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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 106 c.c. – Luogo della celebrazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 105 - Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Princi…→Cod. civ. art. 107 - Art. 107 Codice Civile: Forma della celebrazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 104 Codice Civile: Effetti dell’opposizione→Art. 108 Codice Civile: Inapponibilità di termini e condizioni→Art. 103 Codice Civile: Atto di opposizione→Art. 109 Codice Civile: Celebrazione in un comune diverso→Art. 102 Codice Civile: Persone che possono fare opposizione→Art. 110 Codice Civile: Celebrazione fuori della casa comunale→Art. 101 Codice Civile: Matrimonio in imminente pericolo di vita
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 106 c.c. individua il luogo in cui deve avvenire la celebrazione del matrimonio civile, stabilendo che esso sia celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione. La norma, pur di formulazione essenziale, racchiude principi di rilievo: la pubblicità della celebrazione, la competenza dell'ufficiale dello stato civile e il collegamento tra il luogo della celebrazione e il Comune presso cui sono state effettuate le pubblicazioni. Si tratta di regole che assicurano la solennità dell'atto, la sua conoscibilità da parte della collettività e la corretta tenuta dei registri dello stato civile.
La pubblicità della celebrazione
Il requisito della celebrazione "pubblicamente" risponde a una funzione di trasparenza e di garanzia. Il matrimonio è un atto destinato a produrre effetti che incidono sullo status delle persone e sui rapporti con i terzi; la sua celebrazione pubblica consente a chiunque vi abbia interesse di esserne a conoscenza e, in linea di principio, di intervenire qualora ricorrano impedimenti. La pubblicità non è quindi una mera formalità, ma un elemento che presidia la genuinità e la conoscibilità dell'atto, in coerenza con la rilevanza sociale dell'istituto matrimoniale.
La casa comunale come sede ordinaria
La casa comunale è indicata come sede ordinaria della celebrazione. La scelta valorizza il carattere ufficiale e civile dell'atto, che si svolge in un luogo pubblico e neutro, deputato all'esercizio delle funzioni dello stato civile. La sede comunale assicura inoltre la presenza degli strumenti necessari alla redazione dell'atto e alla sua immediata registrazione. La disciplina amministrativa dello stato civile ha nel tempo previsto la possibilità di celebrare il matrimonio anche in luoghi diversi dalla casa comunale, purche individuati e resi idonei dal Comune, ma la regola di base resta quella della celebrazione nella sede municipale, espressione della natura pubblica dell'atto.
La competenza dell'ufficiale dello stato civile
La celebrazione avviene davanti all'ufficiale dello stato civile, figura che esercita una funzione pubblica e che, nel momento della celebrazione, riceve la dichiarazione di volontà dei nubendi e li dichiara uniti in matrimonio. L'art. 106 collega la competenza dell'ufficiale al Comune presso il quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione. Questo collegamento garantisce coerenza tra la fase preliminare delle pubblicazioni, destinata a rendere noto l'intento matrimoniale e a consentire l'emersione di eventuali impedimenti, e la fase conclusiva della celebrazione. L'ufficiale, prima di procedere, verifica che siano state regolarmente eseguite le pubblicazioni e che non risultino opposizioni o impedimenti.
Il nesso con le pubblicazioni
Il riferimento al Comune "al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione" salda l'art. 106 alla disciplina delle pubblicazioni matrimoniali (artt. 93 e seguenti c.c.). Le pubblicazioni precedono la celebrazione e assolvono una funzione di pubblicità-notizia: rendono conoscibile l'intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio e aprono uno spazio temporale entro cui possono essere proposte opposizioni. Stabilire che la celebrazione avvenga davanti all'ufficiale del Comune delle pubblicazioni assicura che chi celebra sia lo stesso soggetto che ha gestito e verificato la fase preliminare, con evidenti vantaggi in termini di certezza e di controllo della regolarità del procedimento.
Celebrazione fuori dalla casa comunale
L'ordinamento conosce ipotesi in cui la celebrazione può avvenire fuori dalla casa comunale, ad esempio quando uno dei nubendi si trovi nell'impossibilità di recarvisi per infermità o altro impedimento. In tali casi l'ufficiale può recarsi nel luogo in cui si trova la parte impedita, con le garanzie di pubblicità e con la presenza dei testimoni richieste dalla legge. Queste deroghe non smentiscono la regola generale dell'art. 106, ma la integrano per assicurare l'accesso al matrimonio anche in situazioni particolari, mantenendo ferme le funzioni di pubblicità e di controllo affidate all'ufficiale dello stato civile.
La presenza dei testimoni e la lettura degli effetti
La celebrazione del matrimonio civile non si esaurisce nella scelta del luogo, ma si svolge secondo un rituale che ne garantisce la solennità. La presenza dei testimoni, prevista dalla disciplina della celebrazione, rafforza la pubblicità e la certezza dell'atto. L'ufficiale dello stato civile dà lettura degli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi e riceve la dichiarazione con cui i nubendi si prendono rispettivamente in marito e in moglie. Questo insieme di formalità, collegato alla celebrazione nella casa comunale, sottolinea la natura dell'atto come negozio solenne, destinato a costituire uno status e a produrre effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei confronti dei terzi.
La registrazione e la prova del matrimonio
Alla celebrazione segue immediatamente la redazione e la registrazione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile. La registrazione assolve una funzione essenziale: costituisce la prova ordinaria dell'avvenuta celebrazione e dello status coniugale, e consente la certezza dei rapporti che da esso dipendono. Il collegamento, stabilito dall'art. 106, tra il luogo della celebrazione e il Comune delle pubblicazioni agevola la corretta tenuta dei registri, perche concentra presso la medesima amministrazione le fasi del procedimento matrimoniale. La cura della registrazione è dunque parte integrante della disciplina della celebrazione e ne completa la funzione di certezza e di pubblicità.
Rilievo pratico
Sul piano pratico, l'art. 106 c.c. orienta l'organizzazione della celebrazione: i nubendi devono effettuare le pubblicazioni presso il Comune competente e celebrare il matrimonio davanti all'ufficiale di quel Comune, nella casa comunale o nei luoghi a ciò destinati. Il rispetto di queste regole assicura la validità formale dell'atto e la sua corretta registrazione nei registri dello stato civile. La norma, nella sua sinteticità, esprime la concezione del matrimonio civile come atto pubblico e solenne, soggetto a un procedimento che garantisce trasparenza, controllo e certezza dello status che ne deriva.
Casi pratici
Caso 1: la scelta del Comune competente
Tizio e Caia effettuano le pubblicazioni presso il Comune di residenza. La celebrazione del loro matrimonio deve avvenire davanti all'ufficiale dello stato civile di quello stesso Comune, nella casa comunale o in un luogo da esso individuato e reso idoneo, in coerenza con l'art. 106 c.c.
Caso 2: la celebrazione presso l'infermo
Sempronio, gravemente infermo, non può recarsi nella casa comunale. L'ufficiale dello stato civile, ricorrendone i presupposti, si reca nel luogo in cui Sempronio si trova per celebrare il matrimonio con Caia, assicurando comunque la pubblicità dell'atto e la presenza dei testimoni previsti dalla legge.
Domande frequenti
Dove deve essere celebrato il matrimonio civile?
Il matrimonio civile si celebra pubblicamente nella casa comunale, davanti all'ufficiale dello stato civile. La sede municipale è il luogo ordinario, espressione della natura pubblica e ufficiale dell'atto.
Quale ufficiale dello stato civile è competente?
È competente l'ufficiale del Comune al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione, in modo da assicurare continuità tra la fase delle pubblicazioni e quella della celebrazione.
Perche la celebrazione deve essere pubblica?
La pubblicità garantisce la conoscibilità dell'atto da parte della collettività e ne presidia la solennità e la genuinità, in coerenza con la rilevanza sociale del matrimonio e dello status che ne deriva.
È possibile celebrare il matrimonio fuori dalla casa comunale?
Sì, in ipotesi particolari, ad esempio quando uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi nella casa comunale per infermità. L'ufficiale può recarsi nel luogo dell'impedito, con le garanzie di pubblicità e la presenza dei testimoni.
Che collegamento c'è tra pubblicazioni e celebrazione?
Le pubblicazioni precedono la celebrazione e rendono noto l'intento matrimoniale, consentendo opposizioni. La celebrazione avviene davanti all'ufficiale del Comune delle pubblicazioni, che ne ha verificato la regolarità.
Fonti consultate: 1 fonte verificate