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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 156 TUIR disciplina il calcolo forfetario del reddito in tonnage tax mediante una tariffa giornaliera fissa per scaglione di stazza.
  • Gli scaglioni vigenti vanno da 0,0090 euro/tonnellata/giorno (0-1.000 t) a 0,0020 (oltre 25.000 t), con progressività decrescente che premia le navi più grandi.
  • La novità del D.Lgs. 192/2024: i giorni di fermo per manutenzione, riparazione, ammodernamento e disarmo temporaneo sono ora computabili, capovolgendo il principio precedente.
  • Non è ammessa alcuna deduzione dall'imponibile forfetario (costi operativi, ammortamenti, interessi passivi), salvo che per redditi da attività diverse da quelle agevolate.
  • La riforma ha eliminato la compensazione con le perdite fiscali pregresse, poiché l'imposta è dovuta indipendentemente dalla redditività effettiva dell'esercizio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 156 TUIR – Determinazione del reddito imponibile (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 10, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

In vigore dal 31/12/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 19

“1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:

a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;

b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;

c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;

d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.

2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo.

3. Dall’imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non è ammessa alcuna deduzione.”

Commento

Commento del professionista
Il meccanismo di base: tassare il tonnellaggio, non il profitto

Il cuore dell’art. 156 del TUIR è un’idea semplice ma efficace: invece di calcolare l’imposta sul reddito effettivo dell’impresa marittima con tutto ciò che questo comporta in termini di costi, ricavi, ammortamenti e contenzioso il legislatore ha scelto una via forfetaria. Si parte dal tonnellaggio netto della nave e si applica una tariffa giornaliera fissa per scaglione. Il risultato è il reddito imponibile giornaliero, che moltiplicato per i giorni di operatività dà l’imponibile annuo su cui calcolare l’IRES.

Gli scaglioni attualmente vigenti sono i seguenti:

  • 0, 1.000 tonnellate: €0,0090 per tonnellata al giorno

  • 1.001, 10.000 tonnellate: €0,0070 per tonnellata al giorno

  • 10.001, 25.000 tonnellate: €0,0040 per tonnellata al giorno

  • Oltre 25.000 tonnellate: €0,0020 per tonnellata al giorno

La progressività discendente per scaglioni premia le navi di maggiore stazza, che beneficiano di un’incidenza fiscale proporzionalmente inferiore. È una scelta di politica economica precisa: incentivare le flotte di grandi dimensioni a restare sotto bandiera italiana o comunque a essere gestite da operatori fiscalmente residenti in Italia.

La grande novità del 2024: i giorni di fermo contano (e non poco)

Prima della riforma introdotta dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 in vigore dal 31 dicembre 2024 e applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 il comma 2 dell’art. 156 escludeva dal conteggio i giorni in cui la nave era ferma per manutenzione, riparazione, ammodernamento, disarmo temporaneo o locazione a scafo nudo. La logica era: se la nave non produce, non si tassa.

La riforma ha capovolto questo principio: il nuovo comma 2 dispone che nel calcolo dell’imponibile forfetario si computano anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento, trasformazione della nave, nonché i giorni in cui la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo. 

In termini pratici, questo significa che l’imposta scatta sempre, a prescindere dal fatto che la nave stia navigando o stia ferma in cantiere. È un cambio di paradigma rilevante, che avvicina il regime italiano agli standard richiesti dalla Commissione europea nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno.

Il caso della locazione a scafo nudo: il credito d’imposta salva dal doppio binario

L’inclusione dei giorni di locazione a scafo nudo nell’imponibile forfetario pone però un problema tecnico non banale: se quei giorni entrano nel calcolo forfetario, ma il reddito da locazione viene anche determinato analiticamente secondo le regole ordinarie (come prevede l’art. 157 del TUIR), si rischia una doppia imposizione sullo stesso periodo.

Per evitare questa sovrapposizione, il nuovo art. 157-bis del TUIR introduce un credito d’imposta in favore dei soggetti in Tonnage Tax che abbiano locato navi a scafo nudo, di ammontare pari all’imposta calcolata sul reddito determinato forfetariamente con riferimento ai giorni di locazione. Un rimedio elegante, che mantiene la coerenza del sistema senza penalizzare l’operatore.

Niente deduzioni: il forfait è tutto

Il comma 3 dell’art. 156 è perentorio: dall’imponibile così determinato non è ammessa alcuna deduzione. Niente costi operativi, niente ammortamenti, niente interessi passivi. Il forfait assorbe tutto.

Questo principio ha implicazioni concrete. Ad esempio, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 26 maggio 2016 aveva chiarito che le imprese in Tonnage Tax non potevano beneficiare della maggiorazione del super ammortamento proprio perché i costi dei beni agevolabili erano già, per definizione, ricompresi nella determinazione forfetaria del reddito. Principio che rimane valido anche oggi.

Fa eccezione però il reddito prodotto da attività diverse da quelle agevolate: su queste, l’impresa determina analiticamente i componenti di reddito secondo le regole ordinarie del TUIR, e potrà quindi dedurre i costi inerenti, incluse ove applicabili le agevolazioni fiscali sugli investimenti.

Addio alla compensazione con le perdite pregresse

Uno degli aspetti più discussi della riforma riguarda la soppressione della previsione che consentiva di applicare, anche in vigenza del regime Tonnage Tax, l’art. 84 del TUIR sul riporto delle perdite fiscali. Prima del D.Lgs. 192/2024, le perdite maturate tanto in regime di tonnage quanto in esercizi precedenti potevano ridurre l’imponibile forfetario.

La riforma ha eliminato questa possibilità. La relazione illustrativa al decreto chiarisce la ratio: l’imposta sul tonnellaggio è dovuta indipendentemente dalle perdite effettive, perché si calcola su un profitto teorico basato esclusivamente sul tonnellaggio delle navi gestite, non sugli eventi di esercizio reali. Il divieto, non distinguendo tra perdite pregresse e perdite dello stesso periodo d’imposta, sembra coprire entrambe le categorie con conseguenze potenzialmente severe per chi si trova strutturalmente in perdita operativa ma rientra nel regime.

Come corollario, viene messa in discussione anche la compatibilità pratica tra la Tonnage Tax e il consolidato fiscale nazionale: se le perdite di un’impresa del gruppo non possono compensarsi con l’imponibile forfetario di quella in Tonnage Tax, il vantaggio principale del consolidato viene meno proprio per quel segmento della catena societaria.

Considerazioni finali

L’art. 156 del TUIR, nella sua versione rinnovata, è uno strumento più rigido ma anche più chiaro rispetto al passato. La certezza del carico fiscale calcolato sul tonnellaggio indipendentemente dall’andamento reale della gestione è un elemento che gli operatori del settore devono saper valorizzare in fase di pianificazione: in anni di forte redditività il risparmio fiscale può essere considerevole, ma in anni di crisi o di fermi prolungati l’imposta è comunque dovuta. Conoscere esattamente le regole del gioco è, oggi più che mai, il primo passo per giocare bene la partita.

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Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · art. 156 TUIR (consolidato mondiale: determinazione del reddito imponibile delle controllate estere)

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Come si calcola l'imponibile in tonnage tax?

L'imponibile si calcola moltiplicando la tariffa giornaliera per scaglione di tonnellaggio per il numero dei giorni di effettivo utilizzo della nave (e, dal 2024, anche i giorni di fermo per manutenzione e disarmo temporaneo). L'imponibile annuo è il reddito forfetario su cui si applica l'IRES al 24% (o aliquota differenziata se applicabile).

Qual è l'impatto della riforma 2024 sui giorni di fermo?

Prima del D.Lgs. 192/2024, i giorni di fermo per manutenzione, riparazione e disarmo erano esclusi dal computo. La riforma ha capovolto il principio: ora questi giorni sono computabili nell'imponibile forfetario. La nave paga l'imposta anche quando è in cantiere, allineandosi agli standard europei della Commissione in materia di aiuti di Stato.

Quali costi possono essere dedotti dall'imponibile forfetario?

Nessun costo operativo, ammortamento o interesse passivo può essere dedotto dall'imponibile forfetario secondo il comma 3 dell'art. 156. Il regime forfetario è chiuso e assorbe tutto. Fanno eccezione i redditi da attività diverse da quelle agevolate, che vengono determinati analiticamente con deduzioni ordinarie.

Come viene trattata la locazione a scafo nudo?

I giorni di locazione a scafo nudo rientrano ora nel computo forfetario. Per evitare doppia imposizione, il nuovo art. 157-bis TUIR introduce un credito d'imposta pari all'imposta calcolata sul reddito forfetario dei giorni di locazione, compensando l'imposizione analitica del reddito da locazione.

Le perdite fiscali pregresse riducono l'imponibile tonnage tax?

No, il D.Lgs. 192/2024 ha soppresso la compensazione con le perdite pregresse. L'imposta è dovuta indipendentemente dalle perdite effettive, perché calcolata su un profitto teorico basato solo sul tonnellaggio, non sugli eventi reali di esercizio. Questo crea incompatibilità pratica con il consolidato fiscale nazionale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.