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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 813-bis c.p.c. – Decadenza degli arbitri

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se le parti non hanno diversamente convenuto, l’arbitro che omette o ritarda di compiere un atto

relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d’accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla

convenzione d’arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida

comunicata per mezzo di lettera raccomandata all’arbitro per ottenere l’atto, ciascuna delle parti può

proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell’articolo 810, secondo comma. Il presidente

sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l’omissione o il

ritardo, dichiara la decadenza dell’arbitro e provvede alla sua sostituzione.

(La norma si applicherà ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta

successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo che la prevede)

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In sintesi

  • La decadenza dell'arbitro può essere dichiarata dal presidente del tribunale per omissione o ritardo ingiustificato.
  • È necessaria una previa diffida raccomandata con termine di quindici giorni per l'adempimento.
  • Il presidente sente le parti e gli arbitri prima di provvedere con ordinanza non impugnabile.
  • Se accerta l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza e provvede alla sostituzione.
  • La norma si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. attuativo.

L'arbitro che omette o ritarda atti delle sue funzioni può essere dichiarato decaduto dal presidente del tribunale su ricorso di parte, previa diffida scritta.

Ratio

L'art. 813-bis colma una lacuna dell'ordinamento arbitrale, introducendo uno strumento specifico per rimediare all'inerzia o al ritardo degli arbitri. Prima di questa disposizione, la parte lesa dall'inattività dell'arbitro poteva solo ricorrere a rimedi indiretti (rinuncia concordata, accordo per la sostituzione) o attendere la scadenza del termine per la pronuncia del lodo ex art. 820. La norma bilancia la tutela dell'effettività del procedimento arbitrale con la garanzia di un contraddittorio sommario davanti al presidente del tribunale, che funge da organo di controllo esterno senza interferire nel merito.

Analisi

Il primo comma prevede la sostituzione volontaria — d'accordo tra le parti o da parte del terzo incaricato dalla convenzione — come rimedio primario e preferibile. Solo quando la sostituzione volontaria non sia possibile si attiva il meccanismo coattivo: la parte deve preventivamente diffidare l'arbitro via lettera raccomandata, assegnandogli un termine di quindici giorni per compiere l'atto omesso o ritardato. Decorso inutilmente il termine, ciascuna parte può proporre ricorso al presidente del tribunale competente ex art. 810, secondo comma. Il presidente, prima di decidere, sente le parti e gli arbitri, garantendo un minimo contraddittorio. Se accerta l'omissione o il ritardo — verifica di natura oggettiva, non valutativa — dichiara la decadenza dell'arbitro con ordinanza non impugnabile e provvede alla sua sostituzione. L'ordinanza è definitiva: contro di essa non sono ammessi rimedi ordinari.

Il secondo comma chiarisce che la norma si applica ai soli procedimenti in cui la domanda di arbitrato sia stata proposta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. attuativo.

Quando si applica

La norma trova applicazione quando un arbitro, senza giustificato motivo, omette o ritarda atti che gli competono: non convoca le riunioni, non redige la bozza di lodo, non partecipa alle deliberazioni. La parte interessata deve essere in grado di documentare l'omissione o il ritardo e la preventiva diffida rimasta senza esito.

Connessioni

L'art. 813-bis si coordina con l'art. 811 (sostituzione degli arbitri), con l'art. 810 (nomina, applicato per la sostituzione) e con l'art. 813-ter (responsabilità per i danni causati dall'omissione o ritardo doloso o gravemente colposo). La decadenza dichiarata ai sensi di questa norma è presupposto necessario per l'azione di responsabilità ex art. 813-ter, primo comma, n. 1.

Domande frequenti

Come posso fare se l'arbitro non compie gli atti del suo incarico?

Prima occorre inviargli una lettera raccomandata con diffida a compiere l'atto omesso entro quindici giorni. Se non adempie, si può proporre ricorso al presidente del tribunale competente per ottenere la dichiarazione di decadenza e la sostituzione.

Il presidente del tribunale deve ascoltare l'arbitro prima di dichiararlo decaduto?

Sì. L'art. 813-bis prevede che il presidente senta sia gli arbitri sia le parti prima di provvedere, garantendo un minimo contraddittorio nel procedimento camerale.

L'ordinanza di decadenza dell'arbitro è impugnabile?

No. La norma qualifica espressamente l'ordinanza come non impugnabile, rendendola definitiva una volta emessa.

Se le parti sono d'accordo, possono sostituire l'arbitro senza ricorrere al tribunale?

Sì. L'art. 813-bis prevede come rimedio primario la sostituzione consensuale d'accordo tra le parti o da parte del terzo incaricato dalla convenzione. Il ricorso al presidente è solo il rimedio residuale.

La decadenza per inerzia espone l'arbitro a risarcimento danni?

Sì, se l'omissione o il ritardo è doloso o gravemente colposo. L'art. 813-ter, primo comma, n. 1, prevede la responsabilità per danni dell'arbitro dichiarato decaduto per dolo o colpa grave.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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Redazione Legge in Chiaro
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