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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi prestati, le modalità di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.
  • Le modifiche al regolamento dei servizi devono essere inviate alla Consob e alla Banca d'Italia almeno 30 giorni lavorativi prima dell’approvazione; le autorità possono opporsi entro il termine previsto.
  • Le modifiche approvate sono sottoposte a procedura di non-opposizione delle autorità.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 quinquiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Regolamento dei servizi

In vigore dal 01/07/1998

1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalità di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.

1-bis. ((I depositari centrali inviano alla Consob e alla Banca d’Italia i progetti di modifica del regolamento dei servizi di cui al comma 1, corredati dalla documentazione completa individuata con regolamento adottato dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, almeno trenta giorni lavorativi prima della data prevista per l’approvazione da parte dell’organo competente.)) ((133))

1-ter. ((La Consob verifica che i progetti di modifica del regolamento dei servizi siano conformi alle disposizioni del presente decreto e alle disposizioni europee direttamente applicabili in materia e siano idonei ad assicurare l’ordinata prestazione dei servizi del depositario centrale. La Consob può, entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1-bis, richiedere al depositario centrale di apportare le modifiche idonee a eliminare le eventuali criticità riscontrate.)) ((133))

1-quater. ((Le previsioni dei commi 1-bis e 1-ter si applicano anche ai progetti di modifica delle disposizioni tecniche di attuazione, qualora siano connessi a una modifica del regolamento dei servizi, nonché nei casi da quest’ultimo espressamente indicati.)) ((133))

2. ((La Consob può richiedere di apportare modificazioni al regolamento dei servizi di cui al comma 1 idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati.)) ((133))

2-bis. ((I depositari centrali assicurano su base continuativa l’adeguatezza dei sistemi di governo societario rispetto alla gestione dei rischi, in conformità al regolamento (UE) 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , e alle relative disposizioni attuative. In particolare, i depositari centrali mantengono su base continuativa l’autonomia organizzativa e decisionale rispetto ai servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato al citato regolamento e ai servizi accessori di cui ai punti 1), lettera c), e 2), lettera b), della sezione B del medesimo allegato.))

Il regolamento dei servizi del depositario centrale

L’art. 79-quinquiesdecies TUF disciplina il potere normativo autonomo dei depositari centrali: la facoltà di adottare un regolamento che governa i servizi offerti, le condizioni di ammissione dei partecipanti e le modalità operative. Questo regolamento è il documento fondamentale che definisce il rapporto tra il depositario e gli intermediari che accedono ai suoi servizi.

La procedura di modifica del regolamento

Il comma 1-bis introduce una procedura di notifica preventiva per le modifiche al regolamento: i depositari devono inviare i progetti di modifica a Consob e Banca d'Italia almeno 30 giorni lavorativi prima della prevista approvazione. Entro questo termine, le autorità possono opporsi alle modifiche se non conformi alla normativa applicabile o se pregiudicano la tutela degli investitori o la stabilità del sistema. In assenza di opposizione, le modifiche si intendono approvate (silenzio-assenso).

Garanzie di accesso non discriminatorio

I criteri di ammissione dei partecipanti previsti nel regolamento devono essere obiettivi e non discriminatori: il CSDR impone che il depositario offra accesso ai propri servizi a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti tecnici e di vigilanza, senza possibilità di escludere operatori sulla base di criteri arbitrari. La Consob vigila sul rispetto di questo principio.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Regolamento Consob – Intermediari

Leggi il documento su www.consob.it

Domande frequenti

Chi può partecipare ai servizi di Monte Titoli (Euroclear Italy)?

I criteri di ammissione sono stabiliti nel regolamento del depositario centrale, che deve rispettare il principio di accesso non discriminatorio del CSDR. In pratica, possono accedere banche, SIM, altri intermediari abilitati e gli emittenti per i servizi di gestione accentrata delle proprie emissioni.

Come vengono approvate le modifiche al regolamento del depositario centrale?

Il depositario invia le modifiche proposte a Consob e Banca d'Italia almeno 30 giorni lavorativi prima dell’approvazione. Le autorità verificano la conformità alle norme applicabili. Se non si oppongono entro il termine, le modifiche si considerano approvate (silenzio-assenso).

Un intermediario escluso dal depositario centrale può ricorrere?

Sì. L’esclusione deve essere motivata e basata su criteri obiettivi previsti nel regolamento. L’intermediario escluso può contestare il provvedimento davanti alla Consob (che vigila sul rispetto dei criteri di ammissione non discriminatori) o al giudice amministrativo.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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