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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 155 c.c.

In vigore

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.

In sintesi

  • L'articolo opera come norma di rinvio alla disciplina speciale sull'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione.
  • Il Capo II del Titolo IX del Libro Primo (artt. 337-bis e ss. c.c.) regolamenta affidamento, mantenimento e diritto di visita dei figli.
  • La riforma della filiazione (D.Lgs. 154/2013) ha unificato la disciplina per figli nati nel e fuori dal matrimonio.
  • Il principio cardine è la bigenitorialità: entrambi i genitori conservano il diritto-dovere di partecipare alla crescita dei figli.
  • Il giudice adotta i provvedimenti nell'esclusivo interesse morale e materiale del minore.

In caso di separazione, la disciplina sui figli è interamente regolata dalle norme del Capo II del Titolo IX del Libro Primo del Codice Civile.

Ratio

L'art. 155 c.c., nel testo vigente a seguito della riforma della filiazione operata dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, svolge una funzione di coordinamento sistematico: rinvia integralmente alla disciplina contenuta nel Capo II del Titolo IX del Libro Primo del Codice Civile (artt. 337-bis e seguenti), evitando duplicazioni normative e garantendo l'applicazione delle medesime regole a prescindere dallo stato civile dei genitori.

Analisi

Prima della riforma del 2013, l'art. 155 c.c. e i successivi articoli bis, ter, quater, quinquies e sexies contenevano una disciplina autonoma e dettagliata dell'affidamento dei figli in caso di separazione, introdotta dalla L. 54/2006 sull'affidamento condiviso. Il D.Lgs. 154/2013 ha abrogato tali disposizioni e ha trasferito la relativa disciplina negli artt. 337-bis e seguenti c.c.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i procedimenti di separazione personale nei quali vi siano figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Connessioni

Artt. 337-bis-337-octies c.c.; art. 150 c.c.; L. 54/2006; D.Lgs. 154/2013; art. 30 Cost.

Domande frequenti

Dove si trova la disciplina dettagliata sull'affidamento dei figli in caso di separazione?

Negli artt. 337-bis e seguenti del Codice Civile, richiamati in toto dall'art. 155 c.c.

L'affidamento condiviso è la regola in caso di separazione?

Sì. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori; l'affidamento condiviso è la soluzione preferenziale.

La disciplina dell'art. 155 c.c. si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio?

Sì. A seguito della riforma della filiazione del 2013, gli artt. 337-bis e ss. c.c. si applicano uniformemente a tutti i figli.

Il giudice può modificare i provvedimenti sull'affidamento dopo la sentenza di separazione?

Sì. Ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., i genitori possono chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento e il mantenimento dei figli.

I figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento in caso di separazione dei genitori?

Sì, se non economicamente autosufficienti e senza che ciò dipenda da loro colpa o inerzia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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