Testo dell'articoloVigente
Art. 180 c.c. Amministrazione dei beni della comunione
In vigore
L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 179 - Art. 179 Codice Civile: Beni personali→Cod. civ. art. 181 - Art. 181 Codice Civile: Rifiuto di consenso→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 178 Codice Civile: Beni destinati all’esercizio di impresa→Art. 182 Codice Civile: Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi→Art. 177 Codice Civile: Oggetto della comunione→Art. 183 Codice Civile: Esclusione dall’amministrazione→Art. 176 c.c. – Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio (abrogato)→Art. 184 Codice Civile: Atti compiuti senza il necessario consenso→Art. 175 c.c. – Cessazione del vincolo (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 180 c.c. disciplina l'amministrazione dei beni in comunione legale: disgiunta per l'ordinaria amministrazione, congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.
Ratio
L'art. 180 c.c. esprime il principio di cogestione paritetica dei beni comuni tra coniugi, coerente con il fondamento egualitario della comunione legale introdotta dalla riforma del 1975. La distinzione tra amministrazione disgiunta (ordinaria) e congiunta (straordinaria) mira a bilanciare l'efficienza gestoria quotidiana con la tutela di entrambi i coniugi per le decisioni patrimoniali più rilevanti.Analisi
L'amministrazione ordinaria comprende tutti gli atti di gestione corrente dei beni comuni: la riscossione dei canoni di locazione, il pagamento delle spese condominiali, la manutenzione ordinaria. Ciascun coniuge può compierli autonomamente, senza necessità di mandato o ratifica dell'altro. L'amministrazione straordinaria riguarda invece gli atti che eccedono la normale conservazione e gestione del patrimonio comune: vendita, acquisto, costituzione di ipoteca, donazione di beni comuni. Per tali atti è richiesto il consenso di entrambi i coniugi, pena l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 184 c.c. La norma include espressamente nella categoria degli atti a gestione congiunta la stipula di contratti che concedono o acquistano diritti personali di godimento: si tratta tipicamente delle locazioni, per le quali il consenso congiunto è richiesto indipendentemente dalla durata.Quando si applica
La norma si applica durante la vigenza del regime di comunione legale, fino al suo scioglimento. Non si applica ai beni personali di ciascun coniuge (art. 179 c.c.) né ai beni d'impresa soggetti alla disciplina dell'art. 178 c.c., per i quali vige la libertà gestoria del coniuge imprenditore.Connessioni
Art. 177 c.c. (oggetto della comunione); art. 181 c.c. (mancanza di consenso); art. 182 c.c. (autorizzazione giudiziale); art. 184 c.c. (atti compiuti senza il consenso necessario); art. 1105 c.c. (amministrazione della cosa comune); artt. 1571 ss. c.c. (contratto di locazione).Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Domande frequenti
Cosa si intende per atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nella comunione legale?
L'ordinaria amministrazione comprende gli atti di gestione corrente e conservativa. La straordinaria riguarda atti che modificano sostanzialmente il patrimonio comune (vendita, acquisto, ipoteca, donazione) e richiede il consenso di entrambi i coniugi.
Cosa succede se un coniuge vende un bene in comunione senza il consenso dell'altro?
L'atto è annullabile ai sensi dell'art. 184 c.c. Il coniuge che non ha prestato il consenso può chiedere l'annullamento entro un anno dalla trascrizione o dalla conoscenza dell'atto, o entro un anno dallo scioglimento della comunione se l'atto non è stato trascritto.
Per dare in affitto un appartamento in comunione serve il consenso di entrambi i coniugi?
Sì. La locazione è un contratto che concede un diritto personale di godimento e rientra tra gli atti a gestione congiunta ai sensi dell'art. 180, comma 2, c.c., indipendentemente dalla durata del contratto.
Un coniuge può agire in giudizio da solo per difendere un bene in comunione?
Dipende: per le azioni relative all'ordinaria amministrazione può agire autonomamente. Per le azioni relative alla straordinaria amministrazione è necessaria la partecipazione di entrambi i coniugi al giudizio.
Se un coniuge rifiuta il consenso per un atto di straordinaria amministrazione, l'altro è bloccato?
Non necessariamente. L'art. 182 c.c. consente al coniuge interessato di ricorrere al giudice per ottenere l'autorizzazione a compiere l'atto da solo, quando il rifiuto è ingiustificato o quando l'altro coniuge è impossibilitato a prestare il consenso.
Fonti consultate: 1 fonte verificate