Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 696-bis c.p.c. – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili. Il conferimento dell’incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest’ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l’espletamento della consulenza.

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Il procedimento è definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell’onorario e delle spese dell’ausiliario.

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In sintesi

  • Non richiede il requisito dell'urgenza, a differenza dell'art. 696 c.p.c.
  • Finalità conciliativa: il consulente tenta la composizione della lite prima di depositare la relazione.
  • In caso di conciliazione, il verbale ha efficacia di titolo esecutivo per espropriazione, esecuzione in forma specifica e iscrizione di ipoteca giudiziale.
  • Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro.
  • Se la conciliazione fallisce, la relazione del consulente può essere acquisita nel giudizio di merito.
Indice dei contenuti

La consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. può essere richiesta senza urgenza per accertare crediti da inadempimento o illecito, con tentativo obbligatorio di conciliazione.

Ratio

L'articolo 696-bis c.p.c., introdotto dalla l. 80/2005, rappresenta una delle innovazioni più significative nel campo della tutela cautelare-probatoria. A differenza dell'ATP classico (art. 696), che richiede l'urgenza e mira alla pura conservazione della prova, il 696-bis persegue una finalità deflattiva del contenzioso: affidare a un consulente tecnico il doppio compito di accertare tecnicamente la situazione e favorire una soluzione negoziale stragiudiziale. L'istituto si inserisce nel più ampio sistema di ADR (Alternative Dispute Resolution) che il legislatore ha progressivamente valorizzato.

L'esenzione dall'imposta di registro per il verbale di conciliazione e l'attribuzione dell'efficacia di titolo esecutivo con decreto giudiziale costituiscono incentivi concreti a utilizzare questo strumento come alternativa al giudizio ordinario.

Analisi

Il primo comma individua l'oggetto: accertamento di crediti derivanti da mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. L'assenza del requisito dell'urgenza distingue nettamente questo strumento dall'art. 696. Il consulente non si limita a descrivere e valutare: deve tentare, «ove possibile», la conciliazione prima di depositare la relazione. Questo tentativo non è pro forma: il consulente svolge un ruolo quasi mediatorio, illustrando alle parti le proprie valutazioni tecniche per favorire un accordo.

Se la conciliazione riesce, si forma il verbale che il giudice rende titolo esecutivo con decreto, consentendo all'avente diritto di procedere a espropriazione, esecuzione in forma specifica e iscrizione di ipoteca giudiziale. L'esenzione dall'imposta di registro (ultimo periodo del terzo comma) rende la conciliazione economicamente conveniente. Se la conciliazione non riesce, la relazione depositata può essere acquisita nel successivo giudizio di merito su richiesta di ciascuna parte, evitando la duplicazione di una nuova CTU. Si applicano gli artt. 191-197 c.p.c. in quanto compatibili.

Quando si applica

Il 696-bis è uno strumento elettivo per le controversie in materia di: responsabilità contrattuale (appalto, fornitura, prestazioni professionali), responsabilità aquiliana (incidenti stradali, danni da prodotti difettosi, responsabilità medica), sinistri con danni quantificabili tecnicamente. Non è limitato a situazioni urgenti: può essere utilizzato come strumento deflattivo anche quando i tempi del processo ordinario sarebbero accessibili.

Connessioni

L'art. 696-bis c.p.c. si collega all'art. 696 (ATP con urgenza), all'art. 698 (efficacia delle prove preventive), agli artt. 191-197 (disciplina della CTU nel merito). Il verbale di conciliazione con efficacia esecutiva si ricollega agli artt. 474-476 c.p.c. sui titoli esecutivi. In materia di responsabilità medica, l'art. 8 l. 24/2017 (legge Gelli-Bianco) ha introdotto l'obbligo di esperire preliminarmente il 696-bis o la mediazione come condizioni di procedibilità.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio commissiona a Caio, imprenditore edile, la ristrutturazione della propria abitazione. A lavori ultimati, Tizio riscontra numerosi vizi costruttivi. Senza urgenza particolare ma volendo evitare un lungo processo, Tizio propone istanza ex art. 696-bis c.p.c. Il consulente nominato dal giudice ispeziona l'immobile, quantifica i difetti e prima di depositare la relazione convoca le parti in un incontro di conciliazione. Caio, di fronte alla valutazione tecnica sfavorevole, accetta di pagare 15.000 euro a Tizio. Si forma verbale di conciliazione che il giudice dichiara titolo esecutivo con decreto.

Caso 2: Caso 2

Sempronio ha subito lesioni in un incidente stradale causato da Mevio e vuole accertare i danni permanenti. Ricorre al 696-bis per ottenere una perizia medico-legale senza dover aspettare un processo. Il consulente tenta la conciliazione con l'assicurazione di Mevio: l'assicurazione offre 20.000 euro, ma Sempronio ritiene la somma insufficiente. La conciliazione fallisce. La relazione medico-legale viene acquisita nel successivo giudizio di merito, evitando la nomina di un nuovo CTU e riducendo significativamente i tempi processuali.

Domande frequenti

La consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis richiede urgenza?

No, è questo il tratto distintivo rispetto all'art. 696: il 696-bis può essere utilizzato indipendentemente dall'urgenza, purché si tratti di crediti da inadempimento contrattuale o fatto illecito.

Cosa fa il consulente tecnico nel procedimento ex art. 696-bis?

Il consulente accerta tecnicamente la situazione e, prima di depositare la relazione, tenta la conciliazione tra le parti illustrando le proprie valutazioni.

Se le parti si conciliano, il verbale ha valore esecutivo?

Sì. Il giudice attribuisce con decreto al verbale di conciliazione efficacia di titolo esecutivo, utilizzabile per espropriazione, esecuzione in forma specifica e iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il verbale di conciliazione è soggetto all'imposta di registro?

No, la legge prevede espressamente l'esenzione dall'imposta di registro per il verbale di conciliazione formatosi in questo procedimento.

Se la conciliazione fallisce, si deve ricominciare tutto da capo nel giudizio di merito?

No. Ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito, evitando la duplicazione della perizia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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