← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 704 c.p.c. – Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve

essere proposta davanti al giudice di quest’ultimo.

La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo

703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio

dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703.

In sintesi

  • Le domande possessorie per fatti sopravvenuti durante un giudizio petitorio si propongono davanti al giudice di quest'ultimo.
  • La reintegrazione può tuttavia essere chiesta in via d'urgenza al giudice competente ex art. 703 c.p.c.
  • In tal caso ciascuna delle parti può poi proseguire il giudizio davanti al giudice petitorio.
  • Il meccanismo evita la proliferazione di giudizi paralleli tra le stesse parti sullo stesso bene.

L'articolo 704 c.p.c. regola le domande possessorie proposte durante la pendenza di un giudizio petitorio già in corso tra le stesse parti.

Ratio

L'articolo 704 c.p.c. risolve il conflitto di competenza che può insorgere quando, in pendenza di un giudizio petitorio (ossia relativo al diritto sul bene, ad esempio la proprietà), si verificano fatti che incidono sul possesso. La norma stabilisce una regola di concentrazione processuale: il giudice del petitorio, già investito della controversia sul diritto, è competente anche per le domande possessorie relative a fatti sopravvenuti nel corso di quel giudizio.

La ratio è evitare la duplicazione di procedimenti tra le stesse parti sul medesimo bene e garantire una gestione coordinata delle questioni di diritto e di fatto.

Analisi

Il primo comma prevede la regola generale: ogni domanda possessoria relativa a fatti avvenuti durante la pendenza del giudizio petitorio deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo. Si tratta di una deroga alla competenza ordinaria ex art. 21 c.p.c., che attribuisce la competenza possessoria al giudice del locus rei sitae o del fatto.

Il secondo comma introduce un'eccezione per la reintegrazione: in caso di spoglio particolarmente urgente, la parte può comunque rivolgersi al giudice possessorio ex art. 703 c.p.c., che emette i provvedimenti temporanei indispensabili. Successivamente, il giudizio prosegue davanti al giudice petitorio, con facoltà di ciascuna parte di riassumere la causa in quella sede. Il meccanismo bilancia l'esigenza di tutela urgente con quella di concentrazione processuale.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente quando: (a) è già in corso un giudizio petitorio tra le stesse parti; (b) dopo l'inizio di quel giudizio si verificano fatti lesivi del possesso (spoglio o molestia). Se i fatti possessori precedono l'instaurazione del petitorio, si applicano le regole ordinarie dell'art. 703 c.p.c.

È importante sottolineare che la prevenzione del giudizio petitorio (anteriorità della domanda petitoria) è il presupposto applicativo dell'art. 704. In assenza di un petitorio già pendente, si seguono le regole generali.

Connessioni

Articoli strettamente correlati: art. 703 c.p.c. (procedimento possessorio ordinario), art. 705 c.p.c. (divieto di proporre il petitorio in pendenza del possessorio), art. 21 c.p.c. (competenza possessoria). Sul piano sostanziale: artt. 1168-1170 c.c. (azioni possessorie), art. 948 c.c. (azione di rivendicazione). La norma riflette il principio generale del simultaneus processus applicato alle controversie possessorie e petitorie tra le stesse parti.

Domande frequenti

Se sono già in giudizio per la proprietà di un bene e subisco uno spoglio, dove devo ricorrere?

Di regola, la domanda possessoria va proposta davanti al giudice che già conosce il giudizio petitorio (art. 704, primo comma). Per ragioni d'urgenza si può però ricorrere al giudice possessorio ex art. 703, con successiva prosecuzione davanti al giudice petitorio.

Cosa si intende per 'giudizio petitorio'?

Il giudizio petitorio è quello avente ad oggetto il diritto reale sul bene (proprietà, usufrutto, ecc.), contrapposto al giudizio possessorio che tutela il possesso indipendentemente dal diritto.

Il giudice petitorio può emettere provvedimenti d'urgenza sul possesso?

Sì, il giudice del petitorio è competente per le domande possessorie sopravvenute e può emettere i provvedimenti cautelari necessari secondo la disciplina applicabile.

L'art. 704 si applica anche se il giudizio petitorio è in appello?

La norma fa riferimento alla pendenza del giudizio petitorio senza distinzione di grado. In linea di principio, la concentrazione davanti al giudice investito del petitorio si applica anche in fase di appello, salva verifica del caso concreto.

Se lo spoglio avviene prima dell'instaurazione del giudizio petitorio, si applica l'art. 704?

No. L'art. 704 presuppone che il giudizio petitorio sia già pendente quando si verificano i fatti possessori. Se lo spoglio è anteriore, si seguono le regole ordinarie dell'art. 703 c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.