← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 c.c. Coordinamento di attività e unificazione di

In vigore

amministrazione L’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'autorità governativa può disporre il coordinamento delle attività di più fondazioni.
  • In alternativa o congiuntamente, può disporre l'unificazione dell'amministrazione.
  • In entrambi i casi occorre rispettare, per quanto possibile, la volontà del fondatore.
  • La norma si applica esclusivamente alle fondazioni, non alle associazioni.

L'art. 26 c.c. attribuisce all'autorità governativa il potere di coordinare le attività di più fondazioni o di unificarne l'amministrazione, nel rispetto della volontà del fondatore.

Ratio

L'art. 26 c.c. risponde all'esigenza di garantire l'efficienza del sistema delle fondazioni quando più enti perseguono finalità analoghe o quando la frammentazione organizzativa ne compromette l'operatività. Il legislatore del 1942 ha previsto un intervento pubblico di carattere conservativo, preferibile alla soppressione degli enti.

Analisi

La norma distingue due misure distinte: il coordinamento delle attività, che lascia intatta la personalità giuridica di ciascuna fondazione ma ne raccorda l'operato, e l'unificazione dell'amministrazione, che concentra la gestione in un unico organo pur mantenendo formalmente separate le fondazioni. Il limite insuperabile è la volontà del fondatore, cui l'autorità deve conformarsi per quanto è possibile. L'autorità governativa competente è in genere la Prefettura o la Regione a seconda dell'ambito territoriale della fondazione.

Quando si applica

La disposizione si applica quando più fondazioni operano in settori affini o sovrapposti, quando la duplicazione delle strutture amministrative genera inefficienze, oppure quando il patrimonio di ciascuna fondazione è di dimensioni ridotte e la gestione separata risulta antieconomica. Non è richiesto che le fondazioni versino in stato di crisi: l'intervento ha natura preventiva e organizzativa.

Connessioni

La norma si collega all'art. 28 c.c. (trasformazione della fondazione) e all'art. 27 c.c. (estinzione della persona giuridica). Il coordinamento ex art. 26 rappresenta uno strumento meno invasivo rispetto alla trasformazione o all'estinzione. Rilevano inoltre le disposizioni del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Domande frequenti

Chi può disporre il coordinamento di più fondazioni?

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività.

Il coordinamento può trasformarsi in unificazione?

Sì, l'autorità può disporre sia il coordinamento che l'unificazione della loro amministrazione.

La volontà del fondatore va rispettata?

Sì, l'autorità deve rispettare, per quanto possibile, la volontà del fondatore.

L'unificazione è permanente?

L'unificazione è disposta dall'autorità secondo le circostanze di fatto.

Quali fondazioni possono essere coinvolte?

Possono essere coinvolte più fondazioni che svolgono attività correlated o simili.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.