Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 566 c.p.c. – Intervento dei creditori iscritti e privilegiati
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564 ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell’espropriazione.113a
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 565 - Articolo 565 Codice di Procedura Civile: Intervento tardivo→Cod. proc. civ. art. 567 - Articolo 567 Codice di Procedura Civile: Istanza di vendita→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 564 c.p.c.: Facoltà dei creditori intervenuti→Art. 568 c.p.c.: Determinazione del valore dell’immobile→Articolo 563 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 569 c.p.c.: Provvedimenti per l’autorizzazione della vendita→Art. 562 c.p.c.: Inefficacia del pignoramento e cancellazione de→Articolo 570 Codice di Procedura Civile: Avviso della vendita→Articolo 561 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I creditori iscritti e privilegiati possono intervenire tardivamente e conservano il diritto di prelazione nella distribuzione.
Ratio
L'art. 566 c.p.c. riconosce che la causa di prelazione, ipoteca, privilegio, pegno, è un diritto reale di garanzia che segue il bene indipendentemente dalle vicende processuali. Sarebbe irragionevole privare un creditore ipotecario della propria prelazione per il solo fatto di non aver rispettato il termine dell'art. 564, quando il suo diritto è opponibile erga omnes e risulta dai pubblici registri.
La norma tutela dunque la certezza dei traffici giuridici: chi ha iscritto ipoteca può contare sul grado di prelazione acquisito, a prescindere dalla tempestività dell'intervento processuale.
Analisi
La disposizione distingue due situazioni. In primo luogo, tutti i creditori iscritti e privilegiati che intervengono tardivamente (ma prima dell'udienza ex art. 596) partecipano alla distribuzione secondo il loro grado di prelazione, senza subire la decurtazione prevista dall'art. 565 per i chirografari. In secondo luogo, quelli che sono anche muniti di titolo esecutivo possono provocare atti dell'espropriazione, ossia chiedere ad esempio la vendita ex art. 567 o compiere altri atti propulsivi della procedura.
Il requisito del titolo esecutivo per gli atti espropriativi richiama l'art. 499, comma 2, c.p.c., che distingue intervento con e senza titolo.
Quando si applica
La norma si applica ogniqualvolta un creditore titolare di ipoteca volontaria, giudiziale o legale, ovvero di un privilegio speciale o generale, deposita atto di intervento dopo il termine dell'art. 564 ma prima dell'udienza ex art. 596. È frequente per le banche ipotecarie che, pur essendo creditrici principali, non abbiano promosso il pignoramento e che intervengano in una procedura avviata da un creditore terzo.
La norma non si applica ai creditori chirografari, nemmeno se muniti di titolo esecutivo: per loro vale l'art. 565.
Connessioni
L'art. 566 va coordinato con l'art. 564 (udienza per intervento tempestivo), l'art. 565 (regime dei chirografari tardivi), l'art. 499 (forme e legittimazione all'intervento), gli artt. 596-598 (progetto di distribuzione) e con le norme civilistiche sulle cause di prelazione: artt. 2740, 2741, 2745 ss. c.c. (privilegi), 2808 ss. c.c. (ipoteche). Il potere di compiere atti espropriativi rinvia agli artt. 567 ss. c.p.c.
Nella prassi, la norma è particolarmente rilevante per gli istituti di credito che vantano ipoteche di primo grado e intervengono in esecuzioni promosse da creditori minori.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
La banca Alfa ha iscritto ipoteca di primo grado sull'immobile di Tizio per un mutuo di 200.000 euro. Caio, creditore chirografario di Tizio per 10.000 euro, pignora l'immobile e avvia la procedura. La banca, pur essendo creditrice principale, non segue immediatamente la procedura e deposita atto di intervento alcuni mesi dopo l'udienza ex art. 564. Poiché è creditrice iscritta, partecipa comunque alla distribuzione in forza della propria ipoteca di primo grado: verrà soddisfatta integralmente prima di Caio, indipendentemente dal momento in cui è intervenuta.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è titolare di un privilegio speciale su un macchinario industriale di Mevio, derivante da un contratto di leasing. Filano, creditore chirografario di Mevio, pignora l'immobile aziendale. Sempronio, munito anche di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), interviene tardivamente nella procedura. Grazie all'art. 566, Sempronio non solo mantiene la prelazione sul ricavato, ma può anche chiedere la vendita dell'immobile ex art. 567, accelerando così la procedura a proprio vantaggio.
Domande frequenti
Un creditore con ipoteca perde il diritto di prelazione se interviene in ritardo nella procedura esecutiva?
No. L'art. 566 c.p.c. garantisce che i creditori iscritti e privilegiati conservino la loro prelazione anche in caso di intervento tardivo, purché intervengano prima dell'udienza di distribuzione ex art. 596.
Cosa cambia per un creditore ipotecario che interviene tardi rispetto a uno che interviene in tempo?
Dal punto di vista sostanziale, la prelazione è la stessa. La differenza è procedurale: il creditore tempestivo può compiere atti espropriativi fin dall'inizio; quello tardivo può farlo solo se è anche munito di titolo esecutivo.
Posso chiedere la vendita dell'immobile se sono un creditore ipotecario intervenuto tardivamente?
Sì, ma solo se siete muniti di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, atto notarile, ecc.). In quel caso, l'art. 566 vi abilita a provocare atti dell'espropriazione, inclusa la richiesta di vendita.
Quali creditori rientrano nella categoria degli 'iscritti' ai sensi dell'art. 566?
Sono creditori iscritti quelli che hanno un'ipoteca iscritta nei registri immobiliari (volontaria, giudiziale o legale). I creditori privilegiati sono invece quelli titolari di un privilegio riconosciuto dalla legge, come il Fisco per i tributi o i lavoratori per le retribuzioni.
Fino a quando posso intervenire nella procedura esecutiva se sono un creditore ipotecario?
Potete intervenire fino all'udienza prevista dall'art. 596 c.p.c. (udienza per la distribuzione del ricavato). Dopo quell'udienza non è più possibile partecipare alla distribuzione nella procedura in corso.