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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2379-bis c.c. – Sanatoria della nullità
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea.
L’invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2379 - Art. 2379 c.c.: Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceit→Cod. civ. art. 2379-ter - Art. 2379 ter Codice Civile: Invalidità delle deliberazioni di a→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2380 Codice Civile: Amministrazione della società→Art. 2380 bis Codice Civile: Amministrazione della società→Articolo 2378 Codice Civile: Procedimento d’impugnazione→Art. 2381 c.c.: Comitato esecutivo e amministratori delegati→Art. 2381 bis Codice Civile: Comitato esecutivo e organi delegati→Art. 2381 ter Codice Civile: Informazione consiliare→Articolo 2377 Codice Civile: qualora possa recarle danno.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2379-bis c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), introduce due meccanismi di sanatoria delle invalidità assembleari di natura procedurale, intervenendo su un tema classico e delicato del diritto societario: il bilanciamento tra la rigidità delle norme procedurali a tutela dei soci e l'esigenza di stabilità degli atti sociali. La disciplina previgente non prevedeva meccanismi di sanatoria specifici per questi vizi, con la conseguenza che anche vizi procedurali «sanabili» dal comportamento successivo dei soci potevano determinare l'invalidità delle deliberazioni con effetti destabilizzanti sull'attività della società.
La ratio della prima sanatoria - quella per assenso alla mancata convocazione - è che il diritto alla convocazione è un diritto «disponibile» dal suo titolare: il socio che non è stato convocato, ma che dopo aver partecipato all'assemblea o dopo averne avuto notizia manifesta la propria adesione allo svolgimento, dimostra concretamente di non aver subito alcun pregiudizio dalla mancata convocazione formale. In questo caso, consentirgli di impugnare la delibera sarebbe un esercizio formalistico del diritto senza un corrispondente interesse sostanziale da tutelare. La sanatoria evita comportamenti opportunistici del tipo «venire contra factum proprium»: il socio che ha partecipato e acconsentito non può poi, quando la delibera si rivela svantaggiosa, impugnarla invocando il vizio procedurale che aveva implicitamente condonato.
La ratio della seconda sanatoria - quella per verbalizzazione tardiva - è analoga ma più semplice: il verbale è un documento di certificazione di un atto già avvenuto. La mancanza del verbale non significa che l'assemblea non si sia svolta o che la deliberazione non sia stata assunta: significa solo che la prova documentale dell'atto manca temporaneamente. La verbalizzazione tardiva, eseguita prima della successiva assemblea, sana questo vizio formale permettendo che la deliberazione produca effetti con effetto retroattivo alla data dell'assemblea originaria.
Analisi
La prima forma di sanatoria opera sul piano soggettivo: non «sana» il vizio oggettivo della mancata convocazione, ma preclude l'impugnazione a chi abbia manifestato assenso. Il vizio procedurale rimane tecnicamente sussistente, ma l'azione di impugnazione è preclusa per il soggetto che ha dichiarato assenso. Gli altri soci che non hanno manifestato assenso possono invece ancora impugnare la delibera, nei termini ordinari.
L'assenso può essere espresso (dichiarazione esplicita) o tacito (comportamento concludente). La partecipazione all'assemblea senza riserve è solitamente considerata un assenso tacito allo svolgimento. Anche la partecipazione attraverso un rappresentante, consapevole della mancata convocazione, integra l'assenso. L'assenso deve essere successivo all'assemblea: un consenso dato prima dell'assemblea a svolgere la riunione anche senza convocazione formale rientra nella diversa figura dell'assemblea totalitaria (art. 2366, ultimo comma, c.c.).
La seconda forma di sanatoria opera invece sul piano oggettivo: una volta eseguita la verbalizzazione, il vizio è sanato per tutti i soci, indipendentemente dalla loro posizione. La verbalizzazione tardiva deve avvenire prima della successiva assemblea: questo termine garantisce che esista un momento certo di chiusura della sanatoria. Dopo la successiva assemblea, il vizio è definitivamente consolidato e la delibera è nulla.
La verbalizzazione tardiva deve rispettare i requisiti formali previsti dalla legge per il verbale (contenuto essenziale, firma del presidente e del segretario, eventuale autentica notarile se richiesta dalla materia). Non è sufficiente una nota informale: deve essere un verbale completo e conforme alle prescrizioni di legge e di statuto. In pratica, gli amministratori che si accorgono dell'omissione del verbale devono provvedere celermente a formalizzarlo prima che si convochi la successiva assemblea, per evitare la definitiva consolidazione della nullità.
La protezione dei terzi in buona fede è una clausola di salvaguardia fondamentale: la sanatoria retroattiva non può pregiudicare chi aveva contrattato con la società ignorando in buona fede l'esistenza della deliberazione. Questo vale, ad esempio, per il terzo che aveva acquistato un bene sociale o stipulato un contratto con la società nella convinzione che la delibera autorizzativa fosse invalida. La tutela è però condizionata alla buona fede: il terzo che conosceva l'esistenza della deliberazione e si è comportato di conseguenza non beneficia della clausola di salvaguardia.
Quando si applica
La norma si applica specificamente ai due vizi elencati: mancata convocazione e mancanza di verbale. Non si applica ad altri vizi di nullità delle deliberazioni assembleari, come: oggetto impossibile o illecito della delibera (art. 2379 c.c.), mancata convocazione del collegio sindacale ove richiesto, omissione di comunicazioni preventive obbligatorie diverse dalla convocazione. Si applica a s.p.a., s.a.p.a. e, con le dovute modulazioni, a s.r.l. e cooperative. Per le società quotate, la disciplina è integrata dalle previsioni del TUF in materia di nullità e annullabilità delle deliberazioni assembleari.
Connessioni
L'art. 2379-bis si collega all'art. 2379 c.c. (nullità delle deliberazioni assembleari), all'art. 2377 c.c. (annullabilità e relativa impugnazione) e all'art. 2378 c.c. (procedimento di impugnazione). Si integra con l'art. 2366 c.c. (convocazione dell'assemblea) e l'art. 2375 c.c. (verbale dell'assemblea). Sul piano processuale, i termini per l'impugnazione sono regolati dall'art. 2377, comma 6, c.c. (90 giorni dalla deliberazione o dall'iscrizione nel registro delle imprese per le delibere soggette a iscrizione). Il principio generale del «venire contra factum proprium» che ispira la sanatoria per assenso trova riscontro nell'art. 1175 c.c. (buona fede nell'esecuzione del contratto) e nella clausola generale di correttezza e buona fede.
Casi pratici
Caso 1: Partecipazione all'assemblea come assenso tacito
La s.p.a. Alfa convoca l'assemblea ordinaria senza inviare la comunicazione a Tizio, socio titolare del 15% del capitale. Tizio viene informato dell'assemblea da un altro socio e vi partecipa, esprimendo il suo voto favorevole sull'approvazione del bilancio. Successivamente, quando la delibera si rivela economicamente svantaggiosa per lui, Tizio vuole impugnarla per mancata convocazione. Il presidente del CdA, avvisato dall'avvocato della società, eccepisce che Tizio ha partecipato attivamente all'assemblea esprimendo il voto, manifestando assenso tacito allo svolgimento ai sensi dell'art. 2379-bis c.c. Il tribunale respinge il ricorso di Tizio: la sua partecipazione senza riserve costituisce assenso che preclude l'impugnazione.
Caso 2: Verbalizzazione tardiva che sana la nullità
L'assemblea straordinaria della s.r.l. Beta delibera la modifica dello statuto. Per una svista, il segretario dimentica di redigere il verbale. I soci Caio e Sempronio si accorgono dell'omissione due settimane dopo. Prima della successiva assemblea ordinaria (programmata per il mese successivo), provvedono a far redigere e sottoscrivere dal presidente e dal segretario un verbale completo della seduta straordinaria, fatto autenticare da un notaio come richiesto per le modifiche statutarie. La verbalizzazione è avvenuta prima dell'assemblea successiva: il vizio è sanato ai sensi dell'art. 2379-bis, comma 2, e la modifica statutaria produce effetti dalla data dell'assemblea straordinaria originaria.
Domande frequenti
Un socio può impugnare una delibera per mancata convocazione se poi ha partecipato all'assemblea?
No. Chi ha dichiarato assenso allo svolgimento dell'assemblea - anche in forma tacita, partecipando senza riserve - perde il diritto di impugnare la delibera per mancata convocazione ai sensi dell'art. 2379-bis c.c.
Come si sana la mancanza del verbale assembleare?
L'invalidità per mancanza di verbale è sanata automaticamente dalla verbalizzazione eseguita prima della successiva assemblea. La delibera produce effetti giuridici dalla data originaria dell'assemblea, non dalla data della verbalizzazione tardiva.
La sanatoria per assenso può essere tacita?
Sì, il codice ammette anche l'assenso implicito derivante da comportamenti concludenti, come la partecipazione all'assemblea senza riserve o l'esecuzione spontanea della deliberazione. L'assenso deve però essere inequivocabile.
I terzi sono tutelati dalla sanatoria retroattiva della delibera?
Sì: sono fatti salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano l'esistenza della deliberazione al momento in cui hanno acquistato il loro diritto. Chi ignorava la delibera non subisce pregiudizio dalla sua retroattiva efficacia.
Entro quando deve avvenire la verbalizzazione per sanare la nullità?
La verbalizzazione deve essere eseguita prima della successiva assemblea della società. Dopo la successiva assemblea, il vizio di mancanza del verbale si consolida definitivamente e la delibera resta nulla ex art. 2379-bis c.c.