Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 464 c.p.c.

Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del Titolo IV del Libro II disposta dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Fonte: Normattiva.

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato e non più in vigore
  • Non ha effetti giuridici attuali
  • Riferimento storico normativo
Indice dei contenuti

Articolo abrogato del Codice di Procedura Civile. Non più applicabile al procedimento civile.

Ratio

Questo articolo è stato abrogato e non rappresenta più la normativa vigente nel Codice di Procedura Civile. L'abrogazione riflette l'evoluzione del sistema processuale civile italiano.

Analisi

L'articolo non contiene disposizioni applicabili poiché completamente abrogato. Non ha struttura tecnica rilevante ai fini della pratica processuale contemporanea.

Quando si applica

Non si applica in nessun procedimento civile attuale. Rimane rilevante solo per esigenze storiche o analisi dell'evoluzione normativa.

Connessioni

Per le norme vigenti in materia, fare riferimento agli articoli attualmente in vigore del Codice di Procedura Civile e alle successive riforme processuali.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Filano riceve una copia di una memoria processuale redatta anni fa che cita l'articolo 464. Scopre che tale articolo è ormai abrogato. Se necessario rinfacciare la memoria, utilizza le norme vigenti anziché l'articolo obsoleto.

Caso 2: Tizio è un giudice che esamina una questione processuale

Una delle parti cita l'articolo 464, ma il magistrato nota che è abrogato. Ne informa le parti e dirige il procedimento secondo le norme attuali.

Domande frequenti

L'articolo 464 del Codice di Procedura Civile è ancora in vigore?

No, l'articolo 464 è abrogato e non è più applicabile. Non produce effetti giuridici nel sistema processuale civile contemporaneo.

Cosa rischia chi cita l'articolo 464 in un atto processuale?

Rischia che il giudice non consideri valido il fondamento e lo indirizzi alle norme vigenti. Meglio usare sempre normativa aggiornata.

Qual è la norma vigente che ha sostituito l'articolo 464?

Dipende dall'ambito specifico regolato dall'articolo abrogato. Consulta un avvocato o il Codice di Procedura Civile aggiornato per la disposizione applicabile.

Come distinguere articoli vigenti da articoli abrogati nel CPC?

Gli articoli abrogati sono di solito contraddistinti da note esplicative nei codici annotati. Consulta versioni ufficiali aggiornate.

Posso ricercare il testo dell'articolo 464 su Internet?

Sì, con risorse come normattiva.it o altri database giuridici ufficiali troverai informazioni sulla sua abrogazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 11 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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