Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 143-ter c.c. – Cittadinanza della moglie

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

[Cittadinanza della moglie] [La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera]

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
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In sintesi

  • Articolo formalmente abrogato e privo di efficacia normativa.
  • Il testo non è più applicabile a nessuna fattispecie concreta.
  • La disposizione è stata eliminata in sede di riforma del diritto di famiglia.
  • Per le materie un tempo disciplinate occorre fare riferimento alle norme vigenti.
Indice dei contenuti

L'art. 143-ter c.c. è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento giuridico vigente.

Ratio

L'art. 143-ter c.c. è stato introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151) e successivamente abrogato nel quadro del complessivo riordino della disciplina matrimoniale e dei rapporti patrimoniali tra coniugi. La norma si inseriva nel contesto delle disposizioni sui diritti e doveri reciproci dei coniugi, oggi rimodulato dal legislatore in senso più organico.

Analisi

L'abrogazione dell'articolo comporta la cessazione di qualsiasi effetto giuridico riconducibile alla disposizione. In assenza del testo normativo originario, non è possibile ricostruire analiticamente il contenuto precettivo della norma; si può tuttavia affermare che la soppressione rientra in un processo di semplificazione e razionalizzazione del corpus normativo civilistico in materia familiare, avviato con le riforme degli anni Settanta e proseguito con interventi successivi, tra cui il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha uniformato la disciplina della filiazione.

Quando si applica

L'articolo non è applicabile: non produce effetti giuridici e non può essere invocato in giudizio né in sede stragiudiziale. Le fattispecie rilevanti in materia di rapporti personali e patrimoniali tra coniugi sono disciplinate dagli artt. 143, 144, 145 e seguenti del codice civile.

Connessioni

Il riferimento sistematico va agli artt. 143, 144 e 145 c.c., che disciplinano i diritti e doveri reciproci dei coniugi e l'indirizzo della vita familiare. Rileva inoltre il d.lgs. n. 154/2013 in materia di filiazione.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 258/1982

RILEVANTE E NON MANIFESTAMENTE INFONDATA (RIMESSIONE)

Il Tribunale di Grosseto sollevo' questione di legittimità costituzionale sull'acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte della donna straniera che sposava un cittadino italiano, in relazione anche all'art. 143 ter c.c., per contrasto con gli artt. 2, 3, 22 e 29 Cost. La Corte ritenne la questione rilevante e non manifestamente infondata, evidenziando la posizione di inferiorità della moglie rispetto al marito straniero, che non subiva analogo automatismo.

Domande frequenti

L'art. 143-ter c.c. è ancora in vigore?

No, l'articolo è stato abrogato e non produce alcun effetto giuridico nell'ordinamento vigente.

A quale norma bisogna fare riferimento al posto dell'art. 143-ter c.c.?

Occorre riferirsi alle disposizioni vigenti in materia di diritti e doveri dei coniugi, in particolare agli artt. 143, 144 e 145 c.c.

L'abrogazione di una norma ne cancella gli effetti già prodotti in passato?

In linea generale, l'abrogazione opera pro futuro: i rapporti giuridici sorti sotto la vigenza della norma abrogata restano regolati dalla disciplina previgente, salvo disposizione contraria del legislatore.

Dove si collocava sistematicamente l'art. 143-ter c.c.?

L'articolo era collocato nella sezione del codice civile dedicata ai diritti e doveri reciproci dei coniugi, tra gli artt. 143 e 144 c.c.

L'abrogazione è esplicita o implicita?

L'articolo risulta formalmente abrogato, ossia eliminato con un atto legislativo che ne ha espressamente soppresso la vigenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 7 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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