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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 293 c.c. Divieto d'adozione di figli (1)

In vigore

I figli […] (2) non possono essere adottati dai loro genitori. […] (3) […] (4)

In sintesi

  • Divieto assoluto: I figli non possono essere adottati dai propri genitori naturali o giuridici, a tutela della chiarezza dello status filiale.
  • Ratio della norma: Evitare sovrapposizioni tra il rapporto di filiazione già esistente e il rapporto adottivo, che avrebbero effetti giuridicamente incongruenti.
  • Adozione di maggiorenni: Il divieto si applica all'adozione ordinaria (artt. 291 ss. c.c.); un regime parzialmente diverso vale per l'adozione di minori disciplinata dalla legge 184/1983.
  • Sanzione: Il provvedimento eventualmente emesso in violazione del divieto è nullo e revocabile.

L'art. 293 c.c. vieta ai genitori di adottare i propri figli, sancendo un'incompatibilità logica e giuridica tra un rapporto filiale già esistente e la costituzione di un ulteriore vincolo adottivo.

La ratio del divieto

Il divieto ha una duplice giustificazione. Sul piano logico-sistematico, chi è già genitore non può adottare il proprio figlio perché il rapporto giuridico che l'adozione mirerebbe a creare esiste già. Sul piano della certezza giuridica, la sovrapposizione di due titoli, filiazione naturale o giuridica e filiazione adottiva, genererebbe incertezze nei rapporti patrimoniali (successione, obblighi alimentari, regime dei beni) e nello stato civile della persona adottata. Il legislatore ha dunque preferito un divieto categorico che elimina alla radice qualsiasi ambiguità di status.

Ambito di applicazione

La norma riguarda l'adozione disciplinata dagli artt. 291 ss. c.c., cioè l'adozione di persone maggiorenni. Si applicano ai figli nati nel matrimonio, ai figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti o giudizialmente dichiarati, e, dopo la riforma del 2013, a tutti i figli che abbiano lo stesso status giuridico ai sensi dell'art. 315 c.c. Il divieto non si estende invece ad istituti diversi come la tutela o la curatela, che non creano uno status filiale.

Adozione di minori e rapporto con la legge 184/1983

Per l'adozione di minori, la disciplina speciale della legge 184/1983 contiene regole proprie che escludono in radice la possibilità di adottare il proprio figlio biologico, salvo le ipotesi di adozione in casi particolari previste dall'art. 44 della stessa legge (adozione del figlio del coniuge, del minore orfano di entrambi i genitori, ecc.). Queste ipotesi eccezionali, tuttavia, non riguardano l'adozione del proprio figlio da parte del genitore biologico, che rimane comunque esclusa.

Violazione del divieto e conseguenze

L'adozione costituita in violazione del divieto è affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il provvedimento adottivo emesso nonostante l'esistenza del rapporto di filiazione non produce effetti giuridici validi, e il cancelliere ha l'obbligo di segnalare l'anomalia. La giurisprudenza ha chiarito che la nullità opera ab initio, senza necessità di una pronuncia costitutiva ulteriore, fermo restando che la trattazione del vizio avviene davanti al tribunale competente.

Profili di diritto internazionale privato

In presenza di elementi di estraneità (cittadinanza straniera di uno degli interessati, residenza all'estero), occorre verificare la legge applicabile ai sensi della legge 218/1995 e del diritto UE. Alcuni ordinamenti stranieri conoscono istituti simili all'adozione ma con presupposti diversi; il giudice italiano deve in ogni caso verificare la non contrarietà all'ordine pubblico prima di riconoscere un provvedimento estero che autorizzi un'adozione altrimenti vietata dall'art. 293 c.c.

Domande frequenti

Un genitore biologico può adottare il proprio figlio?

No. L'art. 293 c.c. vieta espressamente l'adozione del proprio figlio da parte del genitore, perché il rapporto di filiazione già esistente rende l'adozione giuridicamente incongruente. Il divieto vale per figli biologici riconosciuti e per figli già giuridicamente tali.

Il divieto vale anche per l'adozione di minori?

Sì, con le stesse ragioni sistematiche. La legge 184/1983 sull'adozione di minori non prevede mai la possibilità per il genitore biologico di adottare il proprio figlio; l'adozione in casi particolari (art. 44) riguarda fattispecie diverse.

Cosa succede se un'adozione viene ugualmente pronunciata in violazione dell'art. 293 c.c.?

Il provvedimento è nullo e privo di effetti giuridici. La nullità è rilevabile d'ufficio; il tribunale che la accerta la dichiara e il provvedimento non produce alcuna modifica allo stato civile.

Il divieto si applica anche al genitore adottivo?

Sì. Una volta che l'adozione è stata pronunciata, il genitore adottivo è a tutti gli effetti genitore dell'adottato; non può quindi adottarlo nuovamente, per la stessa ragione logico-sistematica che impedisce al genitore biologico di farlo.

In caso di adozione pronunciata all'estero in violazione di questo divieto, è riconoscibile in Italia?

No. Il provvedimento estero contrario all'ordine pubblico italiano, che include i divieti fondamentali in materia di stato delle persone, non è riconoscibile in Italia ai sensi della legge 218/1995. Il giudice italiano rifiuta il riconoscimento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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