Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 240 c.c. – Contestazione dello stato di figlio

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 239.

In sintesi

  • Disciplina la contestazione dello stato di figlio mediante rinvio all'art. 239 c.c.
  • I casi legittimanti la contestazione sono quelli in cui il titolo dello stato risulta da atto di nascita o da possesso di stato.
  • La norma opera in coordinamento con il sistema delle azioni di stato del codice civile.
  • La contestazione è distinta dall'impugnazione e dal disconoscimento: riguarda chi ha uno stato che non gli spetterebbe.
  • Il soggetto che contesta fa valere l'inesistenza o l'invalidità del titolo su cui si fonda lo stato del figlio.
Indice dei contenuti

L'art. 240 c.c. consente la contestazione dello stato di figlio nei medesimi casi previsti dall'art. 239 c.c., primo e secondo comma.

Ratio

L'art. 240 c.c. completa il sistema delle azioni di stato relativo alla filiazione, consentendo la contestazione dello stato di figlio nei casi in cui tale stato risulti attribuito in modo non conforme alla realtà biologica o giuridica. La ratio è quella di garantire la corrispondenza tra lo stato formalmente acquisito e la reale situazione familiare, nel rispetto del principio di verità della filiazione.

Analisi

La norma opera per rinvio all'art. 239 c.c., primo e secondo comma, che individua le ipotesi in cui lo stato di figlio risulta dall'atto di nascita ovvero dal possesso di stato. La contestazione si differenzia dal disconoscimento (art. 243-bis c.c.) e dall'impugnazione del riconoscimento (art. 263 c.c.): essa è diretta a rimuovere uno stato che appare formalmente fondato ma che non corrisponde alla realtà. Legittimato all'azione è chiunque vi abbia interesse, salvo i limiti ricavabili dal sistema. La norma si colloca nel Capo II del Titolo VII del Libro I del codice civile, dedicato alle azioni di stato.

Quando si applica

L'azione di contestazione trova applicazione quando uno stato di figlio risulta attribuito sulla base di un atto di nascita o di un possesso di stato che si assume non corrispondente alla realtà biologica o giuridica. Può essere esperita nei confronti del figlio che si ritiene non tale, ovvero da chi rivendica una diversa filiazione.

Connessioni

La norma è strettamente collegata all'art. 239 c.c. (stato risultante da atto di nascita e possesso di stato), all'art. 243-bis c.c. (azione di disconoscimento della paternità), all'art. 263 c.c. (impugnazione del riconoscimento), all'art. 269 c.c. (dichiarazione giudiziale di paternità e maternità) e all'art. 30 della Costituzione sul diritto al riconoscimento della filiazione.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 272/2017

NON FONDATEZZA

La Corte respinge la questione di legittimità sull'art. 263 c.c., ma afferma un principio chiave per le azioni di stato: l'accertamento della verità biologica non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, e nelle azioni che incidono sullo status filiationis il giudice deve bilanciare la verità con l'interesse concreto del minore (durata del rapporto, identità acquisita).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è iscritto nell'atto di nascita come figlio di Caio e Sempronio

Caio contesta lo stato di figlio di Tizio nei casi previsti dall'articolo 239 c.c., primo e secondo comma.

Caso 2: Mevio è stato riconosciuto da Filano ma Lavinia intende contestare la paternità

L'azione di contestazione dello stato di figlio è esercitabile secondo i presupposti dell'articolo 239 c.c.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra contestazione e disconoscimento dello stato di figlio?

La contestazione (art. 240 c.c.) mira a rimuovere uno stato di figlio formalmente attribuito ma non corrispondente alla realtà; il disconoscimento (art. 243-bis c.c.) è l'azione tipica con cui il marito nega la paternità del figlio nato durante il matrimonio.

Chi può proporre l'azione di contestazione dello stato di figlio?

In linea generale, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, nei limiti e secondo le modalità ricavabili dal sistema delle azioni di stato del codice civile.

Quali sono i casi richiamati dall'art. 239 c.c. cui rinvia l'art. 240?

L'art. 239 c.c. contempla i casi in cui lo stato di figlio risulta dall'atto di nascita (primo comma) ovvero dal possesso di stato (secondo comma).

Esistono termini di prescrizione per l'azione di contestazione?

I termini variano in funzione del soggetto legittimato e del caso concreto; per il figlio l'azione è tendenzialmente imprescrittibile, mentre per gli altri soggetti possono operare i limiti previsti dal sistema.

L'azione di contestazione può essere promossa anche dal pubblico ministero?

Il codice civile prevede in vari casi l'intervento del pubblico ministero nelle azioni di stato a tutela dell'interesse del minore, sebbene la specifica legittimazione dipenda dalle norme di riferimento applicabili alla fattispecie concreta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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