza UE (o equiparata) con domicilio in Italia, requisiti di onorabilità e professionalità, incluso il superamento di un esame abilitante.
  • Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società): sede legale in Italia, oggetto sociale conforme, requisiti patrimoniali e organizzativi, onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali.
  • L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza RC professionale per danni derivanti dall’esercizio dell’attività propria o di terzi di cui l’agente risponde.
  • La permanenza nell’elenco richiede l’esercizio effettivo dell’attività e l’aggiornamento professionale continuo.

Art. 128-quinquies TUB, Requisiti per l’iscrizione degli agenti in attività finanziaria

L’articolo 128-quinquies del Testo Unico Bancario stabilisce i requisiti di accesso all’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), come introdotto dalla riforma operata dal D.Lgs. 141 del 13 agosto 2010.

Il sistema dell’elenco OAM

L’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 128-quater, comma 2, è condizione necessaria per l’esercizio professionale dell’attività di agente in attività finanziaria. L’OAM gestisce questo elenco sotto la vigilanza della Banca d’Italia, verificando che i soggetti richiedenti possiedano i requisiti previsti dalla norma.

Requisiti per le persone fisiche

Il comma 1, lett. a) richiede per le persone fisiche:

  • Requisito di nazionalità e domicilio: cittadinanza italiana o di uno Stato UE, ovvero di uno Stato terzo secondo le disposizioni del T.U. Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), con domicilio nel territorio della Repubblica;
  • Requisiti di onorabilità: assenza di condanne penali o misure di prevenzione che ostino all’esercizio dell’attività, definiti nei dettagli dalla regolamentazione secondaria dell’OAM;
  • Requisiti di professionalità: competenze tecniche adeguate all’attività svolta, il cui possesso è attestato dal superamento di un apposito esame gestito dall’OAM.

Requisiti per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Le società e gli altri enti che intendono operare come agenti in attività finanziaria devono possedere (comma 1, lett. b), c), e)):

  • Sede legale e amministrativa nel territorio della Repubblica (o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione in Italia);
  • Oggetto sociale conforme a quanto previsto dall’art. 128-quater, comma 1;
  • Requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica definiti dalla normativa secondaria;
  • Onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; i requisiti di onorabilità si estendono anche ai soggetti che detengono il controllo della società.

La polizza RC professionale: condizione di efficacia dell’iscrizione

Il comma 1-bis introduce un elemento fondamentale: l’efficacia dell’iscrizione nell’elenco OAM è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale. La polizza deve coprire i danni arrecati nell’esercizio dell’attività, derivanti sia da condotte proprie dell’agente sia da condotte di terzi del cui operato l’agente risponde a norma di legge.

La polizza deve essere mantenuta per tutta la durata dell’iscrizione, pena la perdita dell’efficacia della stessa.

I requisiti di permanenza nell’elenco

Il comma 2 stabilisce che la permanenza nell’elenco richiede, in aggiunta al mantenimento dei requisiti iniziali e della polizza RC:

  • L’esercizio effettivo dell’attività: l’agente iscritto che cessi di operare perde il diritto alla permanenza nell’elenco;
  • L’aggiornamento professionale continuo: obbligo di formazione periodica per mantenere aggiornate le competenze.

Coordinamento con la riforma CCD2

La disciplina dei requisiti degli agenti si inserisce nel quadro normativo definito dal D.Lgs. 141/2010 e dal D.Lgs. 207/2024 (recepimento CCD2), che hanno progressivamente innalzato gli standard di professionalità e onorabilità richiesti agli intermediari del credito al consumo, in linea con la Direttiva europea 2023/2225/UE.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quali sono i requisiti principali per iscriversi all’elenco OAM come agente finanziario?

Per le persone fisiche: cittadinanza UE (o equiparata) con domicilio in Italia, requisiti di onorabilità (assenza di condanne ostative) e professionalità attestata dal superamento dell’esame OAM. Per le società: sede in Italia, oggetto sociale conforme, requisiti patrimoniali e organizzativi, onorabilità degli esponenti aziendali.

È obbligatoria la polizza assicurativa per gli agenti in attività finanziaria?

Sì, il comma 1-bis dell’art. 128-quinquies TUB prevede che l’efficacia dell’iscrizione nell’elenco OAM sia condizionata alla stipula di una polizza RC professionale. La polizza deve coprire i danni derivanti da condotte proprie dell’agente e di terzi di cui l’agente risponde per legge.

Un agente finanziario iscritto può restare nell’elenco OAM anche se smette di lavorare?

No. Il comma 2 dell’art. 128-quinquies prevede che la permanenza nell’elenco OAM richieda l’esercizio effettivo dell’attività. Un agente che cessa di operare perde il diritto alla permanenza. È inoltre richiesto l’aggiornamento professionale continuo.

I requisiti di onorabilità si applicano solo all’agente persona fisica o anche ai dirigenti della società?

Anche ai dirigenti della società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti di onorabilità e professionalità si applicano agli esponenti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. I soli requisiti di onorabilità si estendono inoltre ai soggetti che detengono il controllo della società agente.

Cosa succede se un agente perde uno dei requisiti dopo l’iscrizione?

L’OAM procede alla cancellazione dall’elenco. La permanenza nell’elenco è subordinata al mantenimento di tutti i requisiti previsti dai commi 1 e 1-bis. La cancellazione comporta la cessazione del diritto a esercitare l’attività riservata di agente in attività finanziaria.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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