Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 118 c.c. – Difetto di età

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non è pervenuta all’età fissata nel primo comma dell’art. 84, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età.

Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'articolo 118 del Codice Civile risulta formalmente abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
  • La disposizione non è più in vigore e non trova applicazione in alcuna fattispecie attuale.
  • Il contenuto originario, impugnazione del matrimonio per violazione dell'art. 85 c.c., è confluito nella disciplina degli artt. 117, 119 e 120 c.c.
  • Per le materie già disciplinate dalla norma occorre fare riferimento alla disciplina vigente in tema di impedimenti e invalidità del matrimonio.
Indice dei contenuti

L'art. 118 c.c. è stato abrogato dalla legge n. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia e non produce più effetti nell'ordinamento giuridico italiano.

Ratio

L'art. 118 c.c., nella sua formulazione originaria del 1942, disciplinava l'impugnazione del matrimonio contratto in violazione dell'art. 85 c.c. (difetto di età), consentendo ai coniugi, agli ascendenti, al P.M. e ai portatori di interesse legittimo di agire per l'annullamento. La norma è stata abrogata a seguito della riforma del diritto di famiglia operata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha riorganizzato l'intera disciplina degli impedimenti e delle cause di impugnazione del matrimonio.

Analisi

L'abrogazione dell'art. 118 c.c. si inserisce nel quadro del complessivo riordino della disciplina matrimoniale compiuto dalla l. 151/1975. Prima della riforma, la struttura codicistica prevedeva una pluralità di articoli dedicati ciascuno all'impugnazione del matrimonio per una specifica causa di invalidità; la novella del 1975 ha accorpato e razionalizzato tali previsioni, eliminando le disposizioni divenute ridondanti. Il contenuto già regolato dall'art. 118 c.c. è confluito, in forma aggiornata, nelle previsioni degli artt. 117 e seguenti del codice civile.

Quando si applica

La norma è abrogata e non trova applicazione. Le fattispecie già riconducibili all'art. 118 c.c. sono oggi regolate dagli artt. 117, 119, 120 e 124 c.c., a seconda della specifica causa di invalidità del matrimonio.

Connessioni

La norma si collega storicamente alla l. n. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia) e agli artt. 117, 119, 120 e 124 c.c., che hanno assorbito la materia già disciplinata dalla disposizione abrogata.

Domande frequenti

L'art. 118 c.c. e' ancora vigente?

No, l'art. 118 c.c. e' stato abrogato dall'art. 41 della legge 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia.

Cosa disciplinava l'art. 118 c.c. nella formulazione originaria?

Disciplinava l'impugnazione del matrimonio contratto in violazione dell'art. 85 c.c. (difetto di età minima), legittimando coniugi, ascendenti, pubblico ministero e portatori di interesse legittimo a chiederne l'annullamento.

Quale norma regola oggi l'impugnazione per difetto di età?

L'art. 117 c.c., nel testo riformato dalla L. 151/1975, disciplina l'invalidita' del matrimonio per difetto di età, precisando legittimazione attiva, termini e cause di sanatoria (come la maggiore età e la conferma del matrimonio).

Qual e' l'età minima per contrarre matrimonio in Italia?

Per regola generale e' fissata a 18 anni; il minore che ha compiuto 16 anni può essere ammesso al matrimonio dal Tribunale per i minorenni, su istanza dell'interessato e accertata la sua maturita' psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte (art. 84 c.c.).

Perché e' stata abrogata la disciplina previgente del difetto di età?

L'abrogazione e' stata necessaria per coordinare la materia con la nuova maggiore età a 18 anni (L. 39/1975), con i principi costituzionali di parità tra coniugi e con il superiore interesse del minore, riorganizzando in modo sistematico la disciplina delle invalidita' matrimoniali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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