Indice
- L'art. 7-septies TUIVA detta una disciplina speciale per le prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (privati) domiciliati e residenti FUORI dall'Unione Europea: in deroga all'art. 7-ter, queste prestazioni NON si considerano effettuate nel territorio dello Stato (sono fuori campo IVA italiana).
- Le categorie di servizi interessate sono quelle che, per natura, possono essere fornite anche a distanza a clienti extra-UE senza utilizzo concreto di servizi italiani: diritti d'autore, pubblicità, consulenza, elaborazione dati, operazioni bancarie/finanziarie, messa a disposizione personale, locazione mezzi mobili.
- Lett. a)-l): elenca le categorie specifiche, tra cui prestazioni ex art. 3 c. 2 n. 2 TUIVA (concessione di diritti immateriali), pubblicità, consulenza/legali, dati, banche/assicurazioni, personnel placement, locazione beni mobili (eccetto trasporti), accesso a reti gas/energia.
- La logica della deroga: realizzare il principio del Paese di consumo per servizi fruiti fuori UE da consumatori extra-UE, evitando che l'IVA italiana incida su consumi non realizzati sul territorio nazionale.
- Le lettere h) e i) sono state abrogate (servizi telecomunicazione e radio/TV trasferiti all'art. 7-octies dal 2015); l'articolo è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026.
Testo dell'articoloVigente
Art. 7 septies T.U.IVA – Territorialita’ – Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita’ (1)
In vigore dal 03/05/2015 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 31/03/2015 n. 42 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.
“1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita’:
a) le prestazioni di servizi di cui all’articolo 3, secondo comma, numero 2);
b) le prestazioni pubblicitarie;
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche’ quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
e) la messa a disposizione del personale;
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
g) la concessione dell’accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell’energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;
h) (lettera abrogata) (2);
i) (lettera abrogata) (2);
l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attivita’ o un diritto di cui alle lettere precedenti.
(1) Ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. o) legge 15 dicembre 2011 n. 217, i richiami alla “Comunita’” devono intendersi riferiti all’”Unione europea”.
(2) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni delle lettere h) ed i) sono abrogate con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.”
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Commento
La logica della non rilevanza italiana per servizi a privati extra-UE
L'art. 7-septies TUIVA, modificato da ultimo dal D.Lgs. 31/3/2015 n. 42, regola una specifica fattispecie di territorialità: i servizi resi a committenti privati (non soggetti passivi) domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea. Per categorie definite, queste prestazioni NON si considerano effettuate nel territorio dello Stato, derogando alla regola generale dell'art. 7-ter c. 1 lett. b) che prevedrebbe rilevanza italiana per servizi resi da prestatori italiani a privati (luogo del prestatore).
La ratio della deroga è coerente con il principio del Paese di consumo: se il consumatore privato vive ed è stabilito fuori UE, il consumo del servizio avviene fuori UE, e non è giusto applicare IVA italiana (o di altro Stato UE) su un consumo extra-UE. La deroga evita anche un effetto distorsivo: senza l'art. 7-septies, gli operatori italiani che vendono servizi (es. consulenza, pubblicità) a clienti privati extra-UE dovrebbero applicare IVA italiana 22%, rendendo i loro servizi meno competitivi rispetto a operatori extra-UE che venderebbero gli stessi servizi senza IVA. La deroga preserva la competitività internazionale degli operatori italiani.
Le categorie di servizi interessate dall'art. 7-septies
Il comma 1 dell'art. 7-septies elenca le categorie specifiche per cui opera la non rilevanza italiana per committenti privati extra-UE. Lett. a): prestazioni di servizi di cui all'art. 3 secondo comma n. 2) TUIVA, concessione di diritti d'autore, brevetti, marchi e altri diritti immateriali. Esempio: licenza di software o contenuti digitali venduta da operatore italiano a cliente privato statunitense, fuori campo IVA italiana.
Lett. b): prestazioni pubblicitarie. Esempio: campagna marketing realizzata da agenzia italiana per influencer privato extra-UE, fuori campo IVA italiana. Lett. c): prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, e prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili. Esempio: consulenza legale fornita da avvocato italiano a cliente privato giapponese per pratica successoria estera, fuori campo IVA italiana.
Lett. d): operazioni bancarie, finanziarie e assicurative (incluse riassicurazioni, escluse locazioni di casseforti). Lett. e): messa a disposizione del personale (servizi di interim, distacco di personale). Lett. f): locazioni, anche finanziarie, e noleggi di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto. Lett. g): concessione dell'accesso a sistemi gas/energia/reti riscaldamento/raffreddamento UE. Lett. l): prestazioni inerenti all'obbligo di non esercitare un'attività o un diritto (clausole di non concorrenza, etc.).
Le lettere h) e i): l'abrogazione del 2015
Le lettere h) e i) sono state abrogate dal D.Lgs. 31/3/2015 n. 42 in attuazione della Direttiva UE 2008/8/CE, art. 5. Originariamente disciplinavano i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici (servizi digitali). Dal 2015, queste prestazioni sono regolate dall'art. 7-octies TUIVA che prevede una specifica disciplina: rilevanza nel luogo del committente sia B2B che B2C, indipendentemente dalla localizzazione geografica del committente (UE o extra-UE).
La modifica del 2015 ha avuto un impatto significativo sull'industria dei servizi digitali: piattaforme di streaming, app store, servizi cloud che vendono a clienti privati extra-UE devono comunque applicare IVA secondo le regole del luogo del committente (utilizzando il regime OSS/non-Union OSS). Per i servizi non digitali (consulenza, pubblicità, etc.) la regola dell'art. 7-septies è rimasta applicabile: vendere a consumatore privato extra-UE = fuori campo IVA italiana.
L'identificazione del committente extra-UE: criteri operativi
Per applicare l'art. 7-septies, il prestatore italiano deve verificare che il committente: sia un non soggetto passivo (privato, non operatore economico); sia domiciliato e residente fuori UE. Il duplice requisito (domicilio + residenza extra-UE) richiede attenzione: un cittadino italiano residente in Svizzera è committente extra-UE; un cittadino francese temporaneamente residente in Italia è committente UE (anche se cittadino di Stato UE).
Il prestatore deve raccogliere documentazione probatoria: indirizzo del cliente, dichiarazione del cliente di domicilio extra-UE, eventuali documenti di identità o residenza. La giurisprudenza tributaria ha chiarito che la prova della residenza extra-UE è onere del contribuente che invoca la non rilevanza italiana: in caso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate può contestare l'applicazione dell'art. 7-septies se la documentazione del cliente extra-UE è insufficiente. Best practice: chiedere autocertificazione di residenza extra-UE da firmare prima della prestazione, conservare documenti per 5-10 anni (termine accertamento).
Coordinamento con altre regole territoriali e il MOSS/OSS
L'art. 7-septies opera in deroga all'art. 7-ter c. 1 lett. b) (regola generale B2C luogo del prestatore). Tuttavia, le sue regole non sono prevalenti sulle altre deroghe specifiche dell'art. 7-quater (servizi su immobili, trasporti, ristorazione) e dell'art. 7-quinquies (servizi culturali). Esempio: un servizio alberghiero in Italia a cliente privato statunitense, territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'art. 7-quater lett. a) (servizio su immobile, prevale), non importa la residenza extra-UE del cliente.
Per i servizi digitali (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici), la disciplina dell'art. 7-octies prevale sull'art. 7-septies dal 2015: vendite di servizi digitali a clienti privati extra-UE sono rilevanti nel luogo del committente extra-UE, con possibilità per gli operatori italiani di utilizzare il regime non-Union OSS per dichiarare l'IVA agli Stati di consumo (con accordi specifici per Stati extra-UE che applicano regole di reverse-charge digitale).
Profili applicativi: settori interessati
I settori più rilevanti per l'applicazione dell'art. 7-septies sono: consulenza professionale internazionale (avvocati, commercialisti, consulenti) che servono clienti privati extra-UE per pratiche estere, non addebitano IVA italiana. Pubblicità e marketing a influencer e personalità extra-UE, non IVA italiana. Servizi finanziari e bancari a clienti privati extra-UE, non IVA italiana (in linea con la generale neutralità IVA del settore). Locazione beni mobili a clienti privati extra-UE (es. locazione macchinari, attrezzature), non IVA italiana, salvo si tratti di mezzi di trasporto (regole specifiche).
Per gli operatori italiani, la corretta applicazione dell'art. 7-septies è importante per la competitività internazionale e per evitare contestazioni dell'Agenzia delle Entrate. La fattura emessa al cliente extra-UE deve indicare la natura dell'operazione ("Operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-septies TUIVA") e i riferimenti del cliente (nome, indirizzo extra-UE, eventuale numero di codice fiscale estero).
La transizione al nuovo TU IVA dal 2027
L'art. 7-septies è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che codifica la disciplina dei servizi resi a privati extra-UE negli articoli del nuovo testo unico. La continuità normativa è garantita: stesse regole, stessa elenco di categorie, stesso regime di non rilevanza italiana. Cambiano i riferimenti normativi nei sistemi gestionali e nelle fatture ("Operazione fuori campo IVA ai sensi del nuovo art. XX del TU IVA" anziché art. 7-septies).
Sul piano interpretativo, la prassi futura potrà chiarire alcuni casi borderline: la qualificazione di servizi ibridi (consulenza + servizi digitali), l'applicazione a nuovi modelli di business (criptovalute, NFT, metaverso), l'identificazione del committente in operazioni complesse via piattaforme online. La giurisprudenza UE potrà fornire ulteriori indicazioni su casi specifici, in particolare sulla qualificazione di operazioni fra parti correlate o intra-gruppo.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 37/E del 29 luglio 2011
Agenzia delle Entrate
Disciplina IVA in materia di territorialita' delle prestazioni di servizi, comprese le deroghe contenute nell'art. 7-septies per le prestazioni rese a committenti non soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea. Fornisce il quadro interpretativo organico delle regole introdotte dal D.Lgs. 18/2010.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 96 del 7 marzo 2022
Agenzia delle Entrate
Chiarisce l'applicazione dell'art. 7-septies alle prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea, individuando i casi di non territorialita' dell'operazione.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Quando un'operazione è considerata fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-septies?
Quando ricorrono tre condizioni cumulative: (1) il committente è un non soggetto passivo (privato, non operatore economico); (2) il committente è domiciliato E residente fuori dall'Unione Europea; (3) il servizio rientra nelle categorie specificamente elencate dall'art. 7-septies (diritti immateriali, pubblicità, consulenza, dati, banche, personnel placement, locazione beni mobili non trasporti, accesso reti energia, clausole non concorrenza). Se anche solo una di queste condizioni manca, l'operazione segue le regole generali di territorialità (art. 7-ter o altre deroghe specifiche).
Una consulenza fornita a un cliente privato statunitense per una pratica negli USA è soggetta a IVA italiana?
No, l'art. 7-septies lett. c) prevede che le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rese a non soggetti passivi extra-UE non siano territorialmente rilevanti in Italia. La consulenza è quindi fuori campo IVA italiana: il consulente italiano emette fattura senza IVA, indicando "Operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-septies TUIVA". Importante: il cliente deve essere domiciliato e residente negli USA (entrambi i requisiti); la pratica può essere relativa a qualsiasi tema (successione, business, immobile estero). La fattura senza IVA è lecita e necessaria per realizzare il principio del Paese di consumo.
Come si prova la residenza extra-UE del committente per applicare l'art. 7-septies?
L'onere della prova è del prestatore italiano che invoca la non rilevanza italiana. Documentazione raccomandata: indirizzo del cliente nel contratto e nella fattura, autocertificazione del cliente di domicilio e residenza fuori UE (firmata prima della prestazione), copia del documento di identità o passaporto extra-UE, ricevute di pagamento da conti correnti extra-UE. Per clienti business connessi a privati extra-UE, ulteriore documentazione (visto, contratto di lavoro estero, dichiarazioni fiscali estere). La conservazione dei documenti per 5-10 anni è essenziale: in caso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate può contestare la non rilevanza se la prova della residenza extra-UE è insufficiente.
I servizi digitali a clienti privati extra-UE rientrano nell'art. 7-septies?
No, dal 2015 i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici sono stati trasferiti all'art. 7-octies TUIVA (lett. h) e i) dell'art. 7-septies sono abrogate). L'art. 7-octies prevede una regola autonoma: rilevanza nel luogo del committente sia B2B che B2C, indipendentemente dalla localizzazione UE/extra-UE. Per servizi digitali venduti a clienti privati extra-UE, si applica quindi la rilevanza nel luogo del committente extra-UE, ma con regole specifiche di reverse charge / autoassolvimento da parte dello Stato extra-UE (se previste) o utilizzo del regime non-Union OSS per dichiarare l'IVA agli Stati di consumo extra-UE.
L'art. 7-septies si applica anche se il prestatore italiano ha una stabile organizzazione extra-UE che effettua il servizio?
La questione è complessa e dipende dall'allocazione effettiva della prestazione. Se la prestazione è materialmente eseguita dalla stabile organizzazione extra-UE (dotata di mezzi e personale propri), il servizio è prestato da un soggetto extra-UE: l'art. 7-septies non si applica direttamente perché la sua premessa è che il prestatore sia italiano. Si applicano invece le regole proprie dello Stato della stabile organizzazione (no IVA italiana). Se la prestazione è eseguita dalla casa madre italiana (anche se fatturata tramite la stabile extra-UE), può applicarsi l'art. 7-septies se il committente è privato extra-UE. La qualificazione richiede analisi caso per caso e documentazione contrattuale chiara sull'allocazione delle attività.
Vedi anche