- L'art. 159 TUB disciplina i rapporti tra il TUB e le regioni a statuto speciale, stabilendo il primato della vigilanza della Banca d'Italia sulle valutazioni di vigilanza.
- Nei casi in cui determinati provvedimenti (autorizzazioni, revoche, fusioni, ecc.) siano attribuiti alla competenza regionale, la Banca d'Italia esprime parere vincolante ai fini della vigilanza.
- Alcune norme del TUB sono dichiarate inderogabili e prevalenti su qualsiasi disposizione regionale contraria già emanata (artt. 15, 16, 26, 47 TUB).
- Le regioni a statuto speciale con competenze in materia sono tenute a recepire la direttiva 2013/36/UE (CRD IV) nel rispetto dei principi inderogabili del TUB.
- Il comma 4-bis, introdotto dal D.Lgs. 223/2016, subordina le competenze regionali ai limiti derivanti dal Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), assicurando il primato del diritto UE.
Testo dell'articoloVigente
Art. 159 T.U.B. – Regioni a statuto speciale.
In vigore dal 13/12/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1
“1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d’Italia.
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d’Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia’ emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonche’ dagli articoli 15, 16, 26 e 47.
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.
4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse.”
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Commento
Indice dei contenuti
Art. 159 TUB, Regioni a statuto speciale: vigilanza bancaria e riparto di competenze
Il problema del riparto di competenze in materia bancaria
L'articolo 159 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nella versione vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223, affronta una delle questioni più delicate del diritto costituzionale bancario italiano: il rapporto tra la competenza statale in materia di credito e risparmio, affidata alla Banca d'Italia, e le competenze speciali riconosciute alle regioni a statuto speciale dai rispettivi statuti e norme di attuazione.
Le regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna) godono di competenze legislative ed amministrative più ampie rispetto alle regioni ordinarie. In materia creditizia, alcune di esse vantano storicamente poteri di autorizzazione e vigilanza su particolari categorie di enti (come le banche di credito cooperativo o le casse rurali nelle province autonome di Trento e Bolzano), in forza delle norme di attuazione dei rispettivi statuti.
Il principio cardine: riserva delle valutazioni di vigilanza alla Banca d'Italia
Il comma 1 enuncia il principio fondamentale dell'intera disposizione: le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia. Questa riserva è assoluta e non ammette deroghe nemmeno da parte delle regioni a statuto speciale. Si tratta di un'affermazione di primato funzionale che prescinde dal riparto formale di competenze: qualunque sia l'ente titolare del potere di emanare il provvedimento, il merito tecnico-prudenziale della valutazione è sempre e comunque appannaggio della Banca d'Italia.
La ratio è evidente: la vigilanza bancaria richiede competenze tecniche altamente specializzate, uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale e raccordo con le istituzioni europee di vigilanza (BCE/MVU). Consentire valutazioni di merito autonome da parte di singole regioni comprometterebbe la coerenza e l'efficacia del sistema di supervisione bancaria.
Il parere vincolante della Banca d'Italia
Il comma 2 opera il bilanciamento tra la riserva della Banca d'Italia e le competenze regionali: nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli artt. 14 (autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria), 31 (banche di credito cooperativo), 36 (succursali di banche extracomunitarie), 56 e 57 (modificazioni statutarie e partecipazioni) siano attribuiti alla competenza regionale, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante. La regione competente rimane titolare del potere provvedimentale, ma non può discostarsi dalla valutazione tecnica dell'Autorità di vigilanza. Il parere vincolante garantisce così la tutela degli interessi pubblici connessi alla sana e prudente gestione bancaria, pur preservando formalmente le prerogative regionali.
Norme inderogabili prevalenti
Il comma 3 individua un nucleo duro di disposizioni del TUB dichiarate inderogabili e prevalenti su qualsiasi contraria disposizione già emanata dalle regioni: gli artt. 15 (soci con partecipazioni rilevanti), 16 (partecipazioni delle banche), 26 (requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali) e 47 (tutela del risparmio). Tali norme, che attengono ai requisiti soggettivi e patrimoniali degli operatori bancari, presuppongono una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale e non tollerano la frammentazione normativa regionale.
Il recepimento della CRD IV da parte delle regioni
Il comma 4 impone alle regioni a statuto speciale con competenze nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive IV, che ha sostituito le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE) di emanare norme di recepimento della direttiva stessa, nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili stabilite dall'art. 159. Questo obbligo discende direttamente dal primato del diritto dell'Unione Europea: le regioni, pur nella loro autonomia, non possono sottrarsi agli obblighi di recepimento delle direttive UE in materie di loro competenza.
Il MVU e il comma 4-bis
Il comma 4-bis, introdotto dal D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223, costituisce la risposta normativa all'entrata in vigore del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), istituito dal Regolamento UE 1024/2013 e operativo dal novembre 2014, che ha trasferito i compiti di vigilanza sulle banche significative dall'Autorità nazionale (Banca d'Italia) alla Banca Centrale Europea. Il comma stabilisce che le competenze regionali sono esercitate «nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse», consacrando il primato del diritto europeo sulla vigilanza bancaria e rendendo residuali le competenze regionali in materia.
Domande frequenti
Le regioni a statuto speciale possono esercitare poteri di vigilanza bancaria autonomi rispetto alla Banca d'Italia?
No. L'art. 159, comma 1, TUB riserva in modo assoluto le valutazioni di vigilanza alla Banca d'Italia, indipendentemente dalle competenze formali delle regioni. Le regioni possono essere titolari del potere provvedimentale ma non possono svolgere autonome valutazioni di merito sulla sana e prudente gestione degli enti bancari.
Cosa succede quando un provvedimento bancario è di competenza di una regione a statuto speciale?
Ai sensi dell'art. 159, comma 2, TUB, la Banca d'Italia esprime un parere vincolante a fini di vigilanza. La regione conserva la titolarità formale del potere, ma non può discostarsi dalla valutazione tecnica dell'Autorità di vigilanza nazionale. Questo vale per i provvedimenti ex artt. 14, 31, 36, 56 e 57 TUB.
Quali norme del TUB prevalgono sempre sulle disposizioni regionali contrarie?
Gli artt. 15, 16, 26 e 47 TUB sono dichiarati inderogabili e prevalenti su qualsiasi contraria disposizione già emanata dalle regioni. Riguardano rispettivamente le partecipazioni rilevanti, le partecipazioni delle banche, i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali e la tutela del risparmio.
Le regioni a statuto speciale devono recepire la direttiva CRD IV?
Sì. L'art. 159, comma 4, TUB impone alle regioni con competenze nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE (CRD IV) di emanare norme di recepimento nel rispetto dei principi inderogabili del TUB. Il primato del diritto UE obbliga anche le regioni speciali all'attuazione delle direttive europee.
Cosa ha cambiato il D.Lgs. 223/2016 all'art. 159 TUB?
Ha inserito il comma 4-bis, che subordina le competenze regionali ai limiti derivanti dal Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) istituito dal Regolamento UE 1024/2013. Con l'avvio del MVU nel novembre 2014, la vigilanza sulle banche significative è passata alla BCE, rendendo le competenze regionali ulteriormente residuali e vincolandole al quadro normativo europeo.
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