Indice
- Disciplina delle perdite fiscali accumulate in holding con ricavi non sufficienti a coprire costi di struttura.
- Possibilità di trasferimento o utilizzazione delle perdite secondo regole di group relief e consolidato.
- Meccanismo per evitare "intrappolamento" di perdite nella società intermedia.
Testo dell'articoloVigente
Art. 115 TUIR – Opzione per la trasparenza fiscale
In vigore dal 03/12/2016
Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater
“1. Esercitando l’opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale, richiamata dall’articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e’ imputato a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell’ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all’articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L’esercizio dell’opzione non e’ consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle societa’;
b) la societa’ partecipata eserciti l’opzione di cui agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l’esercizio dell’opzione e’ consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.
3. L’imputazione del reddito avviene nei periodi d’imposta delle societa’ partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della societa’ partecipata. Le ritenute operate a titolo d’acconto sui redditi di tale societa’, i relativi crediti d’imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della societa’ partecipata relative a periodi in cui e’ efficace l’opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della societa’ partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa’ partecipate.
4. L’opzione e’ irrevocabile per tre esercizi sociali della societa’ partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa’ e comunicata all’Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita’ e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio (1).
5. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla societa’ partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all’articolo 47, comma 5. Ai fini dell’applicazione del presente comma, durante i periodi di validita’ dell’opzione, salva una diversa esplicita volonta’ assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l’esercizio dell’opzione, l’efficacia della stessa cessa dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della societa’ partecipata. Gli effetti dell’opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della societa’ partecipata mediante l’ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell’opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l’efficacia dell’opzione, si applica quanto previsto dall’articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca dell’opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell’opzione sia per la societa’ partecipata, sia per i soci.
8. La societa’ partecipata e’ solidalmente responsabile con ciascun socio per l’imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all’obbligo di imputazione del reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all’articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della societa’ partecipata secondo le modalita’ previste dall’articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa’ indicate nel comma 1 il relativo costo e’ aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed e’ altresi’ diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.”
(1) Comma cosi’ modificato dall’art. 7-quater, comma 27, lett. b) decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 30 del citato decreto-legge n. 193 del 2016.
Stesso numero, altri codici
- Art. 115 Cod. Amb. — tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici
- Art. 115 D.Lgs. 159/2011 — Modifiche all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646
- Art. 115 D.Lgs. 209/2005 — Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
- Art. 115 D.Lgs. 42/2004 — Forme di gestione
- Art. 115 Codice Civile: Matrimonio del cittadino all'estero
- Articolo 115 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Commento del professionista
Cos’è e perché esiste
Immaginate una holding che ogni anno accumula perdite fiscali perché i suoi ricavi (dividendi quasi esenti) non bastano a coprire i costi di struttura. Con le regole ordinarie quelle perdite resterebbero “intrappolate” nella società, senza che i soci possano farne alcun uso. La trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR nasce esattamente per risolvere questo tipo di problema.
Il regime, introdotto dal D.Lgs. 344/2003 in attuazione della legge delega 80/2003, consente alle società di capitali di “vedere attraverso” la partecipata: il reddito (o la perdita) prodotto da quest’ultima viene imputato direttamente ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva distribuzione. È il principio che già conoscevamo per le società di persone, ora esteso su base opzionale e a certe condizioni anche alle società di capitali.
Lo scopo dichiarato è duplice: rimediare all’indeducibilità delle perdite su partecipazioni (conseguenza dell’introduzione della participation exemption) e attenuare la doppia imposizione economica sul dividendo. Da non trascurare, però, il rovescio della medaglia: con la trasparenza il reddito viene tassato per competenza, cioè al momento della sua produzione, e non al momento della distribuzione come avviene ordinariamente. Questo può generare un effetto finanziario negativo per il socio che si trova a pagare imposte su utili ancora non incassati.
Chi può accedervi: i requisiti soggettivi
La norma è selettiva. Possono aderire al regime solo le società di capitali, cooperative e di mutua assicurazione residenti in Italia (art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR), sia nella veste di partecipata che di partecipanti. Sono quindi esclusi: enti commerciali, società di persone, persone fisiche (queste ultime potranno eventualmente accedere alla c.d. piccola trasparenza dell’art. 116).
Per i soci non residenti è prevista una deroga: possono partecipare al regime a condizione che non esista obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalla partecipata residente. In pratica, entrano in gioco la Direttiva madre-figlia (per i soci UE con partecipazione diretta almeno pari al 20%) e le ipotesi di stabile organizzazione in Italia del socio estero, anche extra-UE.
Quanto alla partecipazione, la legge è precisa sui limiti:
diritto di voto nell’assemblea ordinaria: non inferiore al 10% e non superiore al 50%
diritto di partecipazione agli utili: idem, medesima forchetta
Il limite minimo del 10% esclude i meri investitori finanziari; il limite massimo del 50% rende evidente la complementarietà con il consolidato fiscale (artt. 117 ss. TUIR), riservato a chi detiene il controllo. Ai soli fini del calcolo, le azioni prive di diritto di voto non vengono conteggiate, e le azioni correlate ai risultati di un settore (le cosiddette tracking shares ex art. 2350 c.c.) si assumono in misura pari alla quota di partecipazione al capitale.
Un’avvertenza pratica importante: conta solo la partecipazione diretta, non quella indiretta. Se il socio A detiene direttamente il 50% e indirettamente (tramite B) un ulteriore 20%, l’accesso è comunque ammesso perché la quota indiretta è irrilevante.
I requisiti devono sussistere dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione e mantenersi per tutto il triennio. Il venire meno anche di uno solo di essi, anche solo per un giorno durante l’esercizio, provoca la decadenza dal regime senza possibilità di sanatoria se i requisiti vengono poi ricostituiti entro la fine dell’anno.
Cause ostative: quando non si può optare
L’art. 115 comma 1 individua due cause ostative:
a) Riduzione dell’aliquota IRES in capo ai soci. La ratio è chiara: non si può permettere che un reddito prodotto da una società soggetta all’aliquota ordinaria diventi, per effetto della trasparenza, imponibile in capo a un socio che gode di un’aliquota agevolata. Attenzione: la preclusione riguarda le riduzioni di aliquota, non le esenzioni o le agevolazioni sulla determinazione della base imponibile. Una cooperativa agricola che beneficia dell’esenzione ex art. 10 DPR 601/1973, ad esempio, non è automaticamente esclusa (anche se il reddito imputatole non potrà beneficiare dell’esenzione stessa).
b) La partecipata ha già optato per il consolidato nazionale o mondiale. Il consolidato e la trasparenza sono regimi alternativi e incompatibili. Questa preclusione riguarda solo la partecipata, non i soci: se è il socio ad aver aderito al consolidato, il reddito imputatogli per trasparenza confluirà nell’imponibile del consolidato stesso.
Il decreto attuativo (D.M. 23 aprile 2004) aggiunge una terza causa ostativa: la sottoposizione della partecipata a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria, accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis). La peculiare determinazione della base imponibile in questi casi è incompatibile con l’imputazione per trasparenza. La pendenza di procedure concorsuali in capo al socio, invece, non impedisce l’accesso al regime.
Come si esercita l’opzione
L’opzione deve essere esercitata congiuntamente da tutti i soggetti coinvolti: partecipata e tutti i soci. Se anche uno solo dei soci non aderisce, il regime non può scattare nemmeno parzialmente.
Sul piano formale, i soci comunicano la propria volontà alla partecipata (con raccomandata a/r o strumenti equivalenti come PEC), mentre è la sola partecipata a comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende applicare il regime.
L’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali. Al termine del triennio, si rinnova tacitamente per un altro triennio, salvo revoca espressa con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione (modifica introdotta dall’art. 7-quater del D.L. 193/2016, con effetto dal 2017). La revoca tardiva è sanabile, versando la sanzione minima ex art. 11 D.Lgs. 471/1997, purché non siano già stati avviati accessi, ispezioni o verifiche.
Gli effetti: come funziona l’imputazione del reddito
Una volta in regime di trasparenza, il reddito imponibile della partecipata viene imputato ai soci pro quota (in base alla partecipazione agli utili) al termine del periodo d’imposta della partecipata, indipendentemente da qualsiasi distribuzione. Il reddito così imputato ha natura di reddito d’impresa anche in capo al socio.
La distribuzione di utili formatisi in costanza di trasparenza non genera ulteriore tassazione in capo ai soci: la tassazione è già avvenuta per competenza. Questa non imponibilità vale anche se la distribuzione avviene dopo la cessazione del regime, o in favore di nuovi soci (purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 115).
Le riserve di utili anteriori all’opzione, invece, restano soggette al regime ordinario: se distribuite, i soci le incassano come dividendi con la conseguente tassazione nella misura del 5% (per le società).
La norma stabilisce una presunzione di priorità: in caso di distribuzione durante il periodo di trasparenza, si presumono distribuiti prima gli utili maturati in costanza di opzione; in caso di copertura di perdite, si presumono utilizzate prima le riserve formate con utili già imputati ai soci per trasparenza. L’assemblea può derogare a questa presunzione con espressa delibera.
Le perdite: un tema cruciale
Le perdite fiscali della partecipata maturate in costanza di trasparenza vengono imputate ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione, ma con un limite fondamentale: non possono eccedere la quota di patrimonio netto contabile della partecipata riferibile a ciascun socio. La parte eccedente rimane in capo alla partecipata e potrà essere riportata nei periodi successivi secondo le regole ordinarie dell’art. 84 TUIR.
Esempio: partecipata con quattro soci paritari al 25%, perdita di 200.000 euro e patrimonio netto di 40.000 euro. La perdita teorica imputabile a ciascun socio sarebbe 50.000 euro, ma il limite del patrimonio netto la riduce a 10.000 euro per ciascuno.
Due regole importanti sulle perdite pregresse:
Le perdite della partecipata ante trasparenza non possono essere imputate ai soci; restano in capo alla partecipata e si compensano con i suoi redditi futuri.
Le perdite pregresse dei soci non possono essere usate per compensare i redditi imputati per trasparenza dalla partecipata. Possono però compensare altri redditi propri del socio.
Ritenute, crediti d’imposta e acconti
Le ritenute subite a titolo d’acconto dalla partecipata, i crediti d’imposta e gli acconti già versati si “ribaltano” sui soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Lo stesso vale per gli oneri detraibili e per i crediti per imposte pagate all’estero.
Sul versante degli acconti, occorre distinguere tre situazioni:
Primo anno di efficacia: sia la partecipata che i soci versano gli acconti; alla partecipata è vietato il metodo previsionale.
Dal secondo anno in poi: solo i soci versano gli acconti (includendo il reddito imputato per trasparenza); nessun obbligo per la partecipata.
In caso di revoca o perdita di efficacia: la partecipata deve ricominciare a versare acconti sulla base del reddito del periodo precedente; i soci escludono dal calcolo il reddito per trasparenza.
Il costo fiscale della partecipazione
Il comma 12 prevede un meccanismo di aggiustamento del costo fiscale della partecipazione, speculare a quello previsto per le società di persone, per evitare fenomeni di doppia imposizione in caso di cessione:
Aumenta dei redditi imputati per trasparenza e dei versamenti a copertura perdite
Diminuisce delle perdite attribuite e degli utili distribuiti (fino a concorrenza dei redditi imputati)
La cessazione del regime
Il regime cessa automaticamente dall’inizio dell’esercizio sociale in cui vengono meno le condizioni di accesso. Le principali cause di decadenza sono:
Trasformazione della partecipata in soggetto non IRES
Ingresso nella compagine di soci privi dei requisiti di legge
Avvio di procedure concorsuali a carico della partecipata
Fusione o scissione della partecipata (salvo conferma unanime dell’opzione da parte dei soggetti aventi i requisiti)
Variazione delle percentuali di voto o di partecipazione agli utili al di fuori dei limiti di legge
L’ingresso di nuovi soci con i requisiti non rompe il regime: l’opzione si trasferisce con la partecipazione e il nuovo socio è automaticamente vincolato al triennio in corso.
Accertamento e responsabilità solidale
Sul piano dell’accertamento, l’art. 115 richiama l’art. 40 del D.P.R. 600/1973: la rettifica della dichiarazione della partecipata deve essere effettuata con un unico atto che determina sia l’imponibile della partecipata sia il reddito attribuito ai soci.
La giurisprudenza della Cassazione (SS.UU. n. 14815/2008) ha affermato il principio del litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti aderenti al regime: il giudizio promosso avverso l’atto di accertamento deve vedere come parti tutti i soci e la partecipata, pena la nullità radicale della sentenza resa a contraddittorio non integro.
Quanto alla responsabilità solidale, il comma 8 stabilisce che la partecipata risponde in solido con ciascun socio per imposta, sanzioni e interessi conseguenti all’imputazione del reddito. Questa responsabilità tuttavia non opera nei casi di:
Omessa dichiarazione da parte del socio del reddito imputatogli
Omesso versamento dell’imposta da parte del socio
Opera invece quando la rettifica del reddito da partecipazione deriva dalla rettifica della dichiarazione della partecipata. La misura della responsabilità va ragionevolmente limitata all’imposta teoricamente dovuta sul reddito imputato, non all’imposta effettiva del socio (che può dipendere da fattori personali estranei alla partecipata).
Trasparenza e abuso del diritto
Un’ultima riflessione. L’opzione per la trasparenza è una scelta legittima e tutelata dall’ordinamento. Il fatto di ristrutturare la compagine sociale per rientrare nei parametri di legge (ad esempio, cedendo quote per scendere sotto il 50%) non integra di per sé un abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000, purché l’operazione risponda alla ratio del regime e non venga posta in essere al solo scopo di fruire temporaneamente delle perdite per poi far immediatamente cessare la trasparenza, aggirando il vincolo triennale. In quel caso, la valutazione complessiva della fattispecie potrebbe condurre al disconoscimento dei benefici.
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Prassi e linee guida
Circolare · n. 31/E del 30 dicembre 2014
Agenzia delle Entrate
Affronta i chiarimenti applicativi sul regime opzionale di trasparenza fiscale delle societa' di capitali ex art. 115 TUIR, in particolare gli effetti del rinnovo dell'opzione triennale, le cause di decadenza e il coordinamento con la disciplina del consolidato fiscale.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cosa accade alle perdite accumulate in una holding?
Normalmente rimangono nella società. L'art. 115 (e il consolidato fiscale) permettono di trasferirle al gruppo per compensazione con altri redditi.
Come funziona il consolidato fiscale?
Società del gruppo (holding + controllate) presentano dichiarazione congiunta. Le perdite di una controllata compensano i redditi della holding o di altre controllate profittevoli.
Quale percentuale di controllo è necessaria?
Generalmente oltre il 50% del capitale e dei diritti di voto. Il consolidato richiede vincoli di stabile possesso delle partecipazioni per almeno 12 mesi.
Le perdite sono illimitate nel consolidato?
No, sussistono limitazioni: le perdite sono utilizzabili entro i limiti previsti dalla legge anti-abuso e dalle norme sulla limitazione dell'utilizzo di perdite.
Quali sono gli adempimenti amministrativi?
Comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, tenuta di registri separati per società consolidate, e dichiarazione congiunta unica per il gruppo.
Vedi anche