Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 707 c.p.c. – Comparizione personale delle parti

Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente, assistiti dal difensore.
  • La mancata comparizione o rinuncia del ricorrente determina l'inefficacia della domanda.
  • Se non compare il convenuto, il presidente può disporre la rinnovazione della notifica e rinviare l'udienza.
  • La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui vietava l'assistenza difensiva durante la comparizione.
Indice dei contenuti

L'articolo 707 c.p.c. impone la comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione giudiziale.

Ratio

L'articolo 707 c.p.c. riflette la natura peculiare del procedimento di separazione, in cui la presenza personale dei coniugi davanti al presidente è funzionale non solo al tentativo di conciliazione, ma anche alla raccolta diretta di informazioni indispensabili per i provvedimenti provvisori (affidamento dei figli, assegno, casa coniugale). La comparizione personale non è surrogabile dalla sola presenza del difensore: la legge richiede che i coniugi stessi si presentino e rispondano delle proprie intenzioni.

La sanzione dell'inefficacia per la mancata comparizione del ricorrente è particolarmente severa e traduce in termini processuali la valutazione legislativa circa la serietà della volontà di separarsi.

Analisi

Il primo comma impone la comparizione personale dei coniugi con l'assistenza del difensore. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151/1971, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui inibiva ai coniugi comparsi, in caso di mancata conciliazione, di essere assistiti dai rispettivi difensori. Pertanto, sia nella fase di tentativo di conciliazione sia in quella successiva, i coniugi hanno diritto alla presenza del proprio avvocato.

Il secondo comma sancisce l'inefficacia della domanda qualora il ricorrente non si presenti o rinunci: si tratta di una decadenza automatica, che impedisce la prosecuzione del procedimento e obbliga il ricorrente a introdurre ex novo la domanda. Il terzo comma offre invece al giudice uno strumento di flessibilità quando è il convenuto a non comparire: il presidente può fissare una nuova data e ordinare la rinnovazione della notifica, consentendo così un secondo tentativo di coinvolgere il coniuge convenuto.

Quando si applica

La norma si applica a ogni procedimento di separazione giudiziale introdotto ai sensi dell'art. 706 c.p.c. La comparizione è richiesta per l'udienza presidenziale; nelle successive fasi del giudizio (davanti al giudice istruttore) la presenza personale non è obbligatoria salvo diversa disposizione. Il principio della comparizione personale è richiamato anche nei procedimenti di divorzio, con le opportune variazioni.

Connessioni

Norme collegate: art. 706 c.p.c. (forma della domanda), art. 708 c.p.c. (tentativo di conciliazione e provvedimenti presidenziali), art. 181 c.p.c. (mancata comparizione delle parti). Sul piano sostanziale: artt. 150-158 c.c. La sentenza Corte Cost. n. 151/1971 è fondamentale per comprendere i limiti attuali della norma. Per i procedimenti di divorzio, si richiama l'art. 4 della L. 898/1970.

Casi pratici

Caso 1: Tizio ha depositato ricorso per separazione giudiziale contro Tizia

All'udienza presidenziale fissata ai sensi dell'art. 706, terzo comma, Tizio non si presenta per sopraggiunta indisposizione, senza comunicare nulla al tribunale né rinunciare formalmente alla domanda. Ai sensi dell'art. 707, secondo comma, il presidente dichiara l'inefficacia della domanda: Tizio dovrà instaurare ex novo il procedimento di separazione, con nuovi termini e nuovi costi. L'avvocato di Tizio avrebbe dovuto richiedere il rinvio per legittimo impedimento prima dell'udienza.

Caso 2: Caio ha proposto ricorso per separazione contro Sempronia

All'udienza presidenziale Sempronia non compare, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto presidenziale. Il presidente, ritenuta la possibilità di un vizio nella notifica o di un impedimento, fissa con decreto una nuova udienza e ordina la rinnovazione della notifica a Sempronia. In tal modo si garantisce a Sempronia una seconda opportunità di partecipare al procedimento, prima di procedere oltre in sua assenza.

Domande frequenti

Devo presentarmi personalmente all'udienza di separazione o basta il mio avvocato?

Sì, la comparizione personale è obbligatoria ai sensi dell'art. 707 c.p.c. Il coniuge deve presentarsi davanti al presidente insieme al proprio difensore. La sola presenza dell'avvocato non è sufficiente.

Cosa succede se il ricorrente non si presenta all'udienza presidenziale?

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda di separazione perde efficacia (art. 707, secondo comma). Occorre instaurare ex novo il procedimento.

Se il convenuto non compare, il procedimento si blocca?

No. Il presidente può fissare una nuova udienza e ordinare la rinnovazione della notifica (art. 707, terzo comma). Se il convenuto non compare neanche alla seconda udienza, il procedimento prosegue in sua assenza.

Posso farmi rappresentare da qualcuno all'udienza presidenziale di separazione?

No, la comparizione deve essere personale. Non è ammessa la rappresentanza processuale per l'udienza davanti al presidente nel procedimento di separazione giudiziale, salvo casi di documentato e grave impedimento valutati dal giudice.

Il mio avvocato può parlare durante l'udienza presidenziale?

Sì. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 151/1971, i coniugi hanno diritto di essere assistiti dai propri difensori anche durante e dopo il tentativo di conciliazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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