- Sanziona chiunque non ottemperi alle richieste di Banca d'Italia e Consob, non cooperi con le autorità di vigilanza o ne ritardi l’esercizio delle funzioni.
- Per le persone fisiche la sanzione va da 10.000 a 5 milioni di euro; per società ed enti da 10.000 a 5 milioni o fino al 10% del fatturato.
- Gli esponenti aziendali responsabili possono essere sanzionati individualmente secondo i criteri dell’art. 190-bis TUF.
Art. 187 quinquiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Tutela dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob
In vigore dal 01/07/1998
1. Fuori dai casi previsti dall’ articolo 2638 del codice civile , è punito ai sensi del presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d’Italia e della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorità al fine dell’espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l’esercizio delle stesse. (73)
1-bis. Se la violazione è commessa da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni. (73)
1-ter. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma
1-bis. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1-bis nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a). (73)
1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. (73) ((105))
Stesso numero, altri codici
- Art. 187 Codice Civile: Obbligazioni contratte dai coniugi prima del
- Articolo 187 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 187 Codice della Strada: Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
- Articolo 187 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudice istruttore
- Articolo 187 Codice di Procedura Penale: Oggetto della prova
- Articolo 187 Codice Penale: Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni "ex delicto"
La tutela dell’attività di vigilanza
L’art. 187-quinquiesdecies TUF presidia l’effettività dei poteri di vigilanza di Banca d'Italia e Consob, punendo chi non ottemperi alle loro richieste, non cooperi con le autorità o ne ritardi l’azione. La norma si applica «fuori dai casi previsti dall’art. 2638 c.c.», che già punisce penalmente l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza: l’art. 187-quinquiesdecies TUF copre quindi le condotte non penalmente rilevanti ma ugualmente lesive dell’efficacia della supervisione.
Sanzioni differenziate per tipo di soggetto
La norma distingue tra persone fisiche, per le quali la sanzione va da 10.000 a 5 milioni di euro, e società o enti, per i quali si applica la medesima sanzione o, se superiore, una percentuale del fatturato fino al 10%, quando il fatturato supera i 5 milioni ed è determinabile ai sensi dell’art. 195, comma 1-bis, TUF. Per le persone fisiche all’interno di società o enti, si applicano i criteri dell’art. 190-bis, comma 1, lett. a), TUF per individuare i soggetti individuamente responsabili.
Superamento del massimale per vantaggio conseguito
Il comma 1-quater dell’art. 187-quinquiesdecies TUF prevede un meccanismo di adeguamento verso l’alto: se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione è superiore ai limiti massimi della sanzione e tale vantaggio è determinabile, la sanzione può essere elevata fino al doppio del vantaggio medesimo. Questa clausola garantisce che la sanzione rimanga sempre superiore al beneficio tratto dall’ostacolo alla vigilanza.
Domande frequenti
Un intermediario che ignori le richieste documentali della Consob a quale sanzione va incontro?
Se l’intermediario è una società o un ente, l’art. 187-quinquiesdecies TUF prevede sanzioni da 10.000 a 5 milioni di euro o fino al 10% del fatturato. Gli esponenti aziendali individualmente responsabili possono essere sanzionati separatamente secondo i criteri dell’art. 190-bis TUF.
Quando si applica l’art. 187-quinquiesdecies e quando l’art. 2638 c.c.?
L’art. 2638 c.c. è una norma penale che punisce l’ostacolo deliberato e grave all’esercizio delle funzioni di vigilanza. L’art. 187-quinquiesdecies TUF si applica «fuori dai casi» di cui all’art. 2638 c.c., coprendo le condotte di inadempimento meno gravi che non raggiungono la soglia penale ma sono comunque sanzionabili in via amministrativa.
Anche la Banca d'Italia può irrogare queste sanzioni?
Sì, l’art. 187-quinquiesdecies TUF tutela l’attività di vigilanza sia della Consob sia della Banca d'Italia. Entrambe le autorità possono sanzionare chi non ottemperi alle proprie richieste o ne ostacoli l’esercizio delle funzioni di supervisione.