Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 135 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disciplina delle società cooperative
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Alle società cooperative non si applicano gli articoli 125-bis, commi 2 e 4, lettera c), 127-bis e 127-quater)) . ((133))
2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.
3. Il termine previsto dall’articolo 126-bis, comma 2, ((secondo periodo)) , è ridotto a dieci giorni. (47) ((133))
Vedi anche
→TUF art. 135 - Art. 135 TUF - Percentuali di capitale→TUF art. 135-novies - Art. 135 novies TUF - Rappresentanza nell’assemblea→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 133 TUF – Esclusione su richiesta dalle negoziazioni→Art. 132 TUF – Acquisto di azioni proprie e della società controllante→Art. 131 TUF – Articolo abrogato→Art. 130 TUF – Informazione dei soci→Art. 129 TUF – Articolo abrogato→Art. 128 TUF – Articolo abrogato→Art. 127 sexies TUF – Azioni a voto plurimo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 135-bis del Testo unico della finanza affronta un tema di raccordo sistematico: come applicare la disciplina degli emittenti quotati, costruita avendo come modello la società per azioni, alle società cooperative, che obbediscono a principi organizzativi profondamente diversi. La disposizione opera in via di adattamento, escludendo l'applicazione di alcune norme che mal si conciliano con la struttura mutualistica e cooperativa, e modulando alcuni termini procedurali. Si tratta di una norma tecnica ma di rilievo, perché tutela la coerenza interna del modello cooperativo anche quando questo accede ai mercati regolamentati. La questione non è meramente teorica: esistono cooperative di rilevanti dimensioni che fanno appello al pubblico risparmio, e per esse occorre conciliare le esigenze di trasparenza e tutela proprie degli emittenti quotati con il principio identitario del voto per testa, che permea l'intera organizzazione cooperativa. L'art. 135-bis è lo strumento con cui il legislatore realizza questa conciliazione, evitando che l'applicazione indiscriminata di regole pensate per le società per azioni snaturi la fisionomia della cooperativa.
La ragione dell'adattamento
La disciplina degli emittenti quotati è pensata, nella sua impostazione di fondo, per società il cui capitale è ripartito in azioni e in cui il peso del socio in assemblea è tendenzialmente proporzionale alla partecipazione. La società cooperativa, invece, è retta dal principio del voto per testa, per cui ciascun socio dispone di un voto a prescindere dalla quota. Numerose regole costruite sul modello capitalistico, in particolare in tema di esercizio del diritto di voto, di sollecitazione e raccolta di deleghe, risultano quindi incompatibili con il modello cooperativo. L'art. 135-bis TUF interviene per evitare questa frizione, escludendone l'applicazione.
Le esclusioni espresse
La disposizione esclude l'applicazione alle cooperative di alcune norme del TUF relative all'informazione preassembleare, alla sollecitazione delle deleghe e a determinati profili dell'esercizio del voto. La logica è chiara: meccanismi pensati per aggregare il consenso in ragione del peso azionario perdono significato dove vige il voto per testa. Escludendole, il legislatore evita di imporre alle cooperative adempimenti privi di utilità o addirittura distorsivi rispetto alla loro fisionomia, preservando al contempo le esigenze di tutela che permangono compatibili con il modello.
La clausola di salvezza delle altre esclusioni
La norma precisa che restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal TUF in favore delle cooperative. Questa clausola di coordinamento evita che l'elencazione contenuta nell'art. 135-bis possa essere letta come tassativa al punto da travolgere le ulteriori deroghe disseminate nel testo unico. In linea generale, il sistema delle esclusioni va quindi ricostruito tenendo conto sia della disposizione in commento sia delle altre previsioni speciali, in una lettura coordinata che dia coerenza al trattamento delle cooperative quotate.
La riduzione del termine assembleare
Un profilo specifico riguarda la riduzione a dieci giorni di un termine relativo all'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea. La disposizione adatta i tempi procedurali alle esigenze organizzative delle cooperative, bilanciando l'interesse dei soci a poter incidere sull'ordine del giorno con quello a una gestione assembleare ordinata e tempestiva. La modulazione dei termini è uno strumento tipico con cui il legislatore concilia i diritti partecipativi con le esigenze di funzionamento dell'organo collegiale.
Il principio mutualistico come chiave di lettura
L'intera disposizione si comprende alla luce del principio mutualistico e del voto per testa, che costituiscono il tratto identitario della cooperativa. La quotazione di una cooperativa non ne cancella la natura: il legislatore, anziché forzare il modello cooperativo entro schemi capitalistici, sceglie di adattare la disciplina degli emittenti, espungendo ciò che è incompatibile. In questo senso, l'art. 135-bis TUF è espressione del principio per cui le regole del mercato si conformano alla struttura del soggetto che vi accede, e non viceversa.
L'equilibrio tra tutela dei soci e specialità del modello
L'operazione di adattamento compiuta dalla norma non comporta un abbassamento delle tutele, ma una loro ricalibratura. Le esigenze di trasparenza informativa e di corretto svolgimento dei lavori assembleari permangono anche nelle cooperative quotate; ciò che muta è il modo di soddisfarle, depurato dai meccanismi pensati per aggregare il consenso in funzione del peso azionario. In linea generale, il legislatore mantiene ferme le tutele compatibili con il voto per testa ed esclude quelle che, in tale contesto, sarebbero prive di funzione. Si realizza così un equilibrio tra la protezione dei soci, che resta un obiettivo primario, e il rispetto della specialità del modello cooperativo, che non può essere snaturato dall'accesso ai mercati regolamentati.
Rilievo operativo per le cooperative quotate
Sul piano pratico, gli organi di una cooperativa quotata e i loro consulenti devono ricostruire con precisione quali norme del TUF trovino applicazione e quali siano escluse, per non imporre adempimenti non dovuti né omettere obblighi vigenti. La corretta perimetrazione delle esclusioni incide sulla validità delle deliberazioni e sulla regolarità degli adempimenti informativi. In definitiva, la norma stabilisce un quadro di adattamento che richiede una lettura coordinata del testo unico, attenta alle peculiarità del modello cooperativo.
Il rinvio interno alle norme del TUF
Una caratteristica tecnica della disposizione è il fitto rinvio ad altri articoli del medesimo testo unico, sia per individuare le norme escluse sia per modulare i termini. Questa tecnica impone all'interprete un lavoro di ricostruzione: per applicare correttamente l'art. 135-bis occorre risalire alle disposizioni richiamate e verificarne il contenuto, tenendo conto delle successive modifiche normative. La complessità del reticolo di rinvii spiega perché l'applicazione della norma alle cooperative quotate richieda una particolare attenzione e una lettura aggiornata del testo unico. Tipicamente, una mappatura puntuale delle disposizioni applicabili ed escluse costituisce il primo passo per una gestione corretta degli adempimenti societari, evitando sia eccessi di cautela sia omissioni.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento Consob
Documento di consultazione Consob relativo alle modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione dell'art. 135-bis TUF in materia di disciplina delle società cooperative quotate, con definizione delle norme applicabili in deroga alla disciplina ordinaria delle assemblee.
Domande frequenti
Perché il TUF prevede una disciplina speciale per le cooperative?
Perché la cooperativa è retta dal principio del voto per testa, incompatibile con molte regole degli emittenti quotati costruite sul modello della società per azioni e sul peso azionario del socio.
Quali norme esclude l'art. 135-bis TUF?
Esclude alcune disposizioni relative all'informazione preassembleare, alla sollecitazione delle deleghe e a profili dell'esercizio del voto, non compatibili con il modello cooperativo.
L'elenco delle esclusioni è tassativo?
No. La norma fa salve le altre esclusioni espressamente previste dal TUF in favore delle cooperative, imponendo una lettura coordinata delle varie deroghe.
Cosa prevede la norma sui termini assembleari?
Riduce a dieci giorni un termine relativo all'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, adattando i tempi procedurali alle esigenze organizzative delle cooperative.
La quotazione altera la natura della cooperativa?
No. Il legislatore adatta la disciplina degli emittenti al modello cooperativo, anziché forzare la cooperativa entro schemi capitalistici, preservandone l'identità mutualistica.