Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2325 TER c.c. Societa' emittenti strumenti finanziari diffusi

In vigore

(1) Ai fini di cui all’articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali abbiano azionisti, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3 per cento del capitale, in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall’articolo 2435-bis, primo comma. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. Non si considerano emittenti diffusi: 1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell’attività di impresa; 2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell’autorità giudiziaria; 3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali; 4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni. Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell’esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. Nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, secondo comma, si applica alla società di revisione l’articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini di cui all’articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all’articolo 1, commi 1-bis e 1ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In sintesi

  • Definizione di emittente diffuso: società italiana non quotata con oltre 500 azionisti (esclusi i soci con partecipazione > 3%) che complessivamente detengono almeno il 5% del capitale sociale.
  • Criteri dimensionali: superamento di almeno due dei tre limiti dell'art. 2435-bis c.c. (numero dipendenti, totale ricavi, totale attivo).
  • Esclusioni per struttura: società con limitazioni legali alla circolazione azionaria, società di scopo non lucrativo, società in crisi finanziaria (amministrazione straordinaria, concordato, liquidazione giudiziale).
  • Conseguenze normative: applicazione della disciplina di corporate governance dell'art. 2325-bis c.c., con obblighi di trasparenza e governo societario assimilabili a quelli delle società quotate.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'art. 2325-ter c.c. introdusse (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) un livello intermedio di disciplina tra le società per azioni ordinarie e le società quotate. Il legislatore ha riconosciuto che alcune spa non quotate raggiungono una dimensione e una dispersione azionaria tali da esporre gli azionisti di minoranza a rischi informativi e di governance comparabili a quelli delle società quotate. La norma dunque estende loro la disciplina di corporate governance, pur mantenendone l'assetto fondamentale.

Analisi della fattispecie

La qualifica di "emittente diffuso" scatta quando ricorrono contemporaneamente tre elementi: (1) soglia quantitativa di azionisti: oltre 500 persone; (2) esclusione soglia dimensionale: i soci con partecipazione superiore al 3% non si contano ai fini della numerazione (così riducendo distorsioni da alcuni soci privilegiati); (3) soglia di partecipazione collettiva: questi 500+ devono detenere almeno il 5% del capitale, limite che enfatizza la dispersione e non la concentrazione; (4) superamento soglie dimensionali: la società deve oltrepassare almeno due dei tre parametri (dipendenti, ricavi, attivo) definiti dall'art. 2435-bis c.c., a sua volta norma cardine sulla dimensione (utile per distinguere fra medie e grandi società). Le esclusioni enumerate (limitazioni di circolazione, società non lucrative, crisi finanziaria) riducono il perimetro a realtà stabili e effettivamente complesse.

Una volta qualificata come emittente diffuso, la società ricade sotto la disciplina dell'art. 2325-bis c.c., che impone strutture organizzative rigide (consiglio di amministrazione con amministratori indipendenti, comitato per il controllo interno, revisori), trasparenza nei compensi, informativa sugli assetti proprietari, e vincoli sulla revoca degli amministratori. Questo regime, pur meno severo di quello Consob per le quotate, rappresenta un salto qualitativo di complessità normativa.

Quando si applica

La norma opera automaticamente quando l'organo amministrativo (o il revisore) certifichi il raggiungimento dei presupposti. Tipicamente si applica:

  • al momento in cui il numero di azionisti supera 500 (al netto delle esclusioni) e la loro partecipazione collettiva tocca il 5%;
  • a seguito di una ricapitalizzazione che introduca nuovi azionisti diffusi o aumenti la quota collettiva;
  • dopo una deliberazione di aumento di capitale con sottoscrizione pubblica.

Non si applica se uno qualsiasi dei presupposti viene meno (ad es., se gli azionisti scendono a 499, o se le limitazioni di circolazione vengono reintrodotte ex post).

Connessioni normative

Art. 2325-bis c.c. definisce la disciplina di corporate governance cui è assoggettata l'emittente diffuso. Art. 2435-bis c.c. fornisce i tre criteri dimensionali (dipendenti, ricavi, attivo). Art. 2426 c.c. regolamenta le informazioni da inserire nella nota integrativa in merito ai riassetti azionari e ai limiti di circolazione. D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 contiene le norme transitorie e interpretative sulla classe. Artt. 143-173 TUDA (Testo Unico delle Disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) disciplinano ulteriormente i soggetti che emettono strumenti diffusi al pubblico in via continuativa.

Casi pratici

Caso 1: Ingresso di nuovi azionisti

Tizio fonda una spa di software con 100 iniziali azionisti a pari titolo. Nel 2015 lancia un aumento di capitale riservato al pubblico per finanziare espansione; sottoscrivono altre 450 persone in piccole quote. La società raggiunge 550 azionisti; alla comunicazione del nuovo assetto al Registro Imprese, gli amministratori verificano che gli azionisti con > 3% sono soltanto 8 (con 12% complessivo), cosicché gli altri 542 detengono l'88%, ampiamente sopra il 5%. La società diviene emittente diffuso e deve istituire un comitato per il controllo interno, introducendo due amministratori indipendenti entro 180 giorni.

Caso 2: Rimettimento in discussione

Caio eredita una partecipazione del 4% in una spa di consulenza che già era emittente diffuso (600 azionisti, 4,2% in capo ai minori). Due anni dopo, un azionista principale acquista (al di fuori della norma) le quote di 120 piccoli azionisti, abbassando il numero a 480 soggetti residuali. Caio segnala al consiglio che la qualifica viene meno, giacché 480 < 500. La società non è più emittente diffuso, ma dovrà continuare ad applicare il regime art. 2325-bis (con eccezioni su amministratori indipendenti e comitati) fino a una deliberazione di assemblea che esplicitamente revochi le norme suddette.

Domande frequenti

Cosa significa che gli azionisti sono "più del 3%" nella definizione di emittente diffuso?

L'art. 2325-ter c.c. esclude dal conteggio dei 500+ azionisti coloro che detengono una partecipazione singola superiore al 3% del capitale. Serve a evitare distorsioni: se Tizio ha il 5% non si conta, ma i suoi mini-azionisti sì.

Se una società ha 800 azionisti ma il 5% complessivamente sono solo il 3%, è emittente diffuso?

No. È richiesto che gli azionisti (over 500, al netto dei > 3%) detengano **almeno il 5%** del capitale. Se detengono il 3% mancano i presupposti; la società non scatta a emittente diffuso.

Una società in concordato può essere emittente diffuso?

No. L'art. 2325-ter c.c. esclude esplicitamente le società in amministrazione straordinaria, in concordato preventivo o in liquidazione giudiziale. La procedura di crisi sospende l'applicazione della disciplina.

Quali obblighi introduce la qualifica di emittente diffuso?

L'art. 2325-bis c.c. impone istituzioni di amministratori indipendenti, comitato per il controllo interno, revisori e trasparenza nei compensi dirigenziali. Non è quotata ma deve governarsi come una società complessa.

Se gli azionisti scendono sotto 500, la società cessa di essere emittente diffuso?

Sì, formalmente sì, ma la transizione è gestita da deliberazioni di assemblea. La norma non prevede ritorni automatici al regime ordinario; occorre una decisione esplicita della società di abrogare il regime di corporate governance.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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