Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 824 c.p.c. – Originali e copie del lodo
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali.
Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una
copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci
giorni dalla sottoscrizione del lodo.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 823 - Art. 823 c.p.c.: Deliberazione e requisiti del lodo→Cod. proc. civ. art. 824-bis - bis Codice di Procedura Civile: . (Efficacia del lodo→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 825 Codice di Procedura Civile: Deposito del lodo→Articolo 822 Codice di Procedura Civile: Norme per la deliberazione→Articolo 826 Codice di Procedura Civile: Correzione del lodo→Art. 821 c.p.c.: Rilevanza del decorso del termine→Articolo 827 Codice di Procedura Civile: Mezzi di impugnazione→Articolo 820 Codice di Procedura Civile: Termine per la decisione→Articolo 828 Codice di Procedura Civile: Impugnazione per nullità
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali e ne danno comunicazione alle parti entro dieci giorni dalla sottoscrizione.
Ratio
L'art. 824 c.p.c. disciplina la fase conclusiva del procedimento arbitrale dal lato degli arbitri: la redazione degli originali e la loro comunicazione alle parti. La norma persegue un duplice obiettivo: garantire la certezza del documento (tramite la redazione in originali) e assicurare che le parti abbiano tempestivamente conoscenza ufficiale della decisione, presupposto necessario per l'esercizio dei diritti processuali successivi (deposito del lodo, impugnazione, esecuzione).
Analisi
Il primo comma lascia liberi gli arbitri sul numero di originali: possono redigerne uno solo (che resta agli arbitri o viene depositato) o più originali, uno per ciascuna parte. La prassi prevalente è la redazione di un numero di originali corrispondente al numero delle parti più uno per il deposito. Il secondo comma regola la comunicazione: può essere effettuata mediante consegna diretta di un originale o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri. Il termine è di dieci giorni dalla sottoscrizione: termine ordinatorio, la cui violazione non invalida il lodo ma può rilevare ai fini della responsabilità degli arbitri. La comunicazione a mezzo raccomandata è espressamente prevista come modalità alternativa.
Quando si applica
La norma governa ogni lodo rituale, definitivo o parziale. Il momento della comunicazione è importante perché da essa decorrono i termini per alcune attività successive: il deposito del lodo ai sensi dell'art. 825 c.p.c. deve avvenire entro un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione, mentre i termini per l'impugnazione ex art. 828 decorrono dalla notificazione del lodo (che è atto distinto dalla mera comunicazione ex art. 824).
Connessioni
Art. 823 c.p.c. (sottoscrizione del lodo); art. 825 c.p.c. (deposito del lodo per l'exequatur); art. 828 c.p.c. (impugnazione per nullità, con termine che decorre dalla notificazione); art. 2702 c.c. (efficacia probatoria della scrittura privata autenticata, per analogia con la copia conforme). La distinzione tra comunicazione ex art. 824 e notificazione ex art. 828 è fondamentale per la decorrenza dei termini d'impugnazione.
Casi pratici
Caso 1: Gli arbitri sottoscrivono il lodo definitivo il 15 marzo
Devono comunicarlo a Tizio e Caio entro il 25 marzo (dieci giorni). Gli arbitri consegnano a mano a ciascuna parte un originale del lodo. Tizio, che non è soddisfatto della decisione, vuole impugnare il lodo: sa che il termine per l'impugnazione ex art. 828 c.p.c. decorre non dalla comunicazione ma dalla notificazione formale del lodo, che dovrà essere effettuata secondo le norme ordinarie sulle notificazioni.
Caso 2: Caso 2
Sempronia è parte di un arbitrato e i tre arbitri sottoscrivono il lodo in date diverse: il terzo arbitro firma il 10 aprile. Gli arbitri inviano il lodo via raccomandata a Sempronia e a Mevio entro il 20 aprile. La comunicazione a mezzo raccomandata è espressamente prevista dall'art. 824, comma 2. Il termine di un anno per il deposito del lodo ai fini dell'exequatur ex art. 825 decorre dal 10 aprile, data dell'ultima sottoscrizione.
Domande frequenti
Entro quando gli arbitri devono comunicare il lodo alle parti?
Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo, ai sensi dell'art. 824, comma 2, c.p.c. Il termine è ordinatorio: la sua violazione non invalida il lodo ma può fondare una responsabilità degli arbitri.
Come avviene la comunicazione del lodo?
Gli arbitri consegnano a ciascuna parte un originale del lodo oppure una copia attestata conforme dagli stessi arbitri. La comunicazione può avvenire anche tramite spedizione in plico raccomandato.
Dal momento della comunicazione del lodo decorre il termine per impugnarlo?
No: il termine per l'impugnazione del lodo per nullità (art. 828 c.p.c.) decorre dalla notificazione del lodo, che è un atto distinto e formale rispetto alla comunicazione. La comunicazione ex art. 824 è un adempimento degli arbitri; la notificazione è un atto di parte.
Il lodo deve essere redatto in tanti originali quante sono le parti?
La legge non lo impone: l'art. 824, comma 1, lascia liberi gli arbitri di redigere il lodo in uno o più originali. Nella pratica si redige solitamente un originale per ciascuna parte più uno per il deposito, ma è una scelta organizzativa.
Entro quanto tempo va depositato il lodo al tribunale per ottenere l'exequatur?
Entro un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione, ai sensi dell'art. 825 c.p.c. Il deposito è necessario per ottenere l'esecutività del lodo; senza deposito il lodo non può essere posto in esecuzione forzata.