Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 140 c.c. – Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell’articolo 89, l’ufficiale che lo celebra e l’altro coniuge sono puniti con l’ammenda da lire ventimila a lire ottantamila .

In sintesi

  • Norma sanzionatoria a tutela del divieto di nuove nozze posto dall'art. 89 c.c. per la donna prima del decorso di trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio precedente.
  • Soggetti puniti: la donna che contrae le nuove nozze, l'ufficiale dello stato civile che le celebra, il nuovo coniuge.
  • Sanzione: ammenda da L. 40.000 a L. 160.000 (importi storici, fissati nel 1942).
  • La norma ha natura contravvenzionale e si colloca nella sezione penale del Libro I del Codice Civile.
  • Trova applicazione residuale, solo quando il fatto non integri un reato più grave (art. 142 c.c.).
Indice dei contenuti

Sanziona con ammenda la donna, l'ufficiale celebrante e l'altro coniuge che violano il divieto temporaneo di nuove nozze ex art. 89 c.c.

Ratio

Il divieto temporaneo di nuove nozze perseguiva storicamente una duplice finalità: evitare incertezze sulla paternità del nascituro (turbatio sanguinis) e rispettare un canone di ordine morale e sociale. L'art. 140 c.c. presidia tale divieto sul piano sanzionatorio, estendendo la responsabilità non solo alla donna ma anche all'ufficiale di stato civile che proceda alla celebrazione e al nuovo coniuge, tutti ritenuti compartecipi dell'illecito.

Analisi

La disposizione configura una contravvenzione punita con la sola ammenda, nella misura storica stabilita nel 1942. Il titolo di imputazione richiede il dolo generico per la donna e per il nuovo coniuge (consapevolezza del divieto), mentre per l'ufficiale rileva anche la colpa professionale derivante dalla mancata verifica dei presupposti di legge. La responsabilità dell'ufficiale di stato civile si affianca alle sanzioni disciplinari e alle conseguenze penali proprie dell'abuso d'ufficio ove ne ricorrano gli estremi.

Quando si applica

La norma si applica quando: (i) una donna già coniugata, il cui matrimonio sia stato sciolto o annullato, proceda a nuove nozze prima del decorso del termine di cui all'art. 89 c.c.; (ii) l'ufficiale di stato civile celebri ugualmente il matrimonio nonostante l'operatività del divieto; (iii) il nuovo sposo contragga le nozze in presenza del medesimo impedimento. L'applicazione è residuale rispetto a fattispecie penali più gravi (art. 142 c.c.).

Connessioni

Art. 89 c.c. (divieto temporaneo di nuove nozze); art. 141 c.c. (competenza del tribunale); art. 142 c.c. (clausola di sussidiarietà); artt. 84 ss. c.c. (impedimenti matrimoniali); d.P.R. 396/2000 (ordinamento dello stato civile).

Casi pratici

Caso 1: Tizio donna contrae matrimonio contro il divieto di cui all'art

89 c.c. (300 giorni dopo scioglimento del matrimonio precedente). Caio, ufficiale dello stato civile che celebra, e l'altro coniuge sono puniti con sanzione amministrativa fino a 82 euro.

Caso 2: Sempronio donna, vedova di Filano deceduto da pochi mesi, intende risposarsi

Il divieto di 300 giorni (se parto incerto) è ancora vigente. Chi la aiuta a celebrare comunque è sanzionato.

Caso 3: Mevio donna desidera matrimonio entro il termine vietato

L'ufficiale dello stato civile, consapevole della violazione del termine, celebra comunque: scatta multa amministrativa sino a 82 euro.

Domande frequenti

Qual è il divieto che l'art. 140 c.c. presidia?

Il divieto temporaneo di nuove nozze previsto dall'art. 89 c.c., che impedisce alla donna di risposarsi prima del decorso di trecento giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio, salvo autorizzazione del tribunale.

Chi rischia la sanzione oltre alla donna?

Anche l'ufficiale di stato civile che celebra il matrimonio nonostante il divieto e il nuovo coniuge che vi acconsente, entrambi puniti con la medesima ammenda.

La sanzione dell'ammenda è aggiornata agli importi attuali?

No. Gli importi (L. 40.000, L. 160.000) sono quelli originari del 1942 e non sono stati rivalutati; la disposizione non è stata oggetto di aggiornamento formale.

Il matrimonio celebrato in violazione del divieto è invalido?

No. La violazione del divieto ex art. 89 c.c. non determina la nullità o l'annullabilità del matrimonio; produce solo le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 140 c.c. e quelle relative alla presunzione di paternità.

L'art. 140 c.c. si applica anche se il fatto costituisce reato più grave?

No. L'art. 142 c.c. stabilisce che le disposizioni della sezione si applicano solo quando i fatti non costituiscono reato più grave, dunque in via residuale e sussidiaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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