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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 742-bis c.p.c. – Ambito di applicazione degli articoli precedenti

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorche non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.

Articolo aggiunto dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

In sintesi

  • L'art. 742-bis c.p.c. estende le disposizioni del Capo VI sui procedimenti camerali a tutti i procedimenti in camera di consiglio.
  • L'applicazione è generale: vale anche per procedimenti non regolati dai capi precedenti del Titolo IV.
  • Non è necessario che il procedimento riguardi materia di famiglia o di stato delle persone.
  • La norma è stata introdotta dalla L. 14 luglio 1950, n. 581, colmando una lacuna originaria del codice.

Le norme sui procedimenti camerali si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, anche non disciplinati dai capi precedenti o estranei alla materia di famiglia.

Ratio

L'art. 742-bis c.p.c., inserito dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, ha una funzione essenzialmente sistematica: estendere il campo applicativo delle norme sui procedimenti in camera di consiglio (artt. 737-742 c.p.c.) a tutti i procedimenti che si svolgono nelle medesime forme, indipendentemente dalla materia trattata. Prima di questa disposizione era incerto se le regole dettate per i procedimenti camerali in materia di famiglia e di stato delle persone potessero applicarsi analogicamente ad altri procedimenti camerali; l'art. 742-bis ha risolto la questione in via legislativa, sancendo un'applicazione generalizzata.

Analisi

Il testo è composto da un'unica proposizione normativa: «Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.» La congiunzione «ancorché» ha valore concessivo-estensivo: la norma copre espressamente i casi che avrebbero potuto apparire al di fuori dell'originario ambito di applicazione.

Il riferimento al «presente capo» individua il Capo VI del Titolo IV del Libro IV del c.p.c., che comprende gli artt. 737-742-bis. Pertanto, tutte le disposizioni ivi contenute, reclamo, termini, forma del decreto, revocabilità, efficacia, si applicano uniformemente a qualunque procedimento che si svolga in camera di consiglio, sia esso previsto dal codice di rito, da leggi speciali o da norme di diritto civile sostanziale che rinviano alla forma camerale.

Quando si applica

La norma rileva in tutti i casi in cui una legge prevede che un giudice provveda «in camera di consiglio» senza però disciplinare analiticamente il procedimento. Esempi tipici: i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria (nomina di liquidatori, autorizzazioni assembleari), i procedimenti relativi alla pubblicazione di testamenti, le autorizzazioni patrimoniali previste da leggi speciali. In questi casi, il giudice applica in via diretta le norme degli artt. 737-742 c.p.c., senza necessità di ricorrere all'analogia.

La disposizione è particolarmente rilevante nell'interpretazione dei procedimenti camerali introdotti da leggi successive al 1942: ogni volta che il legislatore speciale prevede una forma camerale senza regolarne il dettaglio, l'art. 742-bis garantisce un quadro procedurale completo e uniforme.

Connessioni

L'art. 742-bis c.p.c. va letto in combinazione con tutti gli articoli del Capo VI (artt. 737-742) che vengono così estesi. Rilevanti sono anche l'art. 152 disp. att. c.p.c. e le disposizioni processuali di numerose leggi speciali che rinviano alla «camera di consiglio» come forma del procedimento. In materia societaria, vengono in rilievo i procedimenti del D.Lgs. 5/2003 e del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa).

Domande frequenti

Le regole del c.p.c. sui procedimenti camerali valgono anche per procedimenti previsti da leggi speciali?

Sì, grazie all'art. 742-bis c.p.c. le disposizioni del Capo VI si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, inclusi quelli disciplinati da leggi speciali che non dettano regole procedurali dettagliate.

Un procedimento camerale in materia societaria può essere reclamato?

Sì, per effetto dell'art. 742-bis c.p.c. si applica l'art. 739 c.p.c. sul reclamo, salvo che la legge speciale non preveda espressamente un diverso mezzo di impugnazione.

L'art. 742-bis è stato inserito nel codice originario del 1942?

No, la disposizione è stata aggiunta dalla L. 14 luglio 1950, n. 581 per colmare una lacuna normativa che generava incertezze applicative sui procedimenti camerali non in materia di famiglia.

Cosa si intende per «procedimenti in camera di consiglio»?

Sono procedimenti che si svolgono senza pubblica udienza, di norma su ricorso, con il giudice che provvede con decreto. Comprendono i procedimenti di volontaria giurisdizione e numerosi altri procedimenti speciali previsti dal codice o da leggi speciali.

Se una legge speciale regola solo parzialmente un procedimento camerale, le lacune si colmano con le norme del c.p.c.?

Sì, proprio questo è lo scopo dell'art. 742-bis c.p.c.: garantire un quadro procedurale completo applicando le norme degli artt. 737-742 alle parti non disciplinate dalla legge speciale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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