Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 704 c.p.c. – Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest’ultimo.
La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703 .
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 703 - Art. 703 c.p.c.: Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel→Cod. proc. civ. art. 705 - Art. 705 c.p.c.: Divieto di proporre giudizio petitorio→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 702 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 706 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda→Articolo 701 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 707 c.p.c.: Comparizione personale delle parti→Articolo 700 Codice di Procedura Civile: Condizioni per la concessione→Art. 708 c.p.c.: Tentativo di conciliazione, provvedimenti del p→Art. 699 c.p.c.: Istruzione preventiva in corso di causa
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 704 c.p.c. regola le domande possessorie proposte durante la pendenza di un giudizio petitorio già in corso tra le stesse parti.
Ratio
L'articolo 704 c.p.c. risolve il conflitto di competenza che può insorgere quando, in pendenza di un giudizio petitorio (ossia relativo al diritto sul bene, ad esempio la proprietà), si verificano fatti che incidono sul possesso. La norma stabilisce una regola di concentrazione processuale: il giudice del petitorio, già investito della controversia sul diritto, è competente anche per le domande possessorie relative a fatti sopravvenuti nel corso di quel giudizio.
La ratio è evitare la duplicazione di procedimenti tra le stesse parti sul medesimo bene e garantire una gestione coordinata delle questioni di diritto e di fatto.
Analisi
Il primo comma prevede la regola generale: ogni domanda possessoria relativa a fatti avvenuti durante la pendenza del giudizio petitorio deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo. Si tratta di una deroga alla competenza ordinaria ex art. 21 c.p.c., che attribuisce la competenza possessoria al giudice del locus rei sitae o del fatto.
Il secondo comma introduce un'eccezione per la reintegrazione: in caso di spoglio particolarmente urgente, la parte può comunque rivolgersi al giudice possessorio ex art. 703 c.p.c., che emette i provvedimenti temporanei indispensabili. Successivamente, il giudizio prosegue davanti al giudice petitorio, con facoltà di ciascuna parte di riassumere la causa in quella sede. Il meccanismo bilancia l'esigenza di tutela urgente con quella di concentrazione processuale.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente quando: (a) è già in corso un giudizio petitorio tra le stesse parti; (b) dopo l'inizio di quel giudizio si verificano fatti lesivi del possesso (spoglio o molestia). Se i fatti possessori precedono l'instaurazione del petitorio, si applicano le regole ordinarie dell'art. 703 c.p.c.
È importante sottolineare che la prevenzione del giudizio petitorio (anteriorità della domanda petitoria) è il presupposto applicativo dell'art. 704. In assenza di un petitorio già pendente, si seguono le regole generali.
Connessioni
Articoli strettamente correlati: art. 703 c.p.c. (procedimento possessorio ordinario), art. 705 c.p.c. (divieto di proporre il petitorio in pendenza del possessorio), art. 21 c.p.c. (competenza possessoria). Sul piano sostanziale: artt. 1168-1170 c.c. (azioni possessorie), art. 948 c.c. (azione di rivendicazione). La norma riflette il principio generale del simultaneus processus applicato alle controversie possessorie e petitorie tra le stesse parti.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ha instaurato un giudizio petitorio contro Caio per rivendicare la proprietà di un immobile. Nelle more del giudizio, Caio pone in essere uno spoglio violento ai danni di Tizio, escludendolo dall'immobile. Tizio vorrebbe ottenere subito la reintegrazione. Ai sensi dell'art. 704, secondo comma, Tizio può rivolgersi al giudice competente ex art. 703 per i provvedimenti temporanei urgenti, ottenendo un'ordinanza di reintegrazione. Successivamente, entrambe le parti possono proseguire il giudizio petitorio originario davanti al giudice già investito della causa.
Caso 2: Caso 2
Sempronio ha convenuto Mevio in un giudizio di accertamento della proprietà di un fondo. Durante la causa, Mevio comincia a molestare Sempronio nel godimento del bene con turbative continue. Sempronio, applicando il primo comma dell'art. 704, propone la domanda di manutenzione nel possesso direttamente davanti al giudice che già conosce il petitorio, invece di instaurare un procedimento separato. In questo modo il giudice può valutare tutti gli aspetti della controversia in modo coordinato, evitando decisioni contraddittorie.
Domande frequenti
Se sono già in giudizio per la proprietà di un bene e subisco uno spoglio, dove devo ricorrere?
Di regola, la domanda possessoria va proposta davanti al giudice che già conosce il giudizio petitorio (art. 704, primo comma). Per ragioni d'urgenza si può però ricorrere al giudice possessorio ex art. 703, con successiva prosecuzione davanti al giudice petitorio.
Cosa si intende per 'giudizio petitorio'?
Il giudizio petitorio è quello avente ad oggetto il diritto reale sul bene (proprietà, usufrutto, ecc.), contrapposto al giudizio possessorio che tutela il possesso indipendentemente dal diritto.
Il giudice petitorio può emettere provvedimenti d'urgenza sul possesso?
Sì, il giudice del petitorio è competente per le domande possessorie sopravvenute e può emettere i provvedimenti cautelari necessari secondo la disciplina applicabile.
L'art. 704 si applica anche se il giudizio petitorio è in appello?
La norma fa riferimento alla pendenza del giudizio petitorio senza distinzione di grado. In linea di principio, la concentrazione davanti al giudice investito del petitorio si applica anche in fase di appello, salva verifica del caso concreto.
Se lo spoglio avviene prima dell'instaurazione del giudizio petitorio, si applica l'art. 704?
No. L'art. 704 presuppone che il giudizio petitorio sia già pendente quando si verificano i fatti possessori. Se lo spoglio è anteriore, si seguono le regole ordinarie dell'art. 703 c.p.c.