Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 831 c.p.c. – Revocazione ed opposizione di terzo

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell’articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell’articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

La corte d’appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l’esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

San Rossore, addì 28 ottobre 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Grandi

In sintesi

  • Il lodo è revocabile nei casi dell'art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 (dolo, falso, documenti nuovi, pronuncia su cosa non domandata o ultrapetita).
  • Se la revocazione emerge durante il giudizio di nullità, il termine è sospeso fino alla decisione sulla nullità.
  • Il lodo è impugnabile per opposizione di terzo nei casi dell'art. 404 c.p.c.
  • Entrambe le impugnazioni si propongono davanti alla Corte d'appello del distretto della sede arbitrale.
  • La corte può riunire le tre impugnazioni (nullità, revocazione, opposizione di terzo) se lo stato della causa lo consente.
Indice dei contenuti

Il lodo arbitrale può essere revocato per dolo, falso o scoperta di documenti decisivi, e impugnato per opposizione di terzo pregiudicato dalla decisione.

Ratio

L'art. 831 c.p.c. estende al lodo arbitrale due rimedi straordinari tipici delle sentenze giudiziarie: la revocazione e l'opposizione di terzo. La ratio è garantire alla parte lesa da vizi particolarmente gravi (dolo, falsità, scoperta di documenti decisivi) o al terzo pregiudicato dal lodo uno strumento di reazione autonomo rispetto all'impugnazione per nullità.

L'inciso «nonostante qualsiasi rinuncia» evidenzia il carattere inderogabile di questi rimedi per i motivi elencati: le parti non possono rinunziarvi preventivamente, a tutela di valori processuali fondamentali (lealtà, verità, integrità del contraddittorio).

Analisi

Il primo comma limita la revocazione del lodo ai motivi di cui all'art. 395 nn. 1 (dolo di una parte che ha influito sulla decisione), 2 (prove riconosciute false), 3 (scoperta di documenti decisivi che non si sono potuti produrre), 6 (pronuncia su cosa non domandata o ultrapetita). Sono esclusi i motivi nn. 4 e 5 dell'art. 395 (contrasto di giudicati, dolo del giudice), non applicabili alla sede arbitrale.

Il secondo comma prevede una sospensione del termine per la revocazione quando i motivi emergono durante un pendente giudizio di nullità: il termine è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla nullità. Questa regola evita duplicazioni e consente alla parte di concentrare le proprie difese.

Il terzo e quarto comma disciplinano l'opposizione di terzo, che segue le forme e i termini del libro secondo, davanti alla medesima Corte d'appello competente per l'impugnazione per nullità. Il quinto comma prevede la possibilità di riunire i tre giudizi (nullità, revocazione, opposizione di terzo) ove lo stato della causa già instaurata lo consenta: si tratta di una facoltà della corte, non di un obbligo.

Quando si applica

La revocazione è lo strumento appropriato quando, dopo la pronuncia del lodo, emergono elementi che dimostrano che la decisione è stata condizionata da comportamenti fraudolenti o da prove false. L'opposizione di terzo tutela chi non ha partecipato al procedimento arbitrale ma subisce un pregiudizio diretto dalla decisione (es. creditore che vede i propri beni sottrarsi per effetto del lodo).

I termini per la revocazione sono quelli dell'art. 396 c.p.c. (30 giorni dalla scoperta del dolo o del falso, o dalla scoperta del documento), mentre l'opposizione di terzo ordinaria non ha termini di decadenza.

Connessioni

La norma richiama espressamente l'art. 395 (motivi di revocazione delle sentenze) e l'art. 404 (opposizione di terzo). Si collega all'art. 827 (sistema delle impugnazioni), art. 828 (competenza della Corte d'appello), art. 830 (decisione della corte). Sul piano sistematico, i rimedi dell'art. 831 si integrano con l'impugnazione per nullità senza sovrapporsi: ciascuno presidia un diverso tipo di vizio.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio sono parti di un lodo arbitrale che condanna Tizio al risarcimento di 100.000 euro. Un anno dopo la pronuncia, Tizio scopre che Caio aveva prodotto nel procedimento un documento contrattuale falsificato, che era stato determinante per la decisione degli arbitri. Il falso documentale (ipotesi dell'art. 395 n. 2) giustifica la revocazione del lodo: Tizio propone domanda di revocazione davanti alla Corte d'appello del distretto arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta del falso, chiedendo la revoca del lodo e la riapertura della controversia.

Caso 2: Mevio è creditore di Sempronio per un debito di 80.000 euro

Sempronio e Filano, suo debitore, concludono un arbitrato fittizio con un lodo che trasferisce a Filano beni di Sempronio che avrebbero potuto essere pignorati da Mevio. Mevio, terzo estraneo all'arbitrato, subisce un pregiudizio giuridico diretto: può proporre opposizione di terzo (art. 404 c.p.c.) davanti alla Corte d'appello competente, chiedendo che il lodo sia dichiarato inefficace nei suoi confronti per aver pregiudicato fraudolentemente le sue ragioni creditorie.

Domande frequenti

Posso far revocare un lodo arbitrale se scopro che l'altra parte mi ha ingannato?

Sì, se il dolo della parte avversaria ha influito sulla decisione degli arbitri. La revocazione va proposta davanti alla Corte d'appello entro 30 giorni dalla scoperta del dolo.

Quali sono i motivi per cui è possibile revocare un lodo arbitrale?

I motivi sono quelli dell'art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6: dolo di una parte che ha influito sulla decisione, prove riconosciute false, scoperta di documenti decisivi non producibili in precedenza, pronuncia su cosa non domandata o ultrapetita.

Un terzo estraneo all'arbitrato può impugnare un lodo che lo danneggia?

Sì, tramite l'opposizione di terzo nei casi previsti dall'art. 404 c.p.c. Il terzo che subisce un pregiudizio giuridico diretto dal lodo altrui può proporre questo rimedio davanti alla Corte d'appello del distretto arbitrale.

Se sto già impugnando il lodo per nullità e scopro un motivo di revocazione, cosa faccio?

Il termine per la revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla nullità. Potete proporre la revocazione dopo la definizione del giudizio di nullità senza rischiare la decadenza.

La Corte d'appello può trattare nello stesso processo l'impugnazione per nullità e quella per revocazione?

Sì, la corte ha la facoltà (non l'obbligo) di riunire i procedimenti di nullità, revocazione e opposizione di terzo, se lo stato della causa già instaurata consente la trattazione congiunta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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