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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Atto fondativo della fusione. Il progetto di fusione è il documento che gli organi amministrativi di tutte le società partecipanti redigono congiuntamente, definendo la struttura giuridica e i termini economici dell'operazione.
  • Otto elementi essenziali obbligatori. Il progetto deve contenere: tipo, denominazione e sede delle società; l'atto costitutivo o le modifiche statutarie della società risultante; il rapporto di cambio e gli eventuali conguagli; le modalità di assegnazione delle partecipazioni; le date di partecipazione agli utili; le date di imputazione contabile; il trattamento delle categorie speciali; i vantaggi ai gestori.
  • Conguaglio in denaro limitato. Il conguaglio in denaro che può affiancare l'assegnazione di partecipazioni non può superare il 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate.
  • Pubblicità obbligatoria. Il progetto deve essere iscritto nel registro delle imprese di ciascuna società partecipante, oppure pubblicato nel sito internet della società con garanzie di autenticità e certezza della data.
  • Termine di efficacia della pubblicità. Il progetto deve essere reso pubblico almeno trenta giorni prima della deliberazione assembleare, salvo rinuncia unanime dei soci al termine di attesa.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2501 TER c.c. Progetto di fusione

In vigore

L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 2) l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro; 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione. Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. Il progetto di fusione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. (1) Tra l’iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet (2) del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

In sintesi

  • Atto fondativo della fusione. Il progetto di fusione è il documento che gli organi amministrativi di tutte le società partecipanti redigono congiuntamente, definendo la struttura giuridica e i termini economici dell'operazione.
  • Otto elementi essenziali obbligatori. Il progetto deve contenere: tipo, denominazione e sede delle società; l'atto costitutivo o le modifiche statutarie della società risultante; il rapporto di cambio e gli eventuali conguagli; le modalità di assegnazione delle partecipazioni; le date di partecipazione agli utili; le date di imputazione contabile; il trattamento delle categorie speciali; i vantaggi ai gestori.
  • Conguaglio in denaro limitato. Il conguaglio in denaro che può affiancare l'assegnazione di partecipazioni non può superare il 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate.
  • Pubblicità obbligatoria. Il progetto deve essere iscritto nel registro delle imprese di ciascuna società partecipante, oppure pubblicato nel sito internet della società con garanzie di autenticità e certezza della data.
  • Termine di efficacia della pubblicità. Il progetto deve essere reso pubblico almeno trenta giorni prima della deliberazione assembleare, salvo rinuncia unanime dei soci al termine di attesa.
Indice dei contenuti

Ratio

Il progetto di fusione è l'atto con cui le società interessate all'operazione manifestano la loro intenzione di procedere alla fusione e ne definiscono i termini. La ratio dell'art. 2501-ter c.c. è duplice: da un lato, garantire trasparenza informativa verso i soci e i terzi (creditori, lavoratori, controparti contrattuali) attraverso la pubblicità nel registro delle imprese o nel sito internet; dall'altro, predeterminare in modo vincolante i contenuti dell'operazione, così che le successive deliberazioni assembleari si svolgano su un testo definito che i soci possono esaminare e su cui possono esprimere il consenso o il dissenso. Il progetto non è un atto preliminare o una lettera di intenti: è il documento contrattuale-organizzativo che costituisce la base giuridica dell'intera procedura di fusione e dal quale discendono gli obblighi informativi, la relazione degli amministratori, la relazione degli esperti e la deliberazione assembleare.

Analisi

La norma elenca con precisione gli otto elementi che il progetto deve obbligatoriamente contenere. Il primo elemento riguarda l'identificazione delle parti: tipo (società per azioni, società a responsabilità limitata, ecc.), denominazione e sede di ciascuna società partecipante alla fusione. Questa identificazione è necessaria anche ai fini della pubblicità presso i registri delle imprese dei luoghi in cui le società hanno sede. Il secondo elemento è l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione propria, oppure le modificazioni dell'atto costitutivo della società incorporante nella fusione per incorporazione: si tratta in sostanza della base statutaria della società che uscirà dall'operazione, che deve essere definita già nel progetto e non può essere lasciata alla discrezione dell'assemblea deliberante.

Il terzo e più rilevante elemento è il rapporto di cambio delle azioni o delle quote e l'ammontare dell'eventuale conguaglio in denaro. Il rapporto di cambio stabilisce la proporzione secondo cui le partecipazioni nella società incorporata (o nelle società che si fondono) vengono convertite in partecipazioni della società risultante. Se Alfa S.p.A. vale il doppio di Beta S.p.A., e le due si fondono creando una nuova società Gamma, un socio di Alfa che detiene una quota del 10% del capitale di Alfa riceverà partecipazioni di Gamma di valore proporzionalmente maggiore rispetto a un socio di Beta con la stessa percentuale. La determinazione del rapporto di cambio è la parte più delicata di tutta la procedura e costituisce il contenuto principale sia della relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies c.c.) sia della relazione degli esperti (art. 2501-sexies c.c.). Il conguaglio in denaro è uno strumento per correggere eventuali discrasie nel rapporto di cambio quando non sia possibile attribuire frazioni di azione o di quota: la legge però lo limita al 10% del valore nominale delle partecipazioni assegnate, per evitare che si trasformi in un meccanismo di espulsione dei soci dalla nuova compagine.

Il quarto elemento concerne le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società risultante: deve essere indicato se l'assegnazione avviene automaticamente (come accade nella fusione per incorporazione, dove i soci dell'incorporata diventano soci dell'incorporante) o tramite un'operazione di aumento di capitale. Il quinto elemento è la data dalla quale le azioni o le quote assegnate partecipano agli utili: può essere la data di efficacia della fusione o una data successiva indicata nel progetto. Il sesto elemento è la data dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio della società risultante: si tratta della retroattività contabile dell'operazione, che può essere fissata a una data antecedente l'efficacia giuridica della fusione per ragioni di praticità gestionale. Il settimo elemento riguarda il trattamento riservato alle categorie speciali di soci (titolari di azioni privilegiate, di azioni di risparmio, di quote senza diritto di voto) e ai possessori di altri titoli (obbligazioni convertibili, warrant, strumenti finanziari partecipativi). L'ottavo elemento è quello dei vantaggi particolari proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti: questa previsione di trasparenza impone agli amministratori di dichiarare apertamente se ricevono benefici dall'operazione (ad esempio la garanzia di mantenere il proprio incarico nella società risultante o compensi straordinari legati al buon esito della fusione), evitando conflitti di interesse occulti.

La pubblicità del progetto avviene tramite iscrizione nel registro delle imprese, che è il canale principale e tradizionale, o tramite pubblicazione nel sito internet della società, modalità alternativa introdotta per ridurre i costi procedurali. La pubblicazione online deve garantire autenticità (il documento deve essere immodificabile dopo la pubblicazione) e certezza della data di pubblicazione: questi requisiti sono indispensabili per poter verificare il rispetto del termine di almeno trenta giorni che deve intercorrere tra la pubblicità del progetto e la deliberazione assembleare.

Quando si applica

Il progetto di fusione è elemento indefettibile di ogni fusione societaria: non esiste fusione regolare senza un progetto depositato o pubblicato nei termini di legge. La disciplina si applica a tutte le forme societarie (società di capitali e di persone) e a entrambi i tipi di fusione (per incorporazione e propria). La mancanza del progetto, la sua incompletezza rispetto agli elementi obbligatori, o il mancato rispetto del termine di trenta giorni possono rendere irregolare la procedura e fondare l'impugnazione della deliberazione assembleare di fusione, purché esercitata prima dell'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, momento dopo il quale l'art. 2504-quater c.c. preclude ogni declaratoria di invalidità.

Connessioni

L'art. 2501-ter c.c. è il nucleo della procedura di fusione: tutti gli altri documenti — la relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies c.c.), la relazione degli esperti (art. 2501-sexies c.c.), la situazione patrimoniale (art. 2501-quater c.c.) — illustrano, verificano o integrano il contenuto del progetto. Il deposito dei documenti è disciplinato dall'art. 2501-septies c.c. La deliberazione assembleare che approva il progetto segue le regole dell'art. 2502 c.c. Il deposito della deliberazione nel registro delle imprese è regolato dall'art. 2502-bis c.c. Gli effetti della fusione decorrono dall'iscrizione dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504 c.c. Il limite del 10% al conguaglio in denaro si raccorda con la disciplina del rimborso in denaro ai soci recedenti ex art. 2437-ter c.c.

Casi pratici

Caso 1: Progetto con elementi mancanti

Tizio e Caio, amministratori rispettivamente di Alfa S.r.l. e Beta S.r.l., predispongono un progetto di fusione che non indica la data dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio della società risultante, né i vantaggi particolari proposti agli amministratori. Sempronio, socio di minoranza di Alfa, rileva la carenza del progetto prima della deliberazione e chiede all'assemblea di sospendere il voto fino all'integrazione del documento. Il suo rilievo è fondato: il progetto privo degli elementi obbligatori non soddisfa i requisiti dell'art. 2501-ter c.c. e la deliberazione adottata su di esso potrebbe essere impugnata.

Caso 2: Conguaglio in denaro superiore al limite legale

Nel progetto di fusione tra Gamma S.p.A. e Delta S.p.A., gli amministratori prevedono che ai soci di Delta, oltre alle azioni di Gamma assegnate in ragione del rapporto di cambio, venga corrisposto un conguaglio in denaro pari al 15% del valore nominale delle azioni assegnate, per compensare la differenza tra i valori di mercato. Tizio, socio di Delta, rileva che il conguaglio supera il limite del 10% fissato dall'art. 2501-ter c.c. e che questa previsione rende il progetto non conforme alla norma; la deliberazione approvativa di un progetto con tale vizio potrebbe essere impugnata prima dell'iscrizione.

Domande frequenti

Cos'è il progetto di fusione e chi lo redige?

È il documento che definisce la struttura giuridica e i termini economici della fusione, redatto congiuntamente dagli organi amministrativi di tutte le società partecipanti; deve contenere gli otto elementi obbligatori indicati dall'art. 2501-ter c.c.

Quali sono gli elementi obbligatori del progetto di fusione?

Tipo, denominazione e sede delle società; atto costitutivo o modifiche della società risultante; rapporto di cambio e conguaglio; modalità di assegnazione; date di partecipazione agli utili e di imputazione contabile; trattamento delle categorie speciali; vantaggi ai gestori.

Il conguaglio in denaro nel progetto di fusione ha un limite massimo?

Sì, il conguaglio in denaro non può superare il 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate ai soci della società incorporata o fusa; oltre questo limite il progetto non è conforme alla norma.

Dove deve essere pubblicato il progetto di fusione e con quale anticipo?

Il progetto deve essere iscritto nel registro delle imprese o pubblicato nel sito internet della società almeno trenta giorni prima della deliberazione assembleare, salvo rinuncia unanime di tutti i soci al termine di attesa.

Il progetto di fusione può essere modificato dopo la pubblicazione?

Modifiche rilevanti al progetto richiedono una nuova pubblicazione e il rispetto del termine di trenta giorni dalla nuova pubblicazione; i soci devono poter esaminare il progetto nella sua versione definitiva prima di deliberare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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