In sintesi
- Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri, la domanda cautelare si propone al giudice del merito ordinario.
- La regola vale sia per gli arbitri rituali sia per quelli non rituali (irrituali).
- La stessa competenza si applica quando è già pendente il giudizio arbitrale.
- Il giudice ordinario conserva la competenza cautelare nonostante la devoluzione ad arbitri.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 669-quinquies c.p.c. – Competenza in caso di clausola compromissoria, il compromesso e di dipendenza del giudizio arbitrale
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall’articolo 818, primo comma.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 669-quinquies c.p.c. attribuisce la competenza cautelare al giudice del merito anche quando la controversia è devoluta ad arbitri o è pendente un giudizio arbitrale.
Ratio
L'art. 669-quinquies c.p.c. risolve un potenziale vuoto di tutela: gli arbitri, per la loro natura privata e per i limiti dei poteri loro attribuiti dalla legge, non possono emettere provvedimenti cautelari coercitivi (salvo quanto previsto dall'art. 818 c.p.c. per specifici poteri istruttori). Se la controversia fosse interamente devoluta alla cognizione arbitrale, le parti si troverebbero prive di tutela cautelare urgente. Il legislatore ha quindi mantenuto in capo al giudice ordinario la competenza cautelare, anche quando il merito spetta agli arbitri.
La scelta di individuare la competenza nel giudice che sarebbe stato competente per il merito in assenza della clausola compromissoria garantisce un collegamento funzionale tra la misura cautelare e il futuro lodo arbitrale, permettendo una valutazione coerente del fumus boni iuris.
Analisi
La norma è sintetica ma densa di contenuto. Prevede tre ipotesi alternative: (1) presenza di clausola compromissoria nel contratto, che affida future controversie ad arbitri; (2) compromesso già stipulato per una specifica lite; (3) pendenza del giudizio arbitrale già avviato. In tutte e tre le ipotesi, la domanda cautelare si propone al giudice ordinario che sarebbe stato competente per il merito in assenza dell'accordo arbitrale. Il riferimento agli arbitri 'anche non rituali' chiarisce che la norma si applica anche all'arbitrato irrituale o libero, non solo a quello rituale disciplinato dal codice.
Dopo la riforma dell'arbitrato del 2006 (D.Lgs. 40/2006), gli arbitri possono conferire efficacia di titolo esecutivo al lodo, ma restano comunque privi del potere di adottare misure cautelari coercitive, confermando la centralità del giudice ordinario in questo ambito.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un contratto contiene una clausola arbitrale e una parte necessita di un provvedimento d'urgenza: ad esempio, un contratto di licenza con clausola compromissoria, nel quale una parte teme la divulgazione di segreti industriali e chiede un'inibitoria urgente. Nonostante la futura controversia contrattuale spetti agli arbitri, il provvedimento cautelare si chiede al tribunale ordinario competente.
La norma si applica anche nella fase iniziale del giudizio arbitrale, quando è già stato nominato il collegio ma il lodo non è ancora stato emesso: la parte può comunque rivolgersi al giudice ordinario per misure cautelari urgenti, senza attendere la decisione degli arbitri.
Connessioni
L'art. 669-quinquies si coordina con gli artt. 669-ter e 669-quater per le regole di competenza, con l'art. 669-novies per l'inefficacia del provvedimento in caso di lodo che nega il diritto cautelare, con l'art. 818 c.p.c. sui poteri istruttori degli arbitri e con gli artt. 806-840 c.p.c. sull'arbitrato rituale. Il collegamento con l'art. 669-octies, sesto comma, è rilevante per l'avvio del procedimento arbitrale entro i termini perentori previsti in caso di provvedimento cautelare accolto.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio hanno stipulato un contratto di distribuzione esclusiva contenente una clausola che devolve ogni controversia ad un collegio arbitrale con sede a Milano. Tizio scopre che Caio sta vendendo i prodotti oggetto del contratto anche ad altri distributori, violando l'esclusiva. Non potendo attendere i tempi dell'arbitrato, Tizio presenta ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Milano (giudice che sarebbe stato competente per il merito in assenza della clausola arbitrale) chiedendo un'inibitoria urgente. Il Tribunale è competente ai sensi dell'art. 669-quinquies c.p.c. nonostante la clausola compromissoria.
Caso 2: Caso 2
Sempronio e Mevio hanno compromesso in arbitri rituali una lite concernente la proprietà di un macchinario industriale. Mentre il giudizio arbitrale è già pendente, il macchinario rischia di deteriorarsi per mancata manutenzione. Sempronio chiede al Tribunale competente il sequestro giudiziario del bene ai sensi dell'art. 670 c.p.c., invocando l'art. 669-quinquies c.p.c. Il giudice ordinario è competente a emettere la misura cautelare nonostante la pendenza del giudizio arbitrale, dovendo poi coordinare l'esito con il lodo che verrà pronunciato.
Domande frequenti
Se il mio contratto prevede l'arbitrato, posso comunque chiedere misure cautelari urgenti a un giudice?
Sì. L'art. 669-quinquies c.p.c. attribuisce sempre al giudice ordinario la competenza cautelare, anche quando la controversia è devoluta ad arbitri rituali o non rituali.
Gli arbitri possono emettere provvedimenti cautelari?
No, in linea generale. Gli arbitri non hanno il potere di adottare misure cautelari coercitive, che restano di competenza esclusiva del giudice ordinario.
Qual è il giudice competente per la domanda cautelare in caso di clausola arbitrale?
Il giudice che sarebbe stato competente per il merito della controversia in assenza della clausola compromissoria, secondo le ordinarie regole di competenza.
La domanda cautelare al giudice ordinario interferisce con il procedimento arbitrale?
No. Il provvedimento cautelare ha effetti autonomi rispetto al giudizio arbitrale e non pregiudica la competenza degli arbitri a decidere nel merito.
L'art. 669-quinquies si applica anche all'arbitrato irrituale?
Sì. La norma si applica espressamente anche agli arbitri non rituali, garantendo la tutela cautelare in ogni forma di arbitrato privato.