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Art. 173 c.c. [Amministrazione] (1)
Articolo abrogato.
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In sintesi
Articolo 173 del Codice Civile abrogato: non produce più effetti nell'ordinamento giuridico vigente.
Ratio
L'art. 173 c.c. è stato abrogato nell'ambito della riforma organica del diritto di famiglia attuata con la L. 151/1975, che ha integralmente ridisegnato la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
Analisi
L'abrogazione comporta la totale cessazione di efficacia della disposizione. La norma non può essere applicata né in via diretta né in via analogica. Il suo contenuto è stato assorbito da altre disposizioni dell'ordinamento riformato.
Quando si applica
La norma non trova applicazione nell'ordinamento vigente.
Connessioni
Per la disciplina vigente in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi si rinvia agli artt. 159-230 c.c. Per il fondo patrimoniale in particolare si rinvia agli artt. 167-171 c.c.
Domande frequenti
L'art. 173 c.c. può essere invocato in giudizio?
No. Essendo abrogato, l'articolo non produce effetti giuridici e non può essere invocato come base normativa.
Quando è stato abrogato l'art. 173 c.c.?
L'abrogazione è avvenuta con la L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia), entrata in vigore il 20 settembre 1975.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 173 c.c.?
L'articolo faceva parte della disciplina originaria del fondo patrimoniale familiare nel codice civile del 1942. Con la riforma del 1975 la materia è stata integralmente riscritta.
A quale normativa vigente occorre fare riferimento per le materie già coperte dall'art. 173 c.c.?
Occorre fare riferimento alle disposizioni del Titolo VI del Libro I del Codice Civile (artt. 159-230 c.c.) nella formulazione risultante dalla riforma del 1975.
Un contratto stipulato sotto la vigenza dell'art. 173 c.c. mantiene efficacia?
Gli atti giuridici perfezionati sotto la vigenza della norma abrogata mantengono la loro efficacia in forza del principio di irretroattività della legge, salvo le disposizioni transitorie specificamente dettate dalla L. 151/1975.
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