- Prima dell’inizio delle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato, l’emittente pubblica un prospetto con le informazioni previste dall’art. 98-ter TUF.
- La Consob determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione.
- La Consob può sospendere o vietare l’ammissione alle negoziazioni in caso di violazione delle disposizioni applicabili.
Art. 113 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti
In vigore dal 01/07/1998
1. Prima della data stabilita per l’inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato l’emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell’articolo
98-ter. 2. La Consob: a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un’offerta al pubblico; b) può indicare all’emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione; c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati.
3. Il prospetto approvato dall’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea è riconosciuto dalla Consob, con le modalità e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob può richiedere ((alla società di gestione del mercato informazioni sugli OICR aperti, anche in forma continuativa, prima della data stabilita per l’inizio delle negoziazioni)) .
4. Alla pubblicità relativa ad un’ammissione di quote o azioni di OICR aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l’articolo 101.
L’ammissione alla negoziazione di OICR aperti
L’art. 113-bis TUF disciplina l’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti (fondi comuni di investimento, SICAV, ETF) su mercati regolamentati. La norma prevede l’obbligo di pubblicare un prospetto prima dell’inizio delle negoziazioni, il cui contenuto è quello previsto dall’art. 98-ter TUF (comunicazione preventiva alla Consob con KID e prospetto).
Gli OICR aperti quotati su mercati regolamentati, principalmente gli ETF (Exchange Traded Funds) e i fondi chiusi a quote aperte, rappresentano una categoria peculiare: sono strumenti di investimento collettivo, ma le loro quote sono negoziabili in borsa come se fossero azioni ordinarie. Questa natura ibrida richiede una disciplina specifica che combina le regole sugli OICR con quelle sull’ammissione alle negoziazioni.
Il ruolo della Consob nell’ammissione di OICR
La Consob determina con regolamento il contenuto del prospetto e le modalità di pubblicazione per gli OICR aperti quotati, tenendo conto delle specificità di questi strumenti. In particolare, le modalità di pubblicazione possono differenziarsi da quelle ordinarie per le azioni, considerando che gli OICR aperti hanno una struttura di pricing diversa (il NAV viene calcolato periodicamente, non in tempo reale come le azioni quotate).
La Consob mantiene i propri poteri di sospensione e divieto dell’ammissione (comma 2) in caso di violazioni delle disposizioni applicabili, garantendo il presidio di vigilanza anche per questo specifico segmento del mercato.
Domande frequenti
Un ETF italiano che vuole essere quotato in Borsa ha bisogno di un prospetto?
Sì. L’art. 113-bis TUF prevede che prima dell’inizio delle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti l’emittente (il gestore del fondo) pubblichi un prospetto con le informazioni previste dall’art. 98-ter TUF.
Un ETF europeo (es. irlandese) può essere quotato su Borsa Italiana?
Sì, attraverso il meccanismo del passporting UE: il prospetto approvato dall’autorità irlandese (Central Bank of Ireland) viene notificato alla Consob che lo riconosce. La Consob può richiedere adempimenti informativi aggiuntivi conformi alla propria regolamentazione.
Come si differenzia la disciplina dell’ammissione di un ETF da quella di un’IPO azionaria?
Entrambe richiedono un prospetto approvato dall’autorità competente. Tuttavia, per gli ETF il prospetto ha un contenuto specifico (NAV, politica di investimento, costi totali annui) regolato dall’art. 98-ter TUF e dal regolamento Consob, mentre per le IPO si applica il regolamento prospetto europeo con le sue specifiche previsioni.