Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 306 c.c. – Revoca per indegnità dell’adottato
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 305 - Art. 305 Codice Civile: Revoca dell’adozione→Cod. civ. art. 307 - Art. 307 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottante→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 304 Codice Civile: Diritti di successione→Art. 308 Codice Civile: Revoca promossa dal pubblico ministero→Art. 309 Codice Civile: Decorrenza degli effetti della revoca→Art. 301 Codice Civile: Potestà e amministrazione dei beni→Art. 311 Codice Civile: Manifestazione del consenso→Art. 300 Codice Civile: Diritti e doveri dell’adottato→Art. 312 Codice Civile: Accertamenti del tribunale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 306 c.c. configura il primo caso tipico di revoca dell'adozione ordinaria: l'indegnità dell'adottato, che si realizza attraverso comportamenti di estrema gravità nei confronti dell'adottante o dei suoi familiari più prossimi.
Le fattispecie di indegnità dell'adottato
La norma individua due categorie di condotte rilevanti. La prima è l'attentato alla vita dell'adottante, del suo coniuge, dei discendenti o degli ascendenti: si tratta di atti dolosi diretti a cagionare la morte di questi soggetti, indipendentemente dal fatto che l'attentato sia riuscito. Non è necessaria una condanna penale definitiva, sebbene la giurisprudenza ritenga che l'accertamento dei fatti nel procedimento civile debba essere rigoroso. La seconda categoria comprende i delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni commessi contro le stesse persone: omicidio colposo, lesioni gravi, violenza sessuale, maltrattamenti gravi ecc. rientrano nella soglia, mentre reati minori ne sono esclusi.
La discrezionalità del tribunale
L'uso del verbo «può» da parte del legislatore non è casuale: il tribunale ha discrezionalità nel pronunciare o meno la revoca anche quando i presupposti fattuali sono integrati. Questa discrezionalità consente di valutare la gravità in concreto del comportamento, la eventuale riconciliazione successiva tra adottante e adottato, l'età e le condizioni psichiche dell'adottato al momento del fatto, nonché, ove l'adottato sia ancora minorenne, il superiore interesse del minore. La revoca è quindi uno strumento sanzionatorio-riparatorio, non automaticamente conseguente al reato.
Il procedimento di revoca
La domanda è proposta dall'adottante davanti al tribunale ordinario competente per territorio. Il procedimento si svolge in contraddittorio con l'adottato; il pubblico ministero è sentito ai sensi dell'art. 313 c.c. Il tribunale può acquisire agli atti le sentenze penali già pronunciate (che fanno stato quanto ai fatti accertati), ma può procedere anche in sede civile all'accertamento autonomo dei fatti quando non vi sia ancora un giudicato penale. La sentenza di revoca, una volta passata in giudicato, estingue il vincolo adottivo con efficacia ex nunc (art. 309 c.c.).
Effetti successori della revoca per indegnità dell'adottato
L'art. 309 c.c. prevede un'importante conseguenza patrimoniale: se la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante. Si tratta di un'applicazione del principio di indegnità successoria (art. 463 c.c.) adattata all'istituto adottivo. L'adottato che abbia causato o accelerato la morte dell'adottante perde ogni diritto sull'eredità di questi.
Domande frequenti
Quali comportamenti dell'adottato giustificano la revoca dell'adozione per indegnità?
Attentato alla vita dell'adottante, del suo coniuge, discendenti o ascendenti; oppure delitti gravi (pena minima 3 anni) commessi contro gli stessi soggetti. È richiesta una condotta di eccezionale gravità; non bastano conflitti ordinari o comportamenti scorretti.
La revoca scatta automaticamente se l'adottato viene condannato penalmente?
No. Il tribunale ha discrezionalità: valuta la gravità concreta, l'eventuale riconciliazione, le condizioni dell'adottato. È necessaria una domanda dell'adottante e una pronuncia giudiziale. La condanna penale è un elemento di prova importante ma non automaticamente determinante.
Chi può chiedere la revoca ex art. 306 c.c.?
Solo l'adottante, su domanda al tribunale competente. I parenti dell'adottante non sono legittimati a proporre la domanda. Il pubblico ministero è sentito nel procedimento ma non può agire d'ufficio.
Cosa succede ai diritti ereditari dell'adottato se la revoca avviene dopo la morte dell'adottante?
Se la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato (es. l'adottato ha ucciso l'adottante), l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione. È un'applicazione rafforzata dell'indegnità successoria.
Il tribunale può negare la revoca anche se i presupposti sono integrati?
Sì. L'art. 306 c.c. usa il verbo 'può', attribuendo discrezionalità al tribunale. Circostanze attenuanti, riconciliazione, interessi del minore o altri fattori possono indurre il tribunale a non pronunciare la revoca nonostante la sussistenza dei fatti.